Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1278 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1278 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 246-2023 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4143/2022 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 09/05/2022 R.G.N. 20519/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/10/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME.
Oggetto
R.G.N.246/2023
COGNOME.
Rep.
Ud 21/10/2025
CC
RILEVATO CHE
La parte ricorrente in epigrafe indicata impugna, sulla base di un unico motivo, la sentenza in epigrafe indicata che, in opposizione ad ATPO ex art. 445-bis, comma 6, cod. proc. civ., riconoscendo il diritto all’assegno ex art. 13 L.n.118/71 a decorrere dalla revoca, ha liquidato euro 2000,00 per le spese, comprensiva della fase di ATP, così risultando la sentenza impugnata all’esito della correzione di errore materiale.
INPS ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE
La parte ricorrente propone un motivo di censura, per violazione e falsa applicazione del DM n. 55/2014, della legge n. 794/1942, art. 24, comma 1, e del DM n. 585/1994, art. 4, comma 1, e della legge n. 1051/1957.
Il motivo è stato prospettato in osservanza dei principi di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 e 369 cod. proc. civ., nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso come interpretato dalle Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 8950/2022, poiché, come ex multis Cass. n. 15169/2020, contiene precise indicazioni della tariffa che sarebbe stata pertinente, essenziali per consentire a questa Corte di legittimità di accogliere o rigettare il ricorso, previa mera verifica della veridicità di quanto affermato.
Tanto premesso, la censura è fondata.
Quanto alla determinazione degli scaglioni applicabili, va ribadito che, ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali deve applicarsi il criterio previsto dall’art. 13, comma 1, cod.
proc. civ., di tal che, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni (Sez. Un. n. 10455 del 2015; Cass. n. 11204/2022 ex multis ).
Applicando detti principi, il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l’ammontare di due annualità della prestazione richiesta, ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito, vanno individuati in Euro 911,00 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 270,00 per studio della controversia, Euro 337,50 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 303,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4) e, trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), in Euro 2.251,00 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di Euro 442,50 per la fase di studio, Euro 370,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 475,50 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed Euro 962,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre le prime due e la fase decisionale del 50% e la fase istruttoria del 70%, ancora ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 art. 4, cit.); con riguardo alla fase istruttoria e/o di trattazione, la riduzione va operata sottraendo il 70% all’importo del parametro medio, dovendo così interpretarsi il disposto del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, che testualmente prevede un riduzione “fino al 70 per cento” dell’importo liquidato per tale fase (Cass. n. 28977 del 2018; Cass. n. 29130 del 2019); avuto
riguardo all’importo dianzi delineato, balza evidente come la liquidazione delle spese contenuta nell’impugnata sentenza sia inferiore a detti minimi, omettendo, altresì, di motivare sullo scostamento rispetto allo standard tabellare, e sussiste, dunque, la violazione di legge denunziata.
Il ricorso va, pertanto, accolto, la sentenza deve essere cassata in parte qua e la causa va rinviata allo stesso Tribunale nella persona di diverso Magistrato, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 52 comma 5 del d.lgs. n. 196 del 2003 e ss. mm. la Corte dispone che, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza nella parte impugnata e rinvia al Tribunale di Roma nella persona di diverso Magistrato, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025
La Presidente
NOME COGNOME