Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3601 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3601 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2024
Ordinanza
sul ricorso n. 33893/2019 proposto da:
COGNOME NOME , difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, domiciliato a Roma presso RAGIONE_SOCIALE;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, difesa da ll’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME COGNOME, domiciliata a Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 955/2019 del 13/09/2019.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Nel gennaio 2009, l ‘appaltatore NOME COGNOME conveniva dinanzi al Tribunale di Lecce la committente RAGIONE_SOCIALE per la condanna al pagamento del saldo di € 80.908 del corrispettivo di circa € 440.619 del contratto di appalto di realizzazione di impianti idrici, termici e fognanti. Il tribunale accoglieva la domanda in un ammontare pari a circa € 77.924. Appellava la convenuta con un unico motivo con cui denunciava l’errore di aver
messo a base della sentenza l’ipotesi di calcolo ex tabella A4 della relazione del c.t.u., mentre era corretta l’ipotesi di calcolo ex tabella A3, attestante un credito a favore dell’appaltatore di circa € 4.985. Vi è stata riforma in questo senso, con riduzione a circa € 4.924 della condanna alla corresponsione del saldo del corrispettivo.
Ricorre l’appaltatore attore con quattro motivi, illustrati da memoria. Resiste la committente convenuta con controricorso.
Ragioni della decisione
1. – I l primo motivo (p. 6 ss.) denuncia la violazione dell’art. 348 -bis co. 1 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 112 c.p.c. per non essere stato dichiarato inammissibile l’appello, che era privo di una possibilità ragionevole di essere accolto. Il ricorrente riconosce che laddove il giudice di appello abbia trattato l’impugnazione nel merito non vi è più margine per sindacare la mancata dichiarazione d’inammissibilità, ma richiama l’attenzio ne sulla mancata contestazione da parte dell’appellante dell’accertamento di primo grado che l’appaltatore ha correttamente compiuto le opere e che la committente le ha regolarmente pagate di volta in volta senza alcuna contestazione o riserva. Pertanto, dinanzi a questa lacuna dell’impianto dell’appellante (mancato appello di un capo portante della pronuncia di primo grado) non vi era alcun margine per riformare la decisione sul quantum, ma si sarebbe dovuto dichiarare l’appello inammissibile ex art. 348 -bis co. 1 c.p.c.
Il primo motivo non è fondato.
Trattata l’impugnazione nel merito con cognizione piena, la non applicazione dell’art. 348 bis co. 1 c.p.c. (inammissibilità dell’impugnazione priva di una ragione probabilità di essere accolta) non è ulteriormente sindacabile (cfr. Cass. 10422/19). Inoltre, correttamente la Corte di appello non ha ravvisato il punto di giudicato interno allegato dal ricorrente.
Il primo motivo è rigettato.
2. – Il secondo motivo (p. 11 ss.) denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. per essere stato
accolto l’appello della committente convenuta senza adeguata valutazione dei risultati dell’istruttoria.
La parte censurata della sentenza è sinterizzata in questo capoverso. « Il motivo di appello è fondato. In primis si rileva che non vi è contestazione sulla decisione del Tribunale di ritenere uguali i prospetti riepilogativi dei lavori allegati dalle parti, tranne che per le annotazioni a penna presenti su quelli di parte convenuta. Ma a ciò è necessario aggiungere, da una più attenta analisi dei prospetti di quibus, che in quelli prodotti da parte convenuta risulta riportato a stampa lo sconto del 20%, circostanza del tutto trascurata dal Tribunale, mentre in quelli prodotti da parte attrice detto sconto non viene mai riportato. La documentazione prodotta dall’attore in quanto proveniente da se stesso non ha alcuna valenza probatoria, mentre va rilevato che il COGNOME durante il suo interrogatorio, esaminati i prospetti prodotti dalla COGNOME li ha riconosciuti come quelli da lui predisposti ed inviati in tal modo espressamente riconoscendo che nell’accordo t ra le parti era stata pattuita ed in concreto applicata una riduzione del corrispettivo dovuto in misura pari al 20% ». La Corte di appello valuta poi le deposizioni testimoniali e conclude: «All’esito di quanto emerso dalla istruttoria può ritenersi che sia stata comune volontà delle parti l’applicazione dello sconto del 20% sulle somme dovute dalla RAGIONE_SOCIALE per i lavori oggetto dell’appalto. Pertanto, in accoglimento della domanda dell’appellante deve farsi riferimento alla conclusione di cui alla tabella A3 del c.t.u., che avendo valutato la contabilità dei lavori, espunte le correzioni a penna, ha quantificato il valore degli stessi con l’applicazione del 20% in € 4.985,05 . Ne consegue che la condanna della NOME deve essere ridotta ».
Il ricorrente lamenta gli errori nel vaglio delle doglianze della RAGIONE_SOCIALE alla luce del carteggio, delle prove per interpello per testi e della c.t.u. In particolare, lamenta che Corte di appello abbia dato erroneamente rilievo al tema dello sconto del 20%, che non si concilia con i pagamenti della committente in ammontare pari a circa € 359.711.
Il secondo motivo non è fondato.
Il giudice di merito valuta le prove secondo il «suo» prudente apprezzamento (cfr. art. 116 co. 1 c.p.c.), né la Corte di cassazione può essere sollecitata a sovrapporre il proprio apprezzamento per dischiudere la prospettiva di un ulteriore giudizio di merito dinanzi alla corte di rinvio, sempre che il giudice di merito abbia indicato le ragioni del proprio convincimento in una motivazione effettiva, resoluta e coerente. A tal fine egli non è tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto rilevante.
Il secondo motivo è rigettato.
3. Il terzo motivo (p. 18 s.) denuncia la violazione dell’art 92 co. 2 c.p.c. per la compensazione le spese del giudizio nella misura di due terzi, «in considerazione dell’esito finale del giudizio che ha comportato il riconoscimento in misura fortemente ridotta della pretesa azionata ».
Il terzo motivo non è fondato.
Il processo è iniziato nel gennaio 2009. Si applica quindi ratione temporis l’art. 92 co. 2 c.p.c. nel seguente tenore: «Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti» (ex l. 263/2005, come modificata dal d.l. 273/2005, conv. in l. 51/2006).
Corretta è pertanto l’applicazione fattane nel caso di specie.
Terzo motivo è rigettato.
4. Il quarto motivo (p. 20 s.) denuncia la violazione dell’art. 91 co. 1 c.p.c., dell’art. 2 co. 1 dell’art. 4 co 1 e 5 e dell’art. 5 co. 1 d.m. 55/14 per la liquidazione degli onorari di difesa del doppio grado del giudizio senza rispetto dei parametri tariffari.
Il quarto motivo è fondato nella parte in cui, liquidando le spese del giudizio di secondo grado, non ha rispettato i minimi tariffari. Ne segue l’accoglimento e la cassazione corrispondentemente parziali, con decisione nel
merito nei sensi di cui in dispositivo (liquidazione di € 1.600 per l’intero giudizio di secondo grado, compresa la fase istruttoria).
-È accolto in parte il quarto motivo, sono rigettati i restanti motivi, è cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo parzialmente accolto, è decisa la causa nel merito nei sensi di cui in dispositivo. In considerazione dell’esito del giudizio di legittimità, che ha visto il ricorrente soccombente in tre motivi su quattro, appare congruo compensare per un quarto e spese del presente giudizio, condannando parte ricorrente al pagamento dei restanti tre quarti.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il quarto motivo di ricorso, rigetta i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo parzialmente accolto e, decidendo corrispondentemente nel merito, liquida € 1.600 per l’intero giudizio di secondo grado , oltre agli accessori, da corrispondere all’AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario in quel grado di giudizio. Compensa tra le parti per un quarto le spese del presente giudizio e condanna parte ricorrente al pagamento dei restanti tre quarti, che liquida in € 900 per compensi , oltre a € 150 per esborsi, oltre alle spese generali, pari al 15%,e agli accessori di legge.
Così deciso a Roma il 18/01/2024.