Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4990 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4990 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 20252 – 2022 proposto da:
AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso da sé stesso, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO , con indicazione RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo pec ;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI ROMA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, RAGIONE_SOCIALE, in persona del ministro pro tempore,
– intimati – avverso la sentenza n. 577/2022 del TRIBUNALE DI ROMA, pubblicata il 17/1/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 13/3/2025 dal consigliere COGNOME;
rilevato che:
con sentenza resa in grado di appello n. 577/22, il Tribunale di Roma ha accolto l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n.21152/2020, diretta a censurare soltanto la statuizione di compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese, pronunciata pur dopo l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa sua opposizione a sanzione amministrativa; ha, in conseguenza, condannato la Prefettura al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese di primo grado, liquidandole in euro 134,00 per onorari, oltre agli accessori di legge;
a vverso questa sentenza, l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; il Ministero RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e la Prefettura non si sono tempestivamente e ritualmente costituiti con controricorso, ma hanno depositato una memoria ai fini RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione alla discussione orale ;
considerato che:
il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 82, 86, 91 e 92 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, comma I, n. 3, 4, e 5 cod. proc. civ.; la sentenza impugnata, nella parte relativa alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali di primo grado, sarebbe viziata da motivazione apparente e sarebbe anche in contrasto con la documentazione depositata dinnanzi al Giudice di pace, in particolare la nota spese di euro 586,93, debitamente sottoscritta;
il motivo è infondato, perché il vizio di motivazione apparente ricorre nell’ipotesi in cui la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. U, n. 8053 del
07/04/2014; in ultimo, Sez. U, n. 2767 del 30/01/2023, con indicazione dei precedenti rilevanti); nella specie, invece, la sentenza contiene una motivazione che spiega, con chiarezza, che le spese di primo grado debbono essere liquidate in euro 134,00, per onorari, in base al minimo tariffario, escludendo la fase istruttoria, perché non svolta;
sul punto, per completezza, occorre altresì evidenziare che non è stata proposta una specifica censura attinente alla violazione dei minimi tariffari proprio per il mancato riconoscimento del compenso per la fase di trattazione/istruttoria, sicché è precluso a questa Corte, trattandosi di un’ipotesi di error in iudicando , modificare sul punto il provvedimento impugnato, in applicazione dei principi enunciati, tra le numerosissime, da Cass. n. 977/2025 (non massimata, ma con indicazione dei precedenti rilevanti);
il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod proc. civ. : il giudice d’appello avrebbe dovuto liquidare il compenso giudiziale in base ai parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, aggiornati dal d.m. 37 del 2018;
il motivo è inammissibile per difetto di specificità (art. 366 n. 4 e 6) cod proc. civ.: il ricorrente, infatti, ha lamentato unicamente che il Tribunale non avrebbe liquidato il compenso attenendosi ai parametri normativi, ma non ha proposto la censura ritualmente e, cioè, non ha indicato gli errori di individuazione dei parametri e RAGIONE_SOCIALEe fasi; per principio consolidato, invero, la parte che intenda impugnare per cassazione la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi tariffari, ha l’onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso che contenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate
erroneamente (Cass. Sez. 6 – 2, n. 30716 del 21/12/2017; Sez. 1, n. 18584 del 30/06/2021);
-il terzo motivo denuncia, infine, la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost. e 101 cod proc. civ.; la sentenza sarebbe viziata da motivazione apparente e non avrebbe pronunciato sull’eccezione preliminare con cui era stata chiesta, nel periodo di vigenza RAGIONE_SOCIALEe norme di sicurezza necessitate dall’emergenza pandemica, la trattazione RAGIONE_SOCIALEa causa in presenza, con conseguente lesione del diritto di difesa;
il motivo è evidentemente inammissibile per carenza di interesse, ex art. 100 cod proc. civ., atteso che il ricorrente AVV_NOTAIO è risultato vittorioso in appello e, perciò, ha già esercitato con successo il proprio diritto di difesa;
per altro verso, quanto alla prospettata violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 Cost., ricorre un ulteriore profilo di inammissibilità; in accordo con Cass. n. 27634/2024, è, infatti, indubitabile che il rilievo non sia stato correttamente proposto perché non reca la specifica critica RAGIONE_SOCIALEa norma di legge ordinaria RAGIONE_SOCIALEa cui costituzionalità la parte dubita, né viene sollecitata questa Corte, per il tramite di una articolata censura, a rimettere gli atti alla Corte costituzionale; sul punto, le Sezioni unite di questa Corte, con le due sentenze n. 25573 del 12/11/2020 e n. 11167 del 06/04/2022, hanno puntualizzato che la violazione RAGIONE_SOCIALEe norme costituzionali può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma I, n. 3 cod proc. civ. soltanto quando la norma che si assume violata sia di diretta applicazione e non quando, come nella specie, il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali si possa realizzare soltanto e necessariamente per il tramite RAGIONE_SOCIALE‘applicazione di una legge ordinaria; in tale seconda ipotesi, infatti, il contrasto può e deve essere portato ad emersione soltanto mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEa norma
ordinaria applicata per regolare la fattispecie; nel caso in esame, invece, è stata chiesta soltanto la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata;
il ricorso è perciò respinto; non vi è luogo a statuizione sulle spese perché la Prefettura e il Ministero non hanno svolto difese;
stante il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa seconda sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte suprema di Cassazione del 13 marzo 2025.
Il Presidente NOME COGNOME