Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22283 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22283 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11314/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE
-intimato-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-intimata-
Avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA n. 1740/2018, pubblicata il 20/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024
dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1740/2018 pubblicata in data 20/03/2018, ha rigettato l’appello principale proposto dal RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza del Tribunale di Roma, n. 3623/2011, pubblicata in data 21/02/2011, condannando le parti soccombenti a corrispondere, in favore RAGIONE_SOCIALEa parte appellata, le spese del doppio grado di giudizio, liquidate, complessivamente in Euro 10.343,00 per compensi (oltre accessori di legge) per il giudizio di primo grado e in Euro 8.066,00 per compensi (oltre accessori di legge) per il giudizio di secondo grado.
La vicenda decisa dalla Corte d’Appello di Roma costituisce l’esito di plurimi giudizi iniziati con l’opposizione all’ordinanza ingiunzione n. 10/1995 del 03/07/1995 – emessa dal Ministro RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE nei confronti del sig. COGNOME NOME, per un importo di £ 80.859.900.000 – davanti al Pretore di Cagliari.
Il giudizio era stato, poi, sospeso in attesa RAGIONE_SOCIALEa definizione del giudizio penale, per essere successivamente riassunto davanti al Tribunale di Cagliari che, con sentenza n. 2889 del 23/09/2008, aveva dichiarato l’incompetenza in favore del Tribunale di Roma.
Con sentenza n. 3623/2011 del 18/02/2011 il Tribunale di Roma ha accolto l’opposizione proposta, revocando l’ordinanza ingiunzione, in ragione del fatto che il sig. COGNOME era stato assolto dai reati contestati nei suoi confronti.
Il RAGIONE_SOCIALE ha, quindi, impugnato la sentenza del Tribunale di Roma, che è stata confermata dalla Corte d’appello di Roma con la sentenza n. 1740/2018 , ad eccezione del profilo inerente alle spese processuali. Il giudice di secondo grado, infatti, accogliendo l’appello incidentale proposto dal sig. COGNOME, ha condannato le parti soccombenti alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di entrambi i gradi di giudizio, in favore di quest’ultimo.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione il sig. NOME COGNOME, affidandosi a tre motivi.
Le parti intimate non si sono costituite mediante controricorso.
7.1. L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita ai soli fini RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza di discussione RAGIONE_SOCIALEa causa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 370 cod. proc. civ.
La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso è stata contestata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 14 cod. proc. civ. , RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 legge 13/06/1942, n. 794, del D.M. 8 aprile 2004 n. 127 ( Regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e RAGIONE_SOCIALEe
indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali ), art. 1, commi 4, 5 e 6, art. 13 e RAGIONE_SOCIALEe allegate tabelle A paragrafo II e tabelle B paragrafo I; RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 , secondo comma, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito con modificazioni dalla legge 24/03/2012, n. 27) e RAGIONE_SOCIALE‘art. 41 del D.M. 20 /07/ 2012, n. 140; RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 , comma 6, legge 31/12/ 2012, n. 247 e del d.m. 10/03/2014 n. 55 ( Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma sesto RAGIONE_SOCIALEa legge 31 dicembre 2012, n. 247 ), artt. 4, 5, 6 ed allegate tabelle dei parametri forensi.
1.1. La parte ricorrente evidenzia che, ai sensi degli artt. 6 d.m. 08/04/2004, n. 127 e 5, comma 1, d.m. 10/03/2014, n. 55, il valore RAGIONE_SOCIALEa causa è determinato in base alla norme del codice di procedura civile. Secondo l’art. 14 cod. proc. civ. il valore è determinato in base alla somma indicata o richiesta dall’attore. Nel caso di specie il valore RAGIONE_SOCIALEa causa deve essere, quindi, individuato in Lire 80.859.900.000, pari all’importo ingiunto nei confronti RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente.
1.2. Rileva, poi, che il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza del Tribunale di Roma pubblicata in data 18/02/2011 (prima RAGIONE_SOCIALE‘ entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 2012 di abrogazione RAGIONE_SOCIALEe tariffe professionali) , mentre il giudizio d’appello si è concluso , con la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma, pubblicata in data 20/03/2018, (nella vigenza RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 2012 e del correlativo sistema parametrico stabilito dal D.M. n. 55 del 2014).
1.3. In base all’interpretazione RAGIONE_SOCIALEe norme transitorie contenute negli artt. 9 d.l. n. 1 del 2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2012) e 41 d.m. n. 140 del 2012 la stessa giurisprudenza di legittimità, ad avviso di parte ricorrente, ha ritenuto che per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe attività ormai esaurite occorre tener conto RAGIONE_SOCIALEa disciplina in vigore al tempo in cui l’attività è stata compiuta e che le
liquidazioni eseguite secondo il d.m. n. 127 del 2004 devono essere fatte distinguendo tra diritti e onorari, mentre non sono possibili liquidazioni generiche e omnicomprensive.
1.4. Nel caso di specie la Corte d’appello di Roma non si è attenuta a tali criteri, procedendo a una liquidazione omnicomprensiva di Euro 10.430,00 per il giudizio di primo grado, senza precisare la quota riferibile ai diritti e quella relativa agli onorari. La Corte d’appello ha, inoltre, omesso di applicare il principio di inderogabilità RAGIONE_SOCIALEe tariffe professionali minime, sancito dall’art. 24 legge n. 794 del 1942, ribadit o dall’art. 4 d.m. 127 del 2004. In tal modo è stato violato l’art. 91 cod. proc. civ. e, conseguentemente, il diritto di ripetizione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite ad opera RAGIONE_SOCIALEa parte vittoriosa.
1.5. Con riferimento al giudizio di primo grado viene in rilievo l’art. 13 d.m. n. 127 del 2005, dove è previsto che per le cause di valore superiore a Euro 5.164.000 gli onorari minimi e massimi sono determinati moltiplicando il valore RAGIONE_SOCIALEa causa per i coefficienti precisati nella Tabella A, richiamando, invece la Tabella B per la commisurazione dei diritti.
1.6. Rileva, inoltre, che anche in base al (successivo) art. 6 d.m. n. 55 del 2014 sarebbe conseguita una diversa e ben superiore liquidazione dei compensi professionali.
1.7. La disciplina del d.m. n. 55 del 2014 trova, sicuramente, applicazione nell’ipotesi del giudizio d’appello, dove i criteri di liquidazione sono stati inferiori anche a quanto previsto nell’art. 4 d.m. n. 55 del 2014. Peraltro, l’applicazione di tale norma non sarebbe stata, comunque, giustificata dalla natura RAGIONE_SOCIALEa causa, dalla complessità RAGIONE_SOCIALEe questioni trattate e dagli interessi in gioco, trattandosi di disposizione che non attribuisce al giudice una discrezionalità avulsa da ogni limite.
Con il secondo motivo di ricorso la parte ricorrente ha contestato la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2233, secondo comma, cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 Cost.
2.1. L’art. 2233 cod. civ. prevede, infatti, che il compenso per l’opera svolta dal professionista deve essere rapportato all’importanza RAGIONE_SOCIALE‘opera e al decoro RAGIONE_SOCIALEa professione : la liquidazione dei compensi non può essere irrispettosa RAGIONE_SOCIALE‘opera svolta dal difensore e tradursi in una sostanziale negazione del compenso che gli spetta.
Con il terzo motivo il ricorrente ha contestato la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 d. att. cod. proc. civ. e 111, sesto comma, Cost.
3.2. La parte ricorrente evidenzia che dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa sentenza non è dato comprendere quali siano le ragioni che abbiano ispirato il giudice nella determinazione dei compensi per i due gradi di giudizio.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
4.1. In via preliminare occorre evidenziare come la sentenza impugnata non contenga alcun riferimento ai criteri di liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese dei due gradi di giudizio, limitandosi a indicare, nel dispositivo, l’importo di Euro 10.343 per compensi (in relaz ione al giudizio di primo grado), oltre accessori di legge, e di Euro 8.066 per il secondo grado.
4.2. Il termine compensi (comparso nella normativa sui criteri di liquidazione a decorrere dall’art. 1 d.m. 20/07/2012, n. 140 e confermato dall’art. 1 d.m. 10/03/2014, n. 55) ha sostituito il riferimento agli onorari, diritti e indennità, di cui al d.m. 08/04/2004, n. 127 e, di conseguenza, anche i relativi criteri di liquidazione. È pertanto da escludere che la Corte d’appello di Roma abbia fatto riferimento -anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di primo grado, concluso nel 2011 -al d.m. n. 127 del 2004.
4.3. Occorre, poi, evidenziare che le spese sono state liquidate dalla Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata in data 20/03/2018 (successiva all’entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014), in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale proposto dall’odierna parte ricorrente avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, depositata nel 2011. Deve essere, quindi, richiamato quanto precisato dalla presente Corte , nell’ipotesi di liquidazione dei compensi applicata
dalla corte d’appello in caso di riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del giudice di primo grado. In particolare: « In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza RAGIONE_SOCIALEa pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima RAGIONE_SOCIALEa entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione, il giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, investito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 336 c.p.c. anche RAGIONE_SOCIALEa liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello, atteso che l’accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera prestata nella sua interezza. » (Cass., 13/07/2021, n. 19989).
4.3. Nel caso di specie avrebbe dovuto, quindi, trovare applicazione la disciplina prevista nel d.m. n. 55 del 2014, i cui parametri non risultano rispettati, considerato il valore di causa, da commisurare all’importo oggetto di ingiunzione , nella specie pari a Lire 80.859.900 ( arg. ex Cass., 21/05/2018, n. 12517). In relazione a tale valore sono, quindi, corrette le censure RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, dal momento che gli importi riconosciuti alla parte vittoriosa non corrispondono affatto a quelli riconoscibili in base al d.m. n. 55 del 2014 e sono al di sotto dei minimi liquidabili.
4.4. Occorre, infine, evidenziare che l ‘applicazione, al caso di specie, del d.m. n. 55 del 2014 supera il rilievo del ricorrente circa la mancata distinzione RAGIONE_SOCIALEa liquidazione per diritti e onorari, ritenendo il ricorrente che il giudizio di primo grado (concluso) nel 2011 potesse
essere regolato dal d.m. n. 127 del 2004 (v. pag. 10 del ricorso), anziché dal d.m. n. 55 del 2014, che regola, invece, la liquidazione di entrambi i gradi di giudizio nel caso di specie (v. Cass., n. 19989 del 2021 cit. ). Trattandosi di criteri diversi da quelli previsti dal d.m. n. 127 del 2004 e incentrati su compensi riferibili a ciascuna singola fase (entro un limite minimo e un limite massimo predeterminato) , l’indicazione degli importi liquidati deve essere, comunque, tale da consentire alle parti l’ individuazione dei criteri seguiti dal giudice nella liquidazione di ciascuna fase . L’enucleazione di tali criteri – che impone, in ogni caso, l’indicazione basilare del valore RAGIONE_SOCIALE‘affare (secondo la terminologia usata dall’art. 4 d.m. n. 55 del 2014) – sarà più o meno sintetica, a seconda che il giudice intenda seguire i valori minimi, medi o massimi (precisando quali siano quelli presi in considerazione in relazione alla singola liquidazione) o proceda, sulla base di quanto previsto nel l’art. 4 d.m. n. 55 del 2014, a una diversa quantificazione dei compensi (v. Cass., 05/05/2022, n. 14198: « In tema di liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso. »)
In conseguenza RAGIONE_SOCIALEa fondatezza del primo motivo di ricorso, devono essere ritenuti assorbiti il secondo e il terzo motivo.
Il ricorso deve essere, quindi, accolto, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere cassata, rinviando alla Corte d’appello di Roma, che in diversa composizione provvederà anche alla quantificazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 12/06/2024.