Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28960 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28960 Anno 2023
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi iscritti al n. 24104/2019 R.G. proposti da: NOME,
CONDOMINIO DI INDIRIZZO rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente e ricorrente incidentalenonché contro
SPERTI VINCENZA,
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di LECCE SEZIONE DISTICCATA DI TARANTO n. 23/2019 depositata il 14/01/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il INDIRIZZO San Giorgio Ionico ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 23/2019 della Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto.
NOME COGNOME ha notificato controricorso contenente altresì ricorso incidentale articolato in unico motivo, avverso il quale resiste a sua volta il Condominio di INDIRIZZO con controricorso.
L’altra intimata NOME COGNOME non ha svolto attività difensive.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 2quater , e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.
Il ricorrente principale ha depositato memoria.
Il giudizio, per quanto esposto nella sentenza impugnata e nei reciproci ricorsi, ha avuto ad oggetto l’impugnazione proposta dai condomini NOME COGNOME e NOME COGNOME contro la deliberazione assembleare approvata il 19 gennaio 2006 dal Condominio di INDIRIZZO San Giorgio Ionico. Gli attori avevano dedotto la nullità di tale delibera, che aveva approvato il consuntivo 2005 e il preventivo 2006, nonché nominato l’amministratore e due consiglieri condominiali, per l’assenza di valide tabelle millesimali.
Il Tribunale di Taranto rigettò la domanda e compensò le spese processuali fra le parti, per la complessità delle questioni trattate e l’esistenza di decisioni contrastanti.
La Corte d’appello ha a ccolto il gravame avanzato dal INDIRIZZO, escludendo la ravvisabilità dei giusti motivi di compensazione delle spese di primo grado, in quanto la causa non presentava questioni complesse o controverse. I giudici d’appello
hanno per l’ef fetto condannato NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME rimborsare al Condominio le spese di primo grado, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori, e le spese di secondo grado, ‘con riferimento al valore effettivo della causa (ammontare delle compet enze di primo grado)’, liquidate in € 1.400,00, oltre accessori. 4. Il primo motivo del ricorso del Condominio di INDIRIZZO San Giorgio Ionico denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 4, comma 1, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e dei parametri di cui alle allegate tabelle, per avere la sentenza impugnata erroneamente liquidato per il primo grado di giudizio compensi inferiori a quelli dalla citata normativa, unitariamente e non in relazione alle singole fasi, senza indicare il sistema di liquidazione adottato e la tariffa applicabile in relazione al valore della causa, ‘che nel caso di specie era indeterminabile’ (della indeterminabilità del valore della causa si indicano le ragioni nella nota 12 di pagina 7 del ricorso principale).
Il secondo motivo del ricorso del INDIRIZZO INDIRIZZO San Giorgio Ionico denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 4, comma 1, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e dei parametri di cui alle allegate tabelle, per avere la sentenza impugnata erroneamente liquidato per il secondo grado di giudizio compensi inferiori a quelli dalla citata normativa, unitariamente e non in relazione alle singole fasi, senza indicare il sistema di liquidazione adottato e la tariffa applicabile in relazione al valore della causa, che ‘rimane indeterminabile’ ‘anche in grado di appello… fondandosi sulla domanda proposta in primo grado’ (della indeterminabilità del valore della causa si indicano le ragioni nella nota 22 di pagina 10 del ricorso principale).
5. Il ricorso incidentale di NOME COGNOME denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., ritenendo giustificata la
compensazione delle spese disposta dal giudice di primo grado, in quanto l’orientamento giurisprudenziale in te ma di approvazione delle tabelle millesimali è stato ‘discontinuo nel tempo’ fino all’intervento delle Sezioni Unite del 2010.
5.1. È preliminare l’esame del ricorso incidentale.
Può disattendersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale sollevata nel resistere ad esso dal INDIRIZZO, in quanto il ricorso indentale non è fondato su atti e documenti che non siano specificamente indicati e contiene una censura limitata alla violazione di norma di diritto, soddisfacendo l’esigenza di una chiara esposizione delle ragioni per le quali la stessa censura è stata formulata.
Il ricorso incidentale risulta comunque infondato.
Non è sindacabile in cassazione per violazione di legge la decisione del giudice d’appello che riformi la pron uncia di primo grado nella parte in cui abbia disposto, come nella specie, la compensazione delle spese processuali tra le parti, in forza dell’art. 92, comma 2, c.p.c. (qui operante ratione temporis secondo la formulazione antecedente alle modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009, n. 69), trattandosi di apprezzamento di merito della sussistenza dei giusti motivi posti a fondamento dell’esercizio del correlato potere discrezionale ad opera del primo giudice. Tanto più va riservato al giudice del merito il riscontro dei motivi di compensazione che, giustificati alla stregua di un assunta carenza di un uniforme orientamento interpretativo sul punto, o dell’opinabilità o le peculiarità delle questioni affrontate , ergono tali motivi a sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo abbiano indotto ad agire o resistere in giudizio, e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere
l’attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise (Cass. Sez. Unite, n. 2572 del 2012).
D’altro canto, per quanto assai succintamente esposto nel la sentenza impugnata e nei contrapposti ricorsi, risulta che la lite atteneva non alla questione della validità dell’atto di approvazione delle tabelle millesimali, e dunque al contrasto di decisioni composto dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 18477 del 2010, ma alla diversa questione, mai controversa in giurisprudenza, della irrilevanza della mancanza delle tabelle millesimali quale automatica ragione di annullamento di una deliberazione dell’assemblea (ad esempio, Cass. n. 3264 del 2005).
I due motivi del ricorso principale del INDIRIZZO INDIRIZZO, da esaminare congiuntamente, sono invece fondati nei sensi di cui alla motivazione che segue.
6.1. L’impugnata sentenza ha accolto l’appello avverso la sentenza di primo grado in punto di regolamentazione delle spese processuali ed ha così condannato i soccombenti NOME COGNOME e NOME COGNOME a rimborsare al Condominio le spese di primo grado, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori, e le spese di secondo gra do, ‘con riferimento al valore effettivo della causa (ammontare delle competenze di primo grado)’, liquidate in € 1.400,00, oltre accessori. Gli importi per il primo grado di giudizio e per l’appello risultano, pertanto, correttamente liquidati distintamente e posti a carico delle parti che risultano soccombenti in base all’esito complessivo della lite. Non è tuttavia indicato il valore della causa con riferimento al giudizio di primo grado, e i compensi sono stati determinati globalmente in misura inferio re alla nota spese specifica prodotta dall’appellante vittorioso (se ne fa richiamo a pagina 3, nota 5, del ricorso
principale), senza motivare adeguatamente l’eliminazione o la riduzione delle voci, in tal modo non consentendo alle parti di controllare i criteri di calcolo delle spese di lite adottati (ex multis, Cass. n. 18905 del 2017).
6.2. È noto che, ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa -salvo quanto diversamente disposto dal medesimo comma -è determinato a norma del codice di procedura civile.
Gli attori, nel presente giudizio, avevano domandato la dichiarazione di nullità di una delibera dell’assemblea condominiale che aveva approvato il consuntivo e il preventivo per due successivi esercizi, ed aveva anche nominato l’amministratore e due consiglieri condominiali, sul presupposto dell’assenza di valide tabelle millesimali.
6.3. Il valore della causa in primo grado doveva perciò essere determinato su lla base di quello dell’intero importo di spesa contenuto nella specifica delibera impugnata (Cass. n. 9068 del 2022; n. 836 del 1980). Ove invece la domanda fosse stata volta ad ottenere la revisione per errore dei valori espressi nella tabella millesimale condominiale, essa doveva riconoscersi di valore indeterminabile (cfr. Cass. n. 29926 del 2019; n. 1513 del 1976). Ove comunque risultassero proposte impugnazioni di più punti della delibera, alcuni di valore indeterminabile ed altri di valore determinato, le domande dovevano intendersi cumulate tra di loro e la causa andava complessivamente ritenuta di valore indeterminabile (Cass. n. 16318 del 2011).
6.4. Secondo quanto poi chiarito da Cass. Sez. Unite n. 19014 del 2007, ove, come avvenuto nel caso in esame, il giudizio prosegua in un grado di impugnazione soltanto per la determinazione del
rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l’atto di impugnazione costituisce il ” disputatum ” della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del ” decisum ” (e cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all’attività difensiva svolta nel grado.
Se quindi la domanda proposta in primo grado dovesse riconoscersi di valore indeterminabile, essendo il giudizio proseguito in appello soltanto perché il INDIRIZZO domandava la liquidazione ed il rimborso delle spese del giudizio di primo grado da porre a carico delle parti soccombenti, ed invece integralmente compensate dal Tribunale, le spese di lite riferite all’attività difensiva svolta nel grado di appello dovevano determinarsi sulla base del ” disputatum ” della controversia nel grado, da calcolare, appunto, nei limiti dei compensi stabiliti dal d.m. n. 55 del 2014 per la cause di valore indeterminabile innanzi al tribunale.
Deve dunque accogliersi, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso principale del INDIRIZZO INDIRIZZO San Giorgio Ionico, mentre va rigettato il ricorso incidentale proposto da NOME COGNOME. La sentenza impugnata va perciò cassata nei limiti delle censure accolte, con rinvio alla Co rte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione. Non può procedersi a decisione nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., come richiede il ricorrente principale, in quanto tale norma presuppone che il giudizio di merito costituisca il frutto della decisione di una mera questione giuridica emergente dal contesto della pronunzia impugnata, senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto, che invece qui si impongono per determinare il valore della causa di primo gra do e l’entità dell’attività
giudiziale svolta nelle fasi pregresse del giudizio (cfr. Cass. n. 1570 del 1996). I giudici di rinvio riesamineranno il profilo della liquidazione delle spese dei pregressi gradi uniformandosi ai principi richiamati e tenendo conto dei rilievi svolti, e regoleranno anche le spese del giudizio di legittimità.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente incidentale NOME COGNOME, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale del INDIRIZZO INDIRIZZO San Giorgio Ionico, rigetta il ricorso incidentale di NOME COGNOME, cassa la sentenza impugnata nei limiti delle censure accolte e rinvia alla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione