Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11926 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 11926 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 15/11/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 14194-2022 proposto da: COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 41/2022 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 06/05/2022 R.G.N. 57/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere AVV_NOTAIO. COGNOME.
RILEVATO CHE
con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Appello di Potenza, in riforma della decisione di prime cure, ha condannato l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, con applicazione del parametro minimo per lo scaglione relativo al valore della causa, in applicazione del d.m. 55/2004, aggiornato al 2018, con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo fattone, nonché alla rifusione delle spese del gravame, con distrazione, confermato, per il resto, la sentenza impugnata;
avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso affidato ad un articolato motivo, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese l’RAGIONE_SOCIALE, con controricorso;
il P.G. non ha rassegnato conclusioni scritte;
CONSIDERATO CHE
con l’articolato motivo di ricorso si deducono plurime violazioni di legge – artt. 91,92, 132 cod.proc.civ., 118 disp.att. cod.proc.civ., 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55, art. 13, comma 6, d.m. 8 marzo 2018, n. 37, legge
31.12.2012 n. 247; insufficiente e contradditoria motivazione (solo apparente) e si assume l’erronea applicazione delle dette disposizioni nella regolazione delle spese del giudizio di primo grado e di gravame, riconosciute in favore della parte vittoriosa nel merito ed a carico della parte soccombente, per avere fatto riferimento ai parametri contenuti nel d.m. n. 55 cit. (aggiornati al 2018) disattendendo la nota spese (presentata in giudizio per l’accertata irripetibilità delle somme erogate a titolo di disoccupazione agricola per l’anno 2006), recante importi di gran lunga maggiori, le spese borsuali anticipate e le spese forfettarie, omettendo la motivazione sul punto;
il ricorso è da rigettare;
ha priorità logica l’esame della prospettata nullità radicale della pronuncia impugnata per carenza o apparenza della motivazione;
la doglianza dev’essere disattesa;
possono essere sindacate in sede di legittimità quelle anomalie della motivazione che si tramutino in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenti all’esistenza della motivazione in sé, sempre che il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
vengono in rilievo, a tale riguardo, la mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, la motivazione perplessa ed
obiettivamente incomprensibile ed è irrilevante, per contro, il semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass., Sez.Un., 7 aprile 2014, n. 8053);
l’apparenza della motivazione presuppone che non sia percepibile il fondamento della decisione;
tale evenienza si verifica quando la pronuncia racchiuda argomentazioni obiettivamente inidonee a illustrare il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento posto che non si può demandare all’interprete il compito d’integrar e la motivazione con le più varie, ipotetiche congetture e solo in tale ipotesi, la sentenza è nulla, in quanto inficiata da error in procedendo (Cass., Sez.Un., 3 novembre 2016, n. 22232);
nessuna delle ipotesi enucleate dalla giurisprudenza di questa Corte si ravvisa nel caso di specie e i giudici d’appello hanno esposto in modo perspicuo le ragioni che sorreggono la regolazione delle spese di lite;
passando al tema della liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, va riaffermato che non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la
misura di questo (Cass. n.89 del 2021 ed ivi ulteriori precedenti);
la Corte di merito si è conformata al dettato normativo che prescrive, dopo l’enumerazione dei parametri da tener presenti, la regola di chiusura per cui: «Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento» (art. 4, co. 1, ult. parte, d.m. n.55 cit .);
ebbene, la Corte di merito si è attenuta ai valori minimi previsti dalle tabelle in base ai parametri del d.m.n.55 cit. (riduzione al 50 per cento), in base al valore della causa (euro 1.395,00) e dello scaglione di riferimento previsto per le cause di previdenza (e così, complessivamente euro 842,50 per il primo grado, ripartiti in euro 202,50 per la fase di studio, euro 202,50 per la fase introduttiva, euro 437,50 per la fase decisionale; ed euro 915,00 per il gravame, ripartiti in euro 255,00 per la fase di studio, euro 255,00 per la fase introduttiva, euro 405,00 per la fase decisionale);
per la doglianza inerente a ulteriori voci di spesa e compensi va ulteriormente richiamata la consolidata giurisprudenza per la quale la parte, la quale intenda impugnare per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi tariffari, ha l’onere di specificare
analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso che contenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate in eccesso rispetto alla tariffa massima (fra tante, Cass. n.30716 del 2017 ed ivi ulteriori precedenti);
quanto alle doglianze sul mancato riconoscimento delle spese borsuali per ciascuna fase, la censura non risulta adeguatamente documentate, ai sensi dell’art. 366, n, 6 cod.proc.civ., né indicato ove reperibile nella fase di merito, né dal ricorso risulta essere stata fornita prova, in sede di merito, delle spese vive già sostenute e, dunque, risulta non ottemperato il relativo onere al fine del riconoscimento giudiziale delle dette spese;
quanto alla debenza delle spese forfetarie, va ricordato che, nel caso in cui il provvedimento giudiziale non contenga alcuna statuizione in merito alla spettanza, o anche solo alla percentuale, delle spese forfettarie rimborsabili ex art. 2 del d.m. n. 55 del 2014, queste ultime devono ritenersi riconosciute nella misura del quindici per cento del compenso totale, quale massimo di regola spettante, secondo un’interpretazione che non può ritenersi mutata a seguito dell’entrata in vigore del d.m. n. 37 del 2018, il quale ha modificato il d.m. n. 55 sopra citato, introducendo l’inderogabilità delle riduzioni massime, ma non anche degli aumenti massimi, che continuano ad essere previsti come
applicabili di regola (fra tante, Cass. n.3985 del 2019 ed ivi ulteriori precedenti);
le spese vengono regolate come da dispositivo (ovvero vengono compensate;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 950,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
Così deciso nell’Adunanza camerale del 15 novembre 2023