Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23723 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23723 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 19254-2022 proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 353/2022 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI, depositata il 24/02/2022 R.G.N. 406/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
Spese lite
R.G.N.19254/2022
COGNOME
Rep.
Ud.10/04/2025
CC
RILEVATO CHE
Il Tribunale di Castrovillari accoglieva l’opposizione proposta da COGNOME avverso l’ accertamento tecnico preventivo promosso per il requisito sanitario -invalidità dell’80% finalizzato alla pensione di vecchiaia anticipata. Liquidava le spese di lite in Euro 2000 oltre accessori di legge.
Avverso la sentenza, COGNOME ricorre un motivo.
L’Inps resiste con controricorso.
All’esito dell’odierna udienza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, COGNOME deduce violazione del d.m. n.55/14, del d.m. n.37/1, dell’art.91 c.p.c., nonché dell’art.24 l. n.794/42, per avere il Tribunale liquidato le spese per il giudizio di a.t.p. e di opposizione al di sotto del minimo legale.
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale, in modo omnicomprensivo per le due fasi di a.t.p. e di opposizione, ha liquidato la somma unitaria di Euro 2.000 oltre accessori di legge.
La liquidazione unitaria è stata più volte censurata da questa Corte (Cass.30596/22, Cass.19482/18), non consentendo essa la verifica della correttezza dei parametri adoperati e del rispetto delle relative tabelle contenute nel d.m. n. 55 del 2014.
La liquidazione è poi al di sotto dei minimi legali.
Trattandosi di pensione di vecchiaia anticipata e dunque di prestazione previdenziale, il valore della causa deve essere determinato alla stregua del criterio dettato dal l’art.13, co.2 c.p.c. per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie (e cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate), alle quali, ove venga in contestazione l ‘ accertamento del diritto alla corresponsione nella misura richiesta, è assimilabile la prestazione assicurativa (Cass.15656/12; Cass. S.U. 10454/15, Cass.14764/22, Cass.5484/23);
nella specie, il valore della causa va individuato tra Euro 26.000,01 ed Euro 52.000,00 in tale scaglione rientrando l’ammontare di dieci annualità della prestazione richiesta, e i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva, vanno individuati in Euro 1.212,00 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 472,50 per studio della controversia, Euro 375,00 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 364,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50 per cento e la terza del 70 per cento, ai sensi dell ‘ art. 4, d.m. n.55/2014) e, trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), in Euro 3.903,00 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di Euro 810,00 per la fase di studio, Euro 573,50 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 769,50 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed Euro 1.750,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre le prime due e la fase decisionale del 50 per cento e la fase istruttoria del 70 per cento, ancora
ai sensi dell ‘ art.4 d.m. n. 55/2014, cit.)(Cass.14764/22, Cass.5484/23);
con riferimento alla fase istruttoria e/o di trattazione, la riduzione va operata sottraendo il 70 per cento all’importo del parametro medio, dovendo così interpretarsi il disposto dell’art. 4, d.m. n. 55 del 2014, che testualmente prevede una riduzione «fino al 70 per cento» dell’importo liquidato per tale fase (Cass.16652/19, Cass.12460/20, Cass.6558/21);
alla stregua dell’importo dianzi delineato, la liquidazione delle spese contenuta nell’impugnata decisione è inferiore a detti minimi, né risulta alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità, nel caso concreto, di alcuni compensi stabiliti dal citato d.m. n. 55/2014 in relazione alle singole fasi processuali;
la sentenza va, pertanto, cassata nel capo relativo alla regolazione delle spese, con rinvio al Tribunale di Castrovillari, in persona di diverso giudice, per la rideterminazione delle spese di lite del grado nonché per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale del 10.4.25