SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TRENTO N. 245 2025 – N. R.G. 00000213 2024 DEPOSITO MINUTA 14 12 2025 PUBBLICAZIONE 16 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D’Appello di Trento
Sezione Prima civile
N. R.G. 213/24
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.
NOME
NOME COGNOME
Presidente rel.
Dott.ssa
NOME
Gattiboni
Consigliere
Dott.ssa
NOME
COGNOME
Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo in data 04.11.2024 al n. 213/2024 promossa con citazione d.d. 27.10.2024
, (C.F.
,
C.F.
, (C.F.:
),
C.F.
entrambe rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO (C.F.: , C.F.
-indirizzo PEC: del Foro di Trento, ed elettivamente domiciliate presso il medesimo in Trento (INDIRIZZO), INDIRIZZO, come da mandato telematico in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F.: indirizzo PEC: del Foro di Trento, ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Tione di Trento (TN), INDIRIZZO, come da mandato telematico in atti C.F.
PARTE APPELLATA
OGGETTO
: proprietà
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE :
Voglia la Corte d’Appello di Trento, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trento n. 375/2024, liquidare a favore delle appellanti le spese di lite dovute dall’appellato per il primo grado pari ad imponibili €. 12.351,92 (€. 9.906.45 al netto di quanto già versato) o, ove ritenuto non applicabile l’aumento del 30% per ogni parte in più, nel minor importo di €. 7.719,95 (€. 5.274,48 al netto di quanto già versato) o, comunque, quella diversa somma maggiore di quella liquidata nella sentenza impugnata e non oltre quella massima sopra indicata, oltre accessori di legge, somme da cui verrà detratto quanto già versato dall’appellato in forza della sentenza impugnata.
Con rifusione delle spese di lite di questo grado di giudizio, come da nota che si produrrà, calcolata secondo lo scaglione fra € 5.200/26.000 oggetto della presente impugnazione.
DI PARTE APPELLATA
Voglia l’ecc.ma Corte di Appello di Trento, contrariis reiectis,
Nel merito:
-rigettare l’appello proposto dalle signore e in quanto inammissibile laddove rivolto ad ottenere una liquidazione delle spese di lite superiore a quella dalle stesse richiesta al giudice di prime cure con propria nota spese (All. 3) e in ogni caso infondato in fatto e in diritto e per l’effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Trento n. 375/2024 pubblicata in data 27.03.2024;
-con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
FATTO E SVOLGIMENTO
Con atto di citazione del 27.10.2024, e hanno presentato appello avverso la sentenza del Tribunale di Trento avente n. 375/2024 del 27.03.2024 1 , emessa sub R.G. n. 555/2022, per chiedere la liquidazione a proprio favore
1 Con la quale il Tribunale di Trento così decideva:
‘ 1) Rigetta le domande attoree;
2) condanna al rimborso in favore di e delle spese di giudizio liquidate in Euro 2.126,50, oltre a spese generali nella misura del 15%, all’I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti.’
delle spese di lite dovute dall’appellato , in primo grado quantificate nella diversa somma di € 12.352,92 (€ 9.906,45 al netto di quanto già versato) o, nell’ipotesi di ritenuta inapplicabilità della maggiorazione del 30% per ogni parte in più, nel minor importo di € 7.719,05 (€ 5.274,48 al netto di quanto già versato) o, comunque, nella diversa somma maggiore di quella liquidata nella sentenza impugnata ed entro quella massima sopra indicata, oltre CNPA, IVA e ulteriori accessori di legge.
A tal fine ha preliminarmente riferito che oggetto del giudizio di primo grado (poi riassunto nei confronti delle eredi di odierne appellanti) era una questione inerente al trasferimento della proprietà di un fondo che era stato oggetto di una scrittura sottoscritta da e ( de cuius delle odierne appellanti), nonché alla domanda di risarcimento del danno per inadempimento. Il giudizio si è concluso con l’accoglimento delle ragioni prima del de cuius e poi delle sue eredi e il rigetto delle domande attoree, con condanna di alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.126,50.
A sostegno dell’appello ha indicato quali motivi:
-l’errata individua zione del valore della causa in € 5.000,00 , in luogo del valore indeterminabile, in quanto già la sola domanda subordinata di restituzione di € 3.000,00 (in realtà mai incassati) e pagamento di altri € 3.000,00 quale doppio della caparra porterebbero ad un valore di € 6.000,00 , con conseguente applicazione della fascia superiore compresa fra i 5.200,00 ed i 26.000,00. In particolare, parte appellante sostiene che, in realtà, andrebbero sommate tutte le domande principali che, nel caso di specie, sono tutte di valore indeterminabile (richiesta di titolo giudiziale che equivalga ad un contratto di trasferimento della proprietà di un immobile; condanna al rilascio del fondo e richiesta di risarcimento danni non quantificata).
-l’errata omessa considerazione dell’aumento per la pluralità delle parti , in quanto, nel caso di specie, il difensore ha assistito e difeso 3 soggetti ( e, dopo il suo decesso, le eredi odierne appellanti) omettendo, peraltro, la motivazione sul punto.
Con decreto dell’08.11.2024 il Presidente ha disposto la sostituzione dell’udienza a norma dell’art. 127 ter c.p.c. e ha indicato la data del 20.02.2025 quale data di udienza virtuale e termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con atto del 21.01.2025 si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto dell’appello proposto e la conferma del provvedimento impugnato.
Con ordinanza del 30.05.2025 la Corte assegnava alle parti i termini di legge ex art. 352 cpc per precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche, rinviando per il trattenimento in decisione all’udienza del 20.11.2025, sempre con le forme dell’art. 127 ter cpc.
Con ordinanza del 24.11.2025 la Corte, preso atto delle note depositate dalle parti, ha riservato la decisione al collegio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello merita parziale accoglimento. La stessa parte convenuta in appello afferma che il valore dell ‘ immobile per cui si chiedeva sentenza ex art. 2932 c.c. era di € 5.000,00 e che il risarcimento del danno, chiesto pur esso in via principale, era di € 3.000,00, in quanto forfetizzato tramite caparra confirmatoria. Ne deriva che il valore della causa era pari ad almeno 8.000,00 euro, dato che il valore delle domande deve essere pacificamente sommato, a meno che non siano subordinate. Irrilevante il fatto che l ‘ odierna parte appellante abbia dichiarato di non accettare il contraddittorio sulla domanda di risarcimento dei danni, dato che il valore è dato dalla domanda e non dalla posizione processuale che assume la controparte. Andava, dunque, preso come scaglione di riferimento almeno quello previsto tra 5.200,00 e 26.000,00 euro.
Considerato che il giudice di primo grado ha liquidato, nello scaglione minimo, secondo i valori medi (l ‘istruttoria è stata dimezzata, essendo stati sufficienti i soli documenti scritti), occorre rifare il calcolo secondo lo scaglione di riferimento, ossia quello successivo. Ne consegue un importo complessivo di € 4.237,00 , di cui € 919,00 per la Fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 840,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione (valore dimezzato), € 1.701,00 per la fase
decisionale. Ciò detto, occorre ora considerare che le odierne appellanti avevano chiesto, in primo grado, la liquidazione delle spese nella mis ura di € 3.809,00, oltre maggiorazione per l ‘ assistenza a più parti (di cui si dirà oltre). Per giurisprudenza pacifica e costante, il giudice è vincolato alla richiesta e non può liquidare importi più elevati ed è per tale motivo che non vengono prese in esame le doglianze delle appellanti con riferimento ad uno scaglione di valore più elevato, dato che già lo scaglione dei 5.200,00 porta a valori superiori a quanto richiesto nella nota di primo grado.
Per quanto esposto, il motivo di appello va accolto parzialmente, dovendosi limitare la liquidazione a quanto effettivamente richiesto dalla parte; poco importando che la nota sia il frutto di un errore di parte (circostanza, peraltro, sfornita di prova adeguata).
Pertanto, in accoglimento parziale del primo motivo, la sentenza di primo grado va riformata, con rideterminazione della condanna alle spese in favore delle odierne appellanti in € 3.809,00, oltre spese gen erali e accessori di legge.
Il secondo motivo di appello attiene alla mancata maggiorazione del compenso per assistenza a più parti (l ‘ originario convenuto e, in seguito al suo decesso, le due eredi).
L ‘ appello è infondato. Il tribunale ha omesso di motivare il mancato aumento, ma ha correttamente escluso tale maggiorazione, dato che la difesa di più parti non derivava da un ‘ azione svolta contro più soggetti, ma da un fatto imprevisto e verificatosi al di fuori del controllo della parte attrice. Va, inoltre, considerato che, pur trattandosi di più parti (peraltro, solo due), si trattava di membri della stessa famiglia (madre e figlia) per questioni afferenti ad un bene di proprietà paterna, per cui non si ritiene che vi sia stato un aggravio di lavoro per il difensore meritevole di maggiorazione ex art. 4 delle tabelle.
L ‘ accoglimento solo in parte dell ‘ appello, con parziale soccombenza, giustifica la compensazione delle spese della presente fase di giudizio
p.q.m.
La Corte d ‘ appello di Trento, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis
e
In parziale riforma della sentenza di primo grado, ridetermina l ‘ importo della condanna
alle spese di lite in favore delle odierne appellanti
in € 3.809,00, oltre a spese generali e accessori di legge.
Conferma nel resto.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Presidente estensore
NOME COGNOME