Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27672 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 27672 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 30040-2022 proposto da:
NOME COGNOME RAIGAMA COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME, NOME, NOME, AGBAI QUEEN, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 27/10/2022 R.G.N. 998/2019;
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/09/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
Con ordinanza del giorno 27.10.2022, la Corte d’appello di Venezia dichiarava estinto il giudizio di cui al R.G. n. 998/19 per rinuncia dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, liquidando le spese a favore di NOME ed carico del rinunciante, nei minimi tabellari, in ragione dello scaglione di valore indeterminabile della causa ed esclusa la fase istruttoria e quella decisionale.
Avverso l’ordinanza, avente carattere decisorio sulle spese, hanno proposto ricorso in cassazione NOME, NOME, NOME, Bance Salamatou, NOME, NOME, NOME, NOME, NOME sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, mentre l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE:
Con il motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 91 in combinato disposto con l’art. 2233 comma 2 c.c. e con le norme del DM n. 55/14 (art. 4 comma 2), in relazione dell’art. 360 primo n. 3 c.p.c., p er avere la Corte d’appello liquidato le spese al di sotto dei minimi tariffari, in particolare, la Corte del merito non aveva liquidato gli onorari relativamente all’attività difensiva espletata prima della riunione dei nove identici procedimenti (relativi ai sovrastanti ricorrenti), distintamente per ciascuno di essi, invece che attraverso una sola liquidazione: si trattava della fase di ‘studio della controversia’ ed ‘introduttiva del giudizio’
che era stata eseguita e posta in essere per ogni parte e meritava una distinta liquidazione per ognuna delle posizioni.
Il motivo è inammissibile, per difetto di specificità, in quanto i ricorrenti non riportano in ricorso e non localizzano (art. 366 primo comma n. 6 c.p.c.) il provvedimento di riunione che giustificherebbe la richiesta di liquidazione dei compensi per ogni parte fino alla predetta riunione, in quanto nulla risulta dall’ordinanza impugnata dalla quale si evince, invece, il riferimento ad un unico numero di ruolo generale e ad un’unica parte processuale, precisamente NOME NOME , e tanto sia nell’intestazione dell’ordinanza quanto nella motivazione.
Deve rilevarsi che, qualora si fosse trattato di un errore materiale occorso a lla Corte d’appello nell’intestazione dell’ordinanza , i ricorrenti, anche agli effetti della legittimazione ad impugnare il provvedimento, avrebbero dovuto attivarsi previamente perché la Corte di merito emendasse tale errore con la procedura di correzione d ell’ errore materiale.
In difetto di qualsivoglia emenda alla statuizione ora impugnata, risulta indimostrata la legittimazione ad agire dei ricorrenti in riferimento ai mezzi d’impugnazione dal secondo al nono, non risultando alcun provvedimento di riunione degli originari distinti procedimenti, tanto che il provvedimento sulle spese non potrebbe neppure essere portato ad esecuzione per otto di nove degli odierni ricorrenti.
Tanto premesso, passando all’esame del gravame svolto dall’ unico soggetto a tanto legittimato – vale a dire il primo dell’elenco indicato in ricorso e l’unico risulta nte dall’ordinanza impugnata – il ricorso, anche per quanto dianzi detto, non risulta suffragato da validi elementi a sostegno della censura e
comunque le spese, liquidate nell’importo di € 1.738,00, oltre accessori, non risultano al di sotto dei minimi tariffari.
Infine, le spese del presente giudizio vengono regolate secondo la soccombenza sia nei confronti dell’unico ricorrente legittimato ad impugnare che non aveva interesse ad impugnare in quanto si era visto liquidare correttamente le spese, sia nei confronti degli altri ricorrenti non legittimati, con il vincolo della solidarietà, come liquidate in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido a pagare le spese di lite che liquida nell’importo di € 1.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.9.2025.
Il Presidente
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME