Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8920 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8920 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al R.G.N. 30060-2021 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’ RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende ope legis ;
– resistente –
avverso il decreto RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il 20.05.2021; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Con l’ ordinanza n. 11679/2018 questa Corte accoglieva il ricorso per cassazione promosso da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso il decreto n. 886/2016, depositato 11.05.2016 avanti alla Corte di Appello di Perugia, che respingeva la domanda proposta dagli istanti per violazione dell’art. 6 RAGIONE_SOCIALE Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui al relativo par. 1, in ordine alla durata di un procedimento in materia di equa riparazione dagli stessi instaurato con ricorso ex art. 3 legge n. 89/2001 depositato presso la Corte di appello di Roma. L’ordinanza in questione cassava il decreto impugnato e rinviava alla Corte di Appello di Perugia, in altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Con successiva ordinanza n. 19690/2020, questo Giudice accoglieva il nuovo ricorso di legittimità promosso dai sigg.ri NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso il decreto n. 2968/2018, con il quale la Corte di Appello di Perugia, in sede di riassunzione -costituitasi l’amministrazione resistente – accoglieva il ricorso ex legge n. 89/2001 proposto dagli stessi con decreto n. 2968 depositato il 22.11.2018.
Con il ricorso per cassazione, i sigg.ri COGNOME, COGNOME e COGNOME avevano censurato unicamente le statuizioni RAGIONE_SOCIALE Corte perugina in ordine alla liquidazione delle spese legali inferiori ai
minimi di cui al D.M. 55/2014. Questo Giudice condivideva le ragioni dell’unica censura, cassava il decreto impugnato e rinviava, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, allo stesso giudice in diversa composizione.
Riassunto il giudizio, la Corte di Appello di Perugia, con decreto n. cron. 230/2021, emesso su ricorso iscritto al RGN 837/2020, nella resistenza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, regolamentava nuovamente le spese di lite RAGIONE_SOCIALE pregressa fase di giudizio (decreto n. 2968/2018) nella somma complessiva di euro 915,00, oltre accessori di legge e compensava sia le spese del giudizio di legittimità sia le spese del giudizio di riassunzione.
Avverso tale decreto NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi e illustrato da memoria.
Il RAGIONE_SOCIALE si è costituito solo ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370 comma 1 c.p.c.
In prossimità dell’udienza camerale è stata depositata memoria solo per NOME COGNOME.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1.Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 91 e 384 c.p.c. per essersi il decreto impugnato limitato solo a considerare le spese relative al secondo giudizio di rinvio, definito con decreto RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Perugia n. 2968/18, conseguente alla pronuncia di legittimità n. 19690/20, nonché quelle del terzo giudizio di rinvio, definito dal decreto n. 837/20, in questa sede impugnato, omettendo del tutto di considerare le spese del primo originario giudizio di merito definito dal decreto
RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Perugia n. 886/2016 nonché del primo giudizio di legittimità definito dall’ordinanza n. 11679/2018.
2.Con il secondo motivo (‘Violazione e/o falsa applicazione di legge -art. 92 c.p.c. -difetto di motivazione: ar t. 336 c.p.c.’) i ricorrenti si dolgono RAGIONE_SOCIALE integrale compensazione tra le parti delle spese del primo giudizio di rinvio definito dal decreto n. 2968/18 nonché del procedimento di legittimità conclusosi con l’ordinanza di questa Corte n. 19690/20 che ha cassato detto decreto, ritenendo le ragioni addotte dalla Corte di Appello di Perugia non idonee a giustificare tale decisione, sia perché non risulta esservi mai stato l’invocato ‘ revirement ‘ RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità in tema di rapporto tra il DM 140/12 e il DM 55/14, sia perché il decreto n. 2968/2018 si era concluso con una condanna alle spese dell’amministrazione, per cui ciò impedisce l’adozione di una pronuncia di compensazione integrale di dette spese all’esito dell’accoglimento dell’impugnazione di legittimità proposta dai ricorrenti, sia perché la compensazione di due gradi di giudizio – pur a fronte dell’accoglimento dell’impugnazione di legittimità – si traduce in una sostanziale soccombenza di fatto per la parte vittoriosa.
Nella memoria illustrativa, i ricorrenti precisano di avere fatto riferimento, come fase di merito compensata, a quella relativa al giudizio definito dal decreto n. 2968/18, quando, in realtà, risulta compensato il terzo ed ultimo giudizio di merito (vale a dire, quello definito dal decreto odiernamente impugnato).
3.Il terzo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione di legge, imputando al decreto impugnato di non avere motivato l’esclusione RAGIONE_SOCIALE maggiorazione per assistenza di più parti aventi la stessa posizione processuale (fino alla
misura del 30% per un massimo di 10 soggetti) prevista dall’art. 4 punto 2 del DM n. 55/2014.
4.- Il primo motivo è fondato.
Il decreto impugnato omette effettivamente di pronunziarsi sulle spese del primo originario giudizio di merito definito dal decreto RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Perugia n. 886/2016, nonché del primo giudizio di legittimità definito dall’ordinanza n. 11679/2018, violando il principio in base al quale il giudice del rinvio a cui la Suprema Corte ha rimesso la causa deve pronunciarsi sulle spese dell’intero giudizio, comprensivo anche di tutte le sue precedenti fasi di merito e di legittimità, basandosi – ai fini dell’individuazione RAGIONE_SOCIALE soccombenza – sull’esito finale globale del giudizio stesso e non può limitarsi a statuire solo le sole spese di alcune fasi (come accaduto nella specie), omettendo di disporre in ordine alla liquidazione dei compensi sia dell’originario procedimento di merito sia del primo giudizio di legittimità conclusosi con l’ordinanza n. 11679/2018, con la quale era peraltro stato disposto espressamente che il giudice del rinvio provvedesse al regolamento delle spese ‘di questo giudizio di legittimità ‘.
5.- Anche il secondo motivo è fondato.
Non sussistevano nel caso di specie le ragioni per procedere ad una integrale compensazione delle spese di lite tra le parti come poste dall’art. 92 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ( ‘ soccombenza reciproca ‘ o altre gravi ed eccezionali ragioni, espressamente indicate nella motivazione), sia per la mancanza del primo requisito, sia perché le ragioni del presunto revirement giurisprudenziale, fatto risalire a Cass. n. 21487 del 31.08.2018, che giustificherebbero -a detta RAGIONE_SOCIALE Corte di appello umbra -tale compensazione, si scontrano con quanto
precedentemente già affermato da questo Giudice di legittimità (cfr., tra altre, Cass. ord. n. 1018 del 17.01.2018).
6.Il terzo motivo non è invece meritevole di accoglimento e va rigettato.
Il motivo lamenta il difetto di motivazione sulla maggiorazione del compenso per assistenza a più parti processuali, ma il giudice ha facoltà e non obbligo di liquidare tale incremento (Cass. n. 26893/2023; 6005/2020); facoltà il cui mancato esercizio non è dunque censurabile in questa sede.
In conclusione, devono essere accolti il primo e il secondo motivo di ricorso e deve essere rigettato il terzo.
In relazione a tali censure il decreto impugnato nr. cron. 230/2021 del 20.05.2021 deve essere cassato.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questo Collegio può decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 comma 2 ultima parte c.p.c., provvedendo alla seguente liquidazione complessiva delle spese del procedimento di equa riparazione, tenuto conto del valore RAGIONE_SOCIALE causa ed applicata la riduzione massima in ragione RAGIONE_SOCIALE speciale semplicità dell’affare ex art. 4, d.m. n. 55/2014:
-euro 1.423,50 (di cui euro 225,00 per la fase monitoria e euro 1.198,50 per la fase decisionale) quanto all’originario giudizio di merito;
-euro 893,00 per ciascun giudizio di legittimità;
-euro 1.198,50 (di cui euro 255,00 per la fase di studio; euro 255,00 per la fase introduttiva; euro 283,50 per la fase istruttoria; euro 405,00 per la fase decisionale: Cass. Sez. 6 – 3, 15/12/2017, n. 30286; Cass. Sez. 6 – L, 31/01/2017, n. 2386; Cass. Sez. 6 – 1, 16/09/2015, n. 18167) quanto al secondo giudizio di rinvio.
Il tutto, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge, oltre agli esborsi quantificati in euro 30,00 per ciascun giudizio.
Le spese, anche quelle relative a quelle del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, sono distratte in favore dell’AVV_NOTAIO, che -quale anticipatario -ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, rigetta il terzo, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, condanna il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti somme: euro 1.423,50 per l’originario giudizio di merito definito dal decreto RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Perugia n. 886/2016, euro 893,00 per ciascun giudizio di legittimità, euro 1.198,50 per il secondo giudizio di rinvio, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge, oltre agli esborsi quantificati in euro 30,00 per ciascun giudizio. Spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME.
Condanna il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 938,00, oltre a euro 30,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge, in favore del procuratore antistatario AVV_NOTAIO.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione