Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17254 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17254 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi, riuniti, iscritti al n. NUMERO_DOCUMENTO/2021 R.G. e al n. 18593/2021 proposti da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME;
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di MILANO n. 1429/2021, depositata il 05/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE:
– Con ricorso (notificato il 30 giugno 2021 e depositato il 9 luglio 2021, alle ore 11,03, iscritto al Rg. n. 18358/2021) affidato ad un unico motivo, NOME COGNOME ha impugnato la sentenza n. 1429/2021 della Corte di appello di Milano, resa pubblica in data 5 maggio 2021, che in parziale accoglimento dell ‘ appello proposto da NOME COGNOME avverso la decisione del Tribunale di Como -che ne aveva rigettato la domanda di risarcimento danni per la somma di euro 70.000,00 (così modificata quella originaria volta ad ottenere la pronuncia di una sentenza ai sensi dell ‘ art. 2932 c.c.), proposta, nel luglio del 2017, nei confronti dello stesso COGNOME e di NOME COGNOME in ragione dell ‘ asserito loro inadempimento quali promissari alienanti del compendio immobiliare promesso in vendita al medesimo attore -, condannava gli appellati COGNOME e COGNOME, in solido tra loro, al pagamento, a titolo risarcitorio, dell ‘ importo di euro 20.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese legali del doppio grado di giudizio nella misura di 2/3, ‘che in tal misura liquida, ai sensi del D.M. 55/2014, per il primo grado, in complessivi euro 8.900,00’, compensandole nel resto.
-Il COGNOME ha, quindi, depositato (in data 14 luglio 2021, alle ore 11,45) ricorso (iscritto al Rg. n. 18593/2021) identico a quello innanzi indicato (distinto dal Rg. n. 18358/2021) avverso la stessa sentenza della Corte di appello di Milano n. 1429/2021 del 5 maggio 2021.
-Non ha svolto attività difensiva in questa sede NOME COGNOME, intimato con entrambi gli anzidetti ricorsi.
CONSIDERATO CHE:
-Preliminarmente, va disposta, ai sensi dell ‘ art. 335 c.p.c., la riunione al presente giudizio, introdotto con ricorso distinto dal Rg. n. 18358/2021, del giudizio introdotto con il ricorso distinto dal Rg. n. 18593/2021, proposto avverso la stessa
sentenza impugnata con il primo ricorso (la sentenza della Corte di appello di Milano n. 1429/2021 del 5 maggio 2021).
-Sempre in via preliminare, la mancata notifica del ricorso nei confronti di NOME COGNOME, coobbligata solidale del ricorrente per il debito concernente il pagamento delle spese legali in favore del COGNOME, non comporta la necessità di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., trattandosi di causa scindibile, rispetto alla quale è ormai decorso, ai sensi dell ‘ art. 332 c.p.c., il termine per consentire l ‘ impugnazione della responsabile solidale, nei cui confronti si è, dunque, formato giudicato sulla condanna alle spese pronunciata dalla Corte territoriale.
-Ancora in via preliminare, va ribadito il principio per cui, in caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l ‘ allegazione mediante strumenti informatici – al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l ‘ atto è notificato ovvero mediante inserimento nella ‘busta telematica’ con la quale l’ atto è depositato – di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore (come nella specie), integra l ‘ ipotesi, ex art. 83, comma terzo, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni (come nella specie) che univocamente conducano ad escludere l ‘ intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione (Cass., S.U., n. 2077/2024).
– Con l ‘ unico mezzo (identico per entrambi i ricorsi) è denunciata la violazione o falsa applicazione dell ‘ art. 91 c.p.c., per aver la Corte territoriale condannato esso appellante al pagamento delle spese di lite del primo grado nella misura di 2/3 del totale, ma nella misura eccessiva di euro 8.900,00, ‘senza tenere conto che il valore di causa era rappresentato, dopo la riforma in appello, dalla condanna ad euro 20.000,00 e non dall ‘ originaria domanda
formulata dall ‘attore pari ad Euro 70.000,00’, avendo così errato il giudice di appello a non prendere come riferimento lo scaglione del d.m. n. 55/2014 compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00.
5. -Il motivo è fondato.
Va anzitutto precisato che, nella specie, essendo la sentenza di appello del maggio 2021, occorre fare riferimento, ai fini della liquidazione delle spese processuali del primo grado (di cui il ricorrente lamenta l ‘ erroneità), al d.m. n. 55/2014 e alle relative tabelle con i parametri aggiornati nel 2018.
Trova, infatti, applicazione del principio secondo cui, in caso di riforma della decisione di primo grado, il giudice dell ‘ impugnazione, investito ai sensi dell ‘ art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d ‘ appello, atteso che l ‘ accezione omnicomprensiva di ‘ compenso ‘ evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l ‘ opera prestata nella sua interezza (tra le altre, Cass. n. 31884/2018 e Cass. n. 19989/2021).
Ciò posto, varrà rammentare che l ‘ art. 6, comma 1, quarto periodo, della tariffa forense, approvata con d.m. n. 55 del 2014, secondo cui, nei giudizi civili per pagamento di somme di denaro, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve effettuarsi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, si riferisce all ‘ accoglimento, anche parziale, della domanda medesima, laddove, nell ‘ ipotesi di rigetto di questa (cui deve assimilarsi ogni altra ipotesi di diniego della pronuncia di merito), il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall ‘ attore (Cass. n. 15857/2019).
La Corte territoriale, dunque, era tenuta a parametrare la liquidazione delle spese di lite (anche) del primo grado al ‘ decisum ‘, ossia alla somma di euro 20.000,00, che, in parziale accoglimento della domanda attorea, ha riconosciuto come importo
risarcitorio dovuto al COGNOME in luogo di quello richiesto di euro 70.000,00.
Il riferimento era, dunque, quello dello scaglione tra euro 5.600,00 ed euro 26.000,00, con parametro massimo di liquidazione pari ad euro 9.023,00.
Sicché, in ragione della liquidazione effettuata dalla Corte territoriale per 2/3 del totale in favore del COGNOME, l ‘ importo massimo corrispondente avrebbe dovuto essere 6.015,33, mentre il giudice di appello ha liquidato, sempre per 2/3 del totale e in assenza di qualsivoglia motivazione, l ‘ importo di euro 8.900,00.
Con ciò la Corte territoriale ha violato il principio per cui, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l ‘ esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. n. 14198/2022).
-Il ricorso va, dunque, accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, ai sensi dell ‘ art. 384 c.p.c., e il COGNOME condannato al pagamento dei 2/3 delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in favore di NOME COGNOME come in dispositivo, tenuto conto dei valori prossimi al massimo dei parametri di cui al citato d.m. n. 55/2014.
Il COGNOME va condannato al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie i ricorsi riuniti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore di NOME COGNOME, dei 2/3 delle spese di primo grado che liquida, detti 2/3, in euro 5.800,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge;
condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore di NOME COGNOME, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza