Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30540 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30540 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 1375/2020 proposto da:
FALLIMENTO di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, e domiciliato al domicilio digitale del medesimo
Pec:
-ricorrente –
Contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– intimati – nonchè da
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME,
rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME in INDIRIZZO
Pec:
-ricorrenti incidentali – contro
RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione;
– intimata – avverso la sentenza n. 1232/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 27/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal Cons. NOME COGNOME
Rilevato che:
La curatela del fallimento della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, allegando un credito di oltre € 5.587.652,70 nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME a titolo di risarcimento dei danni subìti dalla società per gli atti di mala gestio compiuti dagli amministratori e rappresentando di aver già promosso nei loro confronti azione di responsabilità, propose domanda di inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c., nei confronti della massa dei creditori del fallimento, dell’atto di donazione con il quale i germani COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano donato ai figli (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME) le proprie quote di piena proprietà pari ad 1/6 ciascuno delle unità immobiliari facenti parte del complesso edilizio sito in Riposto;
i convenuti nel costituirsi in giudizio eccepirono l’insussistenza dei presupposti per la revocatoria;
il Tribunale di Catania accolse la domanda, dichiarò l’inefficacia dell’atto e condannò i convenuti in solido al pagamento delle spese
processuali, liquidate in € 28.901,50, tenuto conto dell’ammontare del credito a tutela del quale era stata proposta l’azione revocatoria;
a seguito di appello dei COGNOME la Corte d’Appello di Catania, con sentenza del 27/5/2019, ha accolto l’appello ritenendo che la regola generale posta dall’art. 5 D.M. n. 55/2014 , secondo cui per la liquidazione delle spese si ha riferimento all’entità del credito alla cui tutela l’azione è diretta, subisce deroga in forza del comma 2 dello stesso art. 5 secondo cui si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti; conseguentemente, facendo riferimento al valore effettivo, ha liquidato le spese sulla base dello scaglione compreso tra € 52.000 e € 260.000 e dunque nella misura di € 9.931,50;
avverso la sentenza il RAGIONE_SOCIALE liquidazione ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi;
i COGNOME hanno resistito con controricorso e proposto cinque motivi di ricorso incidentale;
i ricorsi sono stati assegnati per la trattazione in Adunanza Camerale sussistendo i presupposti di cui all’art. 380 bis c.p.c.;
entrambe le parti hanno depositato memoria;
Considerato che:
con il primo motivo di ricorso -violazione dell’art. 5 D.M. n. 55 del 2014- il ricorrente censura la sentenza per non aver adottato il criterio di determinazione del valore sulla base del credito tutelato con l’azione revocatoria ed invoca l’inapplicabilità al caso di specie del comma 2 dello stesso art. 5;
il motivo è manifestamente infondato, prevedendo la norma che ove sussista manifesta sproporzione tra il valore effettivo della causa
e quello desumibile dai criteri codicistici deve aversi riguardo al valore effettivo;
con il secondo motivo di ricorso -violazione e falsa applicazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 5 del D.M. n. 55/2014 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ) -il ricorrente, per l’ipotesi subordinata in cui si ammettesse la incensurabilità della impugnata sentenza nella parte in cui ha scelto il valore effettivo della controversia ai fini della liquidazione delle spese legali, assume che la stessa debba essere cassata in ogni caso per avere la corte di merito omesso di liquidare il compenso per la fase di trattazione del giudizio di primo grado, dovendo il giudice includere nella fase istruttoria una pluralità di attività ulteriori rispetto all’espletamento di prove orali o di CTU;
lamenta che la Corte d’Appello, infatti, face ndo riferimento ai valori medi per il giudizio di primo grado ha liquidato, in favore della curatela, € 2 .430,00 per la fase di studio, € 1.550,00 per la fase introduttiva, € 4.050,00 per la fase decisionale, ed ha dunque omesso di liquidare il compenso dovuto per la fase istruttoria e di trattazione, pur essendosi svolta una intensa attività di trattazione;
con il quarto motivo del ricorso incidentale -violazione e falsa applicazione dell’art. 4 comma 5 lett. c) D.M. n. 55/2014 in relazione all’art. 360 co. 1 lett. 3 c.p.c. mancata liquidazione della fase istruttoria/trattazione in appelloi COGNOME lamentano che la impugnata sentenza, nella liquidazione delle spese del giudizio d’appello, non abbia considerato la fase di trattazione, nonostante l’ampio dibattito svoltosi in ordine alla richiesta di sospensione dell’esecuzione provvisoria in appello;
i motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati;
la Corte di merito non si è conformata al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale anche in caso di mancato esperimento delle prove occorre provvedere a liquidare le spese della fase di trattazione ( v. Cass., 6-2 n. 4698 del 18/2/2019: ‘ In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell’onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento ‘ ; conformemente v. Cass., 6-3 n. 20993 del 2/10/2020);
con il terzo motivo di ricorso -violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 1 D.M. n. 55/2014 e dagli artt. 10 e 14 c.p.c. con riferimento all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.il ricorrente assume che la determinazione del valore della causa è stato erroneamente calcolato, e che lo scaglione da prendere in considerazione doveva essere desunto dalla differenza tra quanto liquidato per il primo grado del giudizio e quanto liquidato in grado di appello;
il motivo è inammissibile per genericità, in quanto si fonda su una asserzione puramente apodittica non supportata da alcuna giustificazione su quale fosse il valore della causa;
con il primo motivo i ricorrenti in via incidentale deducono la nullità della sentenza per motivazione apparente e/o contraddittoria; violazione dell’art. 360 co.1 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.;
lamentano motivazione apparente con riguardo al capo di sentenza che ha liquidato le spese, tenendo conto del valore della
contro
versia e applicando i minimi tabellari per la ‘non complessità delle decisioni trattate’ ;
deducono che, pur essendovi i presupposti non per la liquidazione dei minimi ma per la misura economica standard , la Corte d’Appello ha invece optato per i minimi con motivazione apparente;
il motivo è infondato.
Spetta invero al giudice del merito definire, all’interno della soglia di valore stabilito dal D.M., la misura delle spese da liquidare;
con il secondo motivo di ricorso -omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 comma 2 e 5 c.p.c.i ricorrenti in via incidentale lamentano che la Corte d’Appello, nell’individuare lo scaglione di riferimento ai fini della liquidazione delle spese in quello compreso tra € 52.000 ed € 260.000, ha omesso di considerare che oggetto della revocatoria non era l’intero appartamento e garag e oggetto di donazione bensì la sola metà dello stesso, essendo stati trasferiti da parte di ciascuno dei tre comproprietari 1/6 della proprietà dell’immobile; ne consegue che lo scaglione di riferimento avrebbe dovuto essere quello inferiore tra € 5000 ed € 26.000 e non anche quello superiore cui ha fatto rif erimento la impugnata sentenza;
con il terzo motivo di ricorso -violazione e falsa applicazione dell’art. 4 comma 1 D.M. 55/2014 e delle relative tabelle allegate in combinato disposto con l’art. 52 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 come modificato dall’art. 1 bis D.L. 12/7/2014 – lamentano che la Corte d’Appello ha omesso di considerare la necessità di dimezzare il valore catastale dell’immobile;
i motivi presuppongono un determinato ammontare del valore catastale dell’immobile affermando che esso ammonti ad una certa somma senza argomentare in alcun modo su quale sia la fonte di tale
valore; in sostanza i ricorrenti apoditticamente indicano il valore prescindendo del tutto dai requisiti di contenuto-forma del ricorso;
con il quinto motivo del ricorso incidentale i ricorrenti lamentano che la sentenza non ha disposto il rimborso in loro favore delle spese vive documentate a titolo di contributo unificato;
il motivo è infondato; secondo il consolidato indirizzo di questa Corte ‘ In tema di spese processuali, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese e, nell’ambito di essa, non contenga alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dall’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un’obbligazione ” ex lege ” di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, la cui statuizione può conseguentemente essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di quanto versato in adempimento di quell’obbligazione ‘ (Cass., 1, n. 18529 del 10/7/2019; Cass., 3, n. 38943 del 7/12/2021);
alle suesposte considerazioni consegue l’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e del quarto motivo dell’incidentale, la declaratoria di inammissibilità del terzo motivo del ricorso principale e del secondo e terzo dell’incidentale, il rigetto del primo motivo del ricorso principale e del primo motivo dell’incidentale, con conseguente cassazione in parte qua dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, che procederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale ed il
quarto dell’incidentale, dichiara inammissibili il terzo motivo del ricorso principale ed il secondo e terzo dell’incidentale, rigetta il primo motivo del ricorso principale ed i l primo motivo dell’incidentale, cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione;
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza