Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26625 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26625 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11821/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-resistente- avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO PERUGIA n. 465/2022 depositato il 15/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La domanda di equa riparazione concerne la durata non ragionevole di un processo di equa riparazione («Pinto su Pinto»), protrattosi per oltre undici anni (dal 2009 al 2021). In sede monocratica sono liquidati € 1.458,33 di equo indennizzo, pari all’indennizzo liquidato nel processo presupposto, oltre ad interessi legali (calcolati dalla data della domanda in riassunzione dinanzi alla Corte di appello di Perugia nel 2013, dopo la declaratoria di incompetenza territoriale da parte della Corte di appello di Roma) e a € 292,50 d i spese di lite. La parte privata propone opposizione facendo valere che si sarebbero dovuti calcolare gli interessi a decorrere dalla data della domanda originaria (nel 2009). In accoglimento dell’opposizione, fermi € 1.458,33 di equo indennizzo, sono liq uidati € 163,47 di interessi, per un totale € 1.621,80, oltre a € 390,91 di spese per la fase di opposizione (tabella 12, primo scaglione), ferme le spese di € 292,50 per la fase monitoria (tabella 8, secondo scaglione). È applicata la riduzione fino al 70% per la fase istruttoria e al 50% per le altre fasi, prevista dall’art. 4 co. 1 d.m. 55/2014, in ragione della particolare semplicità della controversia. È aggiunto poi il 30% per le tecniche digitali che agevolano la consultazione. Ricorre in cassazione la parte privata con un unico motivo, illustrato da memoria. Il Ministero ha depositato atto di costituzione.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
L’unico motivo lamenta che la Corte di appello ha liquidato le spese della fase di opposizione sulla base del primo scaglione (fino a € 1.100) poiché il ricorrente ha «agito per ottenere una parte ulteriore di indennizzo pari agli interessi», quantificati in € 163,47. Si deduce violazione degli artt. 5-ter l. 89/2001, 91 c.p.c., 2233 co. 2 c.c., dei dd.mm. 55/2014, 37/2018 e 147/2022. In particolare, si fa valere
che, in caso di accoglimento dell’opposizione, le spese di giudizio sono da liquidare a misura dell’intera vicenda processuale (cfr. Cass 32458/2021), per cui le spese a carico del Ministero soccombente avrebbero dovuto essere liquidate sulla base dello scaglione tariffario superiore (fino € 5.200), tenuto conto della somma complessiva riconosciuta di € 1.621,80 (equo indennizzo e interessi). In tale prospettiva, la liquidazione delle spese di lite in € 683,41 (€ 292,50 per la fase monitoria; € 390,91 per l a fase di opposizione) è inferiore ai minimi stabiliti dalla tabella 12 d.m. 55/2014 (così come modificata dal d.m. 147/2022, poiché il decreto impugnato è del 15/2/2023).
Il motivo è accolto.
L’opposizione ex art. 5-ter l. 89/2001 non introduce un autonomo grado di impugnazione, ma è seconda fase (a contraddittorio pieno) di un procedimento unico. Ove venga accolta l’opposizione della parte privata, le spese devono essere regolate complessivamente in relazione all’intero procedimento nelle sue due fasi (in base al criterio della soccombenza): cfr. Cass. 5994/2024, 22865/2023, 10860/2023 e più ampiamente Cass. 26851/2016.
Il ricorso è accolto. Il provvedimento impugnato è cassato in relazione al motivo accolto. La causa è rinviata alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione, che in applicazione del principio di cui al capoverso precedente liquiderà le spese del giudizio di merito riferendosi al secondo scaglione, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, rinvia alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10/09/2024.
Il Presidente
NOME COGNOME