Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17417 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17417 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/06/2024
sul ricorso 4141/2023 proposto da:
NOME, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso gli uffici dell’RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME, COGNOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 859/2022 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 11/11/2022 R.G.N. 552/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
l a Corte d’Appello di Milano, in riforma di sentenza del Tribunale della stessa sede, dichiarava illegittima la sanzione disciplinare di un’ora di multa irrogata da RAGIONE_SOCIALE alla dipendente NOME COGNOME con provvedimento del 20.7.2021;
propone ricorso la lavoratrice per la cassazione parziale della sentenza d’appello, esclusivamente con riferimento alle spese di lite del doppio grado, per come liquidate dalla Corte distrettuale; resiste la società con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
la Corte distrettuale ha condannato la società a rifondere alla lavoratrice le spese del doppio grado, liquidate in € 121,50 per il primo grado e in € 250 per il secondo grado, oltre spese generali ed oneri accessori di legge , ‘ in ragione della natura, del valore (indicato in modo identico da entrambe le parti) e del grado di complessità della controversia ‘;
parte ricorrente critica la liquidazione delle spese, denunciando (primo motivo), ex art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione del D.M. 55/14, artt. 4 e 5, in relazione all’art. 91 c.p.c., ove la Corte d’Appello è pervenuta alla quantificazione della somma dovuta a ristoro delle spese di lite in violazione dei parametri di cui alla tabella allegata nel citato decreto e (secondo motivo), violazione dell’art. 2233, comma 2, c.c., ove la Corte d’Appello ha provveduto violando in difetto il limite ivi indicato;
il primo motivo è fondato, come già rilevato in controversia analoga da questa Corte con ordinanza n. 27961/2022, le cui motivazioni si confermano in questa sede;
invero la controversia concernente la legittimità di una sanzione disciplinare è di valore indeterminabile, giacché l’applicazione della sanzione può esplicare un’incidenza sullo status del lavoratore, implicando un giudizio negativo che va oltre il valore strettamente economico della sanzione stessa ed involge la correttezza, la diligenza e la capacità professionale del lavoratore (Cass. n. 24979/ 2018);
pertanto, la Corte territoriale ha violato i limiti minimi della tabella, ancorando la liquidazione ad un dato (il valore di un’ora di retribuzione, corrispondente all’entità pecuniaria della sanziona disciplinare irrogata e annullata) non perspicuo per la liquidazione dei compensi professionali del difensore nella controversia in esame;
assorbito il secondo motivo, il ricorso principale deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice indicato in dispositivo, per procedere a riliquidazione delle spese di lite dei gradi di merito, oltre che per provvedere su quelle del presente giudizio, secondo i principi sopra espressi;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 16 aprile 2024.