Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28211 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 28211 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16638/2022 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimato-
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore
– intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 4737/2021 pubblicata il 24/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
la Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME nella controversia con l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE;
la controversia, per la materia ancora viva nel giudizio di legittimità, ha per oggetto le statuizioni prese dal giudice di prime cure con riferimento alle spese di lite;
il Tribunale di Roma liquidava le spese di lite in euro 1.618,00 e le poneva a carico dell’RAGIONE_SOCIALE;
per la cassazione della sentenza ricorre la RAGIONE_SOCIALE, con ricorso affidato a due motivi; al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis .1 ultimo comma cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art.4 D.m. 05/04/2015 n.55, come modificato dal D.m. n. 37/2018, delle Tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, degli artt. 91, 92, 132 comma secondo n.4 cod. proc. civ., dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ., con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ., avuto riguardo alla liquidazione delle spese di lite in misura inferiore ai minimi tabellari ed al mancato riconoscimento del compenso per la fase istruttoria; con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ., avuto riguardo alla compensazione implicita delle spese di lite con l’RAGIONE_SOCIALE;
secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, in assenza di diversa convenzione tra le
parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.m. n.55/2014, come modificato dal D.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (Cass. 13/04/2023 n.9815);
ai sensi dell’art.4 comma 5 lettera c) del D.m. n.55/2014 rientrano nella fase istruttoria anche: «l’esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell’istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, (…) la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio»;
la corte territoriale, in violazione del principio di diritto sopra richiamato, ha confermato la liquidazione del compenso in misura inferiore ai minimi tabellari (euro 1.618,00, rispetto al valore minimo di euro 1.776,00) e in violazione dell’art.4 comma 5 lettera c) cit. ha erroneamente ritenuto che la chiamata in causa dell’RAGIONE_SOCIALE non fosse qualificabile quale attività istruttoria;
con riferimento al secondo motivo di ricorso, secondo i principi di diritto di Cass. S.U. 08/03/2022 n. 7514 con riferimento alla eccezione di prescrizione dei contributi previdenziali la legittimazione a resistere in giudizio spetta solo all’istituto previdenziale, siccome titolare della pretesa impositiva;
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE deve pertanto ritenersi integralmente soccombente rispetto alla eccezione di prescrizione sollevata avanti al giudice di prime cure, e da questi accolta;
la ascrizione della maturata prescrizione in maniera esclusiva al comportamento inerte dell’ente di riscossione non costituisce una grave e eccezionale ragione per la compensazione delle spese di lite, perché afferente a circostanze che, riguardando esclusivamente i rapporti interni tra l’agente per la riscossione e l’ente creditore e le spese di lite devono essere poste, in solido tra
loro ed in base al principio di causalità, a carico dell’ente impositore entrambi
e dell’agente della riscossione, da considerarsi soccombenti (Cass. 12/04/2022 n. 11873);
è dunque fondato anche il secondo motivo di ricorso;
il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con riferimento ai motivi accolti e rinvio alla Corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16/09/2025.
Il Presidente NOME COGNOME