Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2438 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 2438 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 19148-2021 proposto da:
COGNOME NOME COGNOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 431/2021 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 12/05/2021 R.G.N. 219/2017;
Oggetto
Previdenza spese
R.G.N. 19148/2021
COGNOME
Rep.
Ud.13/12/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
COGNOME NOME NOME impugna sulla base di un unico motivo la sentenza n. 431/2021 della Corte d’appello di Lecce che, in riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede, ha accolto il suo ricorso e condannato INPS alla riliquidazione della pensione ed al pagamento dei ratei per € 1423,34, riconoscendo, però, quanto alle spese di lite, solo € 239,00 per il primo grado di giudizio ed € 335,00 per il secondo. Resiste INPS con controricorso.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 13 dicembre 2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).
CONSIDERATO CHE
COGNOME NOME Giovanni censura la sentenza sulla base di un motivo, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del D.M. n. 55/2014 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per avere la Corte liquidato le spese in misura nettamente inferiore al minimo spettante in relazione allo scaglione da € 1. 100,00 ad € 5.200,00, considerando tre fasi per il primo grado di giudizio e quattro per il secondo (nel quale è stata svolta CTU).
Il motivo è fondato.
Premesso che la liquidazione delle spese va effettuata a norma del D.M. n. 55 cit., art. 5, comma 1, e che il ricorrente ha inquadrato la controversia nello scaglione € 1 . 100,00/€
5.200,00 alla luce di quanto riconosciutogli, appare indubbio che la liquidazione delle spese contenuta nella sentenza sia inferiore ai minimi previsti, pari -in base alle tariffe ratione temporis in vigore ed in applicazione delle riduzioni indicate dell’art. 4 del D.M. n. 55/2014 -ad € 844,00 per il primo grado (considerando i valori medi diminuiti del 50% in relazione alle tre fasi svolte, esclusa quella istruttoria) ed € 1.198,50 per il secondo grado (considerando i valori medi diminuiti del 50% in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisionale e del 70% per la fase istruttoria): poiché la Corte ha liquidato la minor somma di € 239,00 per il primo grado e di € 335,00 per il secondo, senza indicare il sistema adottato ed in violazione dei parametri fissati dal D.M. n.55 del 2014, in particolare, riconoscendo importi significativamente al di sotto della soglia minima delle tariffe professionali, omettendo, altresì, di motivare sullo scostamento rispetto allo standard tabellare, sussiste la violazione di legge denunziata.
La sentenza deve, quindi, essere cassata in parte qua , con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in parte qua e rinvia alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 dicembre 2024.
La Presidente NOME COGNOME