Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24190 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 24190 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15331-2022 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 2285/2021 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 14/12/2021 R.G.N. 148/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
la Corte di appello di Bari, pronunciando sull’appello dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ha confermato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva accertato che non era non dovuto, da parte della odierna ricorrente, l’importo di euro 1.902,91, a titolo di contributi alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE separata. Ha, invece, riformato la pronuncia del Tribunale in relazione alla statuizione sulle spese di lite, liquidandole, nella minor misura, di euro 500,00;
per la cassazione della decisione, nella parte relativa alla decisione sulle spese relative al giudizio di primo grado, la parte in epigrafe ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, successivamente illustrato con memoria; l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato procura speciale, senza svolgere attività difensiva;
il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in Camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE:
4. 5. con l’unico motivo è denunciata – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- violazione e falsa applicazione del D.M. nr. 55 del 2014. Parte ricorrente assume l’erroneità della pronuncia in punto di rideterminazione delle spese di lite del giudizio di primo grado. Assume che, avuto riguardo al valore della causa, di euro 1.902,91, l’importo liquidato dal Tribunale, considerato lo scaglione da euro 1.101,00 sino ad euro 5.200,00, era corrispondente ai parametri fissati dalla tabella, in particolare a quello medio, e che doveva liquidarsi anche la fase istruttoria , in ragione dell’attività di produzione documentale posta a fondamento e a prova della domanda formulata in primo grado. Nella sostanza, deduce che la Corte
di appello ha erroneamente accolto il motivo di appello dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ;
il motivo è fondato;
la Corte di appello, pur affermando – correttamente che il valore della causa è pari all’importo dei contributi controversi (euro 1.902,91) ha errato, ai fini del controllo delle spese liquidate dal Tribunale, nell’individuare lo scaglione di riferimento, indicandolo in quello fino a ad euro 1.100,00;
la Corte territoriale, inoltre, ha escluso i compensi per la fase istruttoria che, viceversa, erano dovuti, come riconosciuto dal Tribunale, con riferimento agli atti necessari per la formazione della prova, attività che risultava compiuta;
in definitiva, s ussiste l’errore denunciato: i compensi professionali determinati dal Tribunale, in base ai criteri del D.M. nr. 55 del 2014 vigenti al momento della operata liquidazione, rispettavano i parametri stabiliti per lo scaglione di riferimento (da euro 1.101,00 sino ad euro 5.200,00), risultando determinati secondo i valori medi ivi indicati;
la pronuncia impugnata va, pertanto, cassata e, decidendo nel merito -ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod.proc.civ.-, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va confermata la decisione di primo grado anche in relazione alla statuizione sulle spese, liquidate «in euro 2.500,00, oltre accessori di legge»;
in favore del ricorrente, vanno liquidate le spese di lite per il grado di appello. Esse si determinano, in applicazione delle tabelle vigenti all’attualità, in euro 2.500,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. Segue, altresì, la condanna dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, conferma la statuizione del Tribunale in ordine alla liquidazione delle spese di lite.
Condanna l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio di appello, che liquida in Euro 2.500,00, per compensi, e di quelle del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura di legge e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 aprile