Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34813 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34813 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20464/2021 R.G. proposto da:
NOME, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CF:CODICE_FISCALE)
-Controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
–NOME – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di GENOVA n. 12/2021 depositata il 04/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio presentato al Tribunale di Savona, RAGIONE_SOCIALE richiese a NOME COGNOME venisse ingiunto il pagamento della somma
di euro 12.301,65 a titolo di fatture insolute per la fornitura di gas metano presso la sua abitazione sita in Finale INDIRIZZO. Nel ricorso, ai sensi dell’art. 14 DPR 115/2002 venne dichiarato che il valore del procedimento era pari ad euro 12.301,08 con versamento del contributo unificato pari ad euro 118,50.
Il Tribunale di Savona emise decreto ingiuntivo n. 1060/2015 in cui vennero liquidate le spese di procedura nella misura di euro 540,00 per compensi e di euro 118,50 per spese, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Tale decreto ingiuntivo venne opposto dalla NOME, non riconoscendo i consumi di gas metano a lei addebitati ma solo la minor somma di euro 2.993,82 di cui aveva già richiesto, con missiva in data 21/07/2014, la rateizzazione senza che le fosse fornito alcun riscontro. Nell’atto di opposizione la NOME riconobbe la debenza dell’importo di euro 2.993,82.
Peraltro, nell’atto di opposizione venne dichiarato che il valore della controversia era pari ad euro 12.301,08, scontando un contributo unificato pari ad euro 118,50. Per mero errore materiale nella nota di iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione venne indicato quale valore della causa l’importo di euro 2.993,82.
Il giudizio venne istruito con CTU, le cui conclusioni stabilirono che il pagamento dovuto ammontava ad euro 2.964,25 e che i consumi addebitati in ultimo alla COGNOME da parte di RAGIONE_SOCIALE con la lettura di 21.161 mc datata 02.12.2014 non corrispondevano ai consumi realmente verificati ed effettuati dall’utente stessa.
Con sentenza n. 599/18 Tribunale di Savona accertò essere dovuto per i consumi effettivi l’importo di euro 2.964,26, condannando RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese di giudizio.
Dette spese vennero liquidate applicando i parametri previsti dal D.M. 55/2014, ritenendo il valore della causa pari a quello indicato da parte attrice in sede di iscrizione (euro 2.993,82), ed in relazione agli adempimenti processuali effettivamente compiuti nel corso del
giudizio. Il Tribunale adottò quindi lo scaglione compreso fra il valore di euro 1.101,00 ed il valore di euro 5.200,00.
Avverso la predetta sentenza la COGNOME propose gravame dinanzi al Tribunale di Genova, chiedendone la parziale riforma esclusivamente in punto di spese processuali, indicando in euro 4.835,00 l’importo dovuto a titolo di compensi al difensore, oltre alle spese del grado di appello, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con sentenza n. 12/2021, depositata in data 4/01/2021, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Genova ha rigettato l’appello, condannando la COGNOME alle spese del grado.
Avverso la predetta sentenza la NOME propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.
Parte controricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione o falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e art. 4 D.M. 55/2014’ , ritenendo che non sia applicabile al caso di specie il criterio secondo il quale il valore della causa, nei giudizi per il pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata.
L a Corte d’Appello di Genova ha fondato la propria decisione sul presupposto fattuale che la pronunzia del Tribunale di Savona ha dichiarato dovuta dalla RAGIONE_SOCIALE ad RAGIONE_SOCIALE – con reciproca soccombenza parziale – la somma di euro 2.993,82 anziché la somma di euro 12.301,08 richiesta in prima battuta da RAGIONE_SOCIALE sulla base delle erronee comunicazioni di RAGIONE_SOCIALE, e rispetto a tale importo ha calcolato le spese legali di soccombenza, che ha posto a carico di RAGIONE_SOCIALE.
Al riguardo la sentenza gravata motiva: ‘ Ritiene la Corte che l’appello sia infondato e debba essere respinto in quanto correttamente il Giudice di primo grado nella liquidazione delle spese di lite ha preso in considerazione per stabilire il valore della causa la somma attribuita alla parte vincitrice e non quella originariamente domandata dalla parte soccombente ‘ (così a p. 3, ultimo §, della sentenza).
Il valore della causa è stato correttamente determinato sulla base della somma riconosciuta alla parte (parzialmente) vittoriosa (RAGIONE_SOCIALE); questo era il valore della causa da prendere in considerazione ai fini della condanna alle spese.
La circostanza che il Tribunale abbia condannato l’RAGIONE_SOCIALE (comunque risultato creditore) piuttosto che la NOME e il fatto che non vi sia stata impugnazione dell’RAGIONE_SOCIALE per contestare la propria ritenuta soccombenza, non incide sul valore della causa ai fini delle spese, che va comunque determinato in base al decisum .
Così integrata la motivazione, la sentenza impugnata va dunque confermata, in quanto la liquidazione delle spese è stata parametrata al valore del credito risultato accertato, in conformità al criterio previsto dall’art. 5, co. 1 del D.M. n. 55/2014.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è infondato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.700,00 per compensi, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 07/11/2023.