Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4388 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4388 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 21799-2024 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con procura –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
Oggetto
LIQUIDAZIONE SPESE GIUDIZIALI
R.G.N.21799NUMERO_DOCUMENTO
Ud 19/12/2025 CC
nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
– intimate –
avverso la sentenza n. 1529/2024 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/04/2024 R.G.N. 483/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME con ricorso depositato in data 17/05/2019 adiva il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro e impugnava la comunicazione di iscrizione ipotecaria notificatagli dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con riferimento ad una serie di cartelle individuate tra quelle che costituivano presupposto dell’atto esecutivo. Si opponevano l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Il Tribunale di Napoli accoglieva il ricorso e compensava le spese di lite tra le parti.
Avverso detta sentenza proponeva appello in via principale l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. NOME COGNOME si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello principale e spiegando appello incidentale avverso il capo della sentenza che, pronunciando sulle spese di lite, le aveva compensate integralmente. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si costituivano chiedendo l’accoglimento dell’appello principale e il rigetto dell’appello incidentale. Con la sentenza n. 1529/2024 depositata in data 04/04/2024 la Corte di Appello di Napoli, sezione lavoro, rigettava l’appello principale e accoglieva l’appello incidentale, liquidando in favore di NOME COGNOME le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME articolando un unico motivo. RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si sono limitati al deposito della procura. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
La causa è stata trattata dal Collegio nella camera di consiglio del 19.12.2025.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 4 d.m. 55/2014 come aggiornato dal d.m. 37/2018 e dal d.m. 147/2022. Si critica la sentenza impugnata per avere liquidato le spese del giudizio di primo grado e le spese del giudizio di secondo grado al di sotto del minimo inderogabile stabilito dalla tabella allegata al d.m. 55/2014.
Il valore della controversia in primo grado come in secondo grado (considerato l’appello principale della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) era costituito dal totale RAGIONE_SOCIALE somme pretese con le cartelle impugnate e di seguito annullate e, pertanto, pari ad euro 67.961,30.
Applicandosi lo scaglione tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 RAGIONE_SOCIALE tabelle allegate al d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 atteso che l’attività professionale si era prolungata dopo l’entrata in vigore della novella, la somma liquidabile secondo i valori minimi è pari per il primo grado ad euro 6.115,00 ove si considerino compensabili attività per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale e comunque pari ad euro 4.201,00 ove si escluda la liquidazione per la fase istruttoria; la somma liquidabile secondo i valori minimi è pari per il secondo grado ad euro 7.160,00 ove si considerino liquidabile attività per fase di studio, introduttiva,
istruttoria e decisionale e comunque pari ad euro 4.997,00 ove si escluda la liquidazione per la fase istruttoria.
La liquidazione operata dalla sentenza impugnata, in euro 2.800,00 per il primo grado e in euro 3.200,00 per il secondo grado appare illegittima in quanto effettuata in via globale, senza distinguere le singole voci, e comunque al di sotto dei minimi spettanti in ragione RAGIONE_SOCIALE tabelle allegate al d.m. 55/2014 come da ultimo modificato dal d.m. 147/2022 e senza specificare eventuali ragioni di ulteriore riduzione.
La sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione cui è rimessa anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
Il Presidente
(NOME COGNOME)