Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28211 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 28211  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16638/2022 R.G. proposto da :
COGNOME  NOME,  elettivamente  domiciliata    in  INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che la rappresenta e difende
-ricorrente-
 contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimato-
e
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  legale rappresentante pro tempore
– intimata- avverso  SENTENZA  di  CORTE  D’APPELLO  ROMA  n.  4737/2021 pubblicata il 24/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
la  Corte  d’appello  di  Roma  ha  rigettato  il  gravame  proposto  da NOME  COGNOME  nella controversia con l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE;
la controversia, per la materia ancora viva nel giudizio di legittimità, ha per oggetto le statuizioni prese dal giudice di prime cure con riferimento alle spese di lite;
il Tribunale di Roma liquidava le spese di lite in euro 1.618,00 e le poneva a carico dell’RAGIONE_SOCIALE;
per la cassazione della sentenza ricorre la RAGIONE_SOCIALE, con ricorso affidato a due motivi; al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis .1 ultimo comma cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art.4 D.m. 05/04/2015 n.55, come modificato dal D.m. n. 37/2018, delle Tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, degli artt. 91, 92, 132 comma secondo n.4 cod. proc. civ., dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ., con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ., avuto riguardo alla liquidazione delle spese di lite in misura inferiore ai minimi tabellari ed al mancato riconoscimento del compenso per la fase istruttoria; con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ., avuto riguardo alla compensazione implicita delle spese di lite con l’RAGIONE_SOCIALE;
secondo  il  costante  orientamento  di  questa  Corte,  al  quale  si intende  dare  continuità,  in  assenza  di  diversa  convenzione  tra  le
parti,  il  giudice,  ove  la  liquidazione  dei  compensi  professionali  e delle  spese  di  lite  avvenga  in  base  ai  parametri  di  cui  al  D.m. n.55/2014, come  modificato dal D.m. n. 37/2018, non può scendere  al  di  sotto  dei  valori  minimi,  in  quanto  aventi  carattere inderogabile (Cass. 13/04/2023 n.9815);
ai sensi dell’art.4 comma 5 lettera c) del D.m. n.55/2014 rientrano nella fase istruttoria anche: «l’esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell’istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti  giudiziali,  (…) la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio»;
la  corte  territoriale,  in  violazione  del  principio  di  diritto  sopra richiamato, ha confermato la liquidazione del compenso in misura inferiore  ai  minimi  tabellari  (euro  1.618,00,  rispetto  al  valore minimo di euro 1.776,00) e in violazione dell’art.4 comma 5 lettera c) cit. ha erroneamente ritenuto che la chiamata in causa dell’RAGIONE_SOCIALE non  fosse  qualificabile  quale  attività istruttoria;
con riferimento al secondo motivo di ricorso, secondo i principi di diritto  di  Cass.  S.U.  08/03/2022  n.  7514  con  riferimento  alla eccezione di prescrizione dei contributi previdenziali la legittimazione a resistere in giudizio spetta solo all’istituto previdenziale, siccome titolare della pretesa impositiva;
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE deve pertanto ritenersi integralmente soccombente rispetto alla eccezione di prescrizione sollevata avanti al giudice di prime cure, e da questi accolta;
la  ascrizione  della  maturata  prescrizione  in  maniera  esclusiva  al comportamento inerte dell’ente  di  riscossione  non  costituisce  una grave  e  eccezionale  ragione  per  la  compensazione  delle  spese  di lite, perché afferente a circostanze che, riguardando esclusivamente  i  rapporti  interni  tra  l’agente  per  la  riscossione  e l’ente creditore e le spese di lite devono essere poste, in solido tra
loro ed in base al principio di causalità, a carico dell’ente impositore entrambi
e dell’agente della riscossione, da considerarsi soccombenti (Cass. 12/04/2022 n. 11873);
è dunque fondato anche il secondo motivo di ricorso;
il  ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con  riferimento ai motivi accolti e rinvio alla  Corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16/09/2025.
Il Presidente NOME COGNOME