Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 57 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 57 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19597/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, alla INDIRIZZO, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso (CODICE_FISCALE) e dall ‘ AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO di INDIRIZZO, in persona dell ‘ amministratore in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d ‘ APPELLO ROMA n. 2474/2020 depositata il 22/05/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere NOME COGNOME, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
Le principali vicende processuali, per quanto ancora rilevi in questa sede, sono così riportate nella sentenza di appello.
A seguito di opposizione al precetto intimato dall ‘ AVV_NOTAIO, proposta dal Condominio sito in Roma alla INDIRIZZO,
n. 9, il Tribunale di Roma dichiarò insussistente il diritto del AVV_NOTAIO di procedere all ‘ esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3345/2017 per l ‘ intera somma di oltre novantamila euro (€ 92.743,00).
In particolare, la sentenza n. 16641/2018 del Tribunale di Roma ritenne che dovessero essere detratte dal precetto notificato le somme spettanti al coerede del COGNOME e le spese di giudizio già liquidate nella sentenza di primo grado n. 9398 del 2001.
L ‘ impugnazione avverso la sentenza di primo grado, proposta dal COGNOME, venne rigettata, nel ricostituito contraddittorio con il Condominio INDIRIZZO INDIRIZZO, dalla Corte d ‘ Appello territoriale, con sentenza n. 2474, pubblicata il 22/05/2020.
Avverso la sentenza d ‘ appello propone ricorso per cassazione, con atto affidato a numerose censure, non specificamente numerate, l ‘ AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Resiste con controricorso il Condominio di INDIRIZZO, in Roma.
Per l ‘ adunanza camerale del 17/11/2022 il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni. Entrambe le parti hanno depositato memorie nel termine di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il controricorso del Condominio di INDIRIZZO, in Roma, è tardivo, in quanto esso è stato avviato per notifica il 31/7/2020, notificato addì 1/08/2020 e depositato il 3/9/2020, in causa di opposizione all ‘ esecuzione, per la quale non si applica la sospensione feriale dei termini, e quindi il deposito è stato effettuato in violazione del termine di venti giorni di cui all ‘ art. 370, comma 3, cod. proc. civ.
L ‘ eccezione di tardività del ricorso, formulata nel controricorso, non coglieva comunque nel segno, posto che a fronte di sentenza pubblicata il 22/05/2020 (la data del 14/05/2020 è quella della
R.G. n. 19597/2020
Ad. 17//11/2022, estensore: COGNOME
camera di consiglio) e non notificata, il ricorso è stato notificato il 21/07/2020, e quindi nel rispetto del termine di impugnazione per cassazione, di cui all ‘ art. 325, comma 2, codice di rito.
Il Condominio controricorrente ha, invero, rinunciato all ‘ eccezione di passaggio in giudicato della sentenza impugnata, e quindi, di tardività del ricorso, nella memoria depositata nel termine di legge per l ‘ adunanza camerale. Di detta memoria, tuttavia, non può tenersi conto alcuno, giusta la oramai consolidata giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio e alla quale si ritiene di assicurare seguito (Cass. n. 23921 del 29/10/2020 – Rv. 659281 – 02).
I motivi di ricorso, individuabili in numero non inferiore a sei, in gran parte i motivi risultano formulati mediante la tecnica dell ‘ assemblaggio: ma ritiene il Collegio che il ricorso non incorra in violazione del disposto dell ‘ art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. e che possa procedersi, così, a scrutinio nel merito delle censure, peraltro previamente puntualizzata l’irrilevanza non essendo consentito modificare o ampliare il tema della decisione come definitivamente fissato col ricorso per cassazione -di qualsiasi argomentazione nuova od ulteriore rispetto al ricorso, sviluppata nella memoria, neppure in osservanza del principio di necessaria chiarezza e sinteticità degli atti processuali.
Il primo mezzo reca censura di violazione ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. dell ‘ art. 112 cod. proc. civ. ( error in procedendo ) verificatasi nel giudizio di primo grado e non rilevato né corretto nella sentenza della Corte d ‘ Appello di Roma n. 2474/2020 a seguito del gravame della parte originariamente opposta ed erroneità della motivazione della sentenza n. 2474 del 2020 sul punto. Il COGNOME afferma che lo stesso Condominio opponente non aveva mai affermato che le spese del procedimento
sommario e dell ‘ attuazione fossero ritenute comprese nella liquidazione e che mai era stata chiesta la riduzione dell ‘ importo.
Il motivo è infondato, in quanto nella sentenza impugnata la Corte di Appello ha interpretato, avvalendosi dell ‘ art. 112 codice di rito, la domanda del Condominio opponente, che comunque poteva ritenersi riferita alla rideterminazione di quanto effettivamente dovuto dal Condominio all ‘ AVV_NOTAIO.
Il secondo mezzo deduce violazione dell ‘ art. 1314 cod. civ., in relazione con l ‘ art. 1304 cod. civ. e anche in relazione all ‘ art. 112 cod. proc. civ. con riferimento all ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in quanto sia nella sentenza di primo grado che in quella d ‘ appello non era stata valutata la circostanza dell ‘ avere egli agito quale coerede. Il COGNOME afferma che dall ‘ opposizione del Condominio di INDIRIZZO non si evinceva una richiesta di riduzione dell ‘ importo e comunque egli aveva agito quale coerede, mentre l ‘ appello da lui stesso proposto non aveva invocato il principio applicato dalla Corte d ‘a ppello.
Il mezzo è inammissibile, in quanto non è censurata la ragione decisoria della Corte d ‘a ppello (esposta alla pag. 9) di mancata impugnazione del passaggio della motivazione di primo grado relativa alla corresponsione della quota quale coerede a seguito di transazione, limitata alla quota: e detta carenza d ‘ impugnazione nel merito cade non soltanto sui presupposti in diritto confutati dall ‘ appellante, già opposto e ricorrente in questa sede, ma sulla stessa affermazione decisoria della Corte territoriale relativa alla circostanza che il COGNOME « s ‘ è limitato a rivendicare (in astratto) il diritto di ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria di agire singolarmente per far valere l ‘ intero credito comune … » con conseguente violazione del principio di specificità di cui all ‘ art. 342 cod. proc. civ.
Il terzo motivo reca censura di violazione dell ‘ art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione all ‘ art. 320 cod. civ., in quanto sia la sentenza di primo grado che quella d ‘ appello fanno riferimento al documento transazione raggiunto tra il Condominio di INDIRIZZO Roma e gli eredi della compianta NOME COGNOME, con conseguente erroneità della motivazione. Il AVV_NOTAIO afferma che i giudici del merito avevano tratto erronee conseguenze dalla transazione e comunque questa era stata contestata in ogni sede giudiziaria, soprattutto perché carente dell ‘ autorizzazione del giudice tutelare.
Il motivo è inammissibile, in quanto il testo della detta transazione è riportato nella sola parte iniziale e il motivo non ne reca alcuna ulteriore trascrizione ed è composto da una serie di affermazioni in gran parte rivenienti, mediante la tecnica del copiaincolla, dagli atti delle fasi di merito o di norme di legge o di massime di giurisprudenza o di passaggi di motivazione delle sentenze di merito. La censura in esame è, altresì, inammissibile per l ‘ irrilevanza dell ‘ impugnativa della detta transazione in altra sede e sulla quale si era espressa la Corte d ‘ Appello di Roma con sentenza n. 3345 del 2017.
Il quarto motivo pone censure, ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per erronea liquidazione delle spese di lite e di violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. Il ricorrente deduce che la soccombenza non era stata totale, ma reciproca: e tanto per l ‘ infondatezza delle eccezioni in rito, avanzate dal Condominio, mentre a seguito del solo parziale accoglimento dell ‘ opposizione egli aveva instato soltanto per poco più di dodicimila euro (€ 12.168,03).
Il motivo è infondato nella prima parte, con riferimento alla reciproca soccombenza, non configurandosi essa sul rigetto delle eccezioni processuali, ma è, viceversa, fondato con riferimento alla
seconda censura, in quanto effettivamente risulta che il COGNOME aveva ridotto, in appello, il valore della somma richiesta con l ‘ originario precetto.
In conclusione, deve accogliersi il quarto motivo di ricorso, con riferimento alla seconda censura, relativa al valore della controversia in appello. Detto accoglimento inficia la sentenza d ‘ appello e non è suscettibile di essere emendato n questa sede, in quanto la relativa decisione comporta accertamenti di fatto preclusi al giudice di legittimità.
Il quinto mezzo denuncia ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. la violazione e (o) falsa applicazione dell ‘ art. 96, comma 3, cod. proc. civ., in quanto la condanna dell ‘ appellante ai sensi della detta norma non risultava giustificata.
Il motivo deve ritenersi assorbito dall ‘ accoglimento della censura relativa al valore della controversia in appello. La decisione della Corte di rinvio dovrà confrontarsi con la valutazione del comportamento processuale del COGNOME (sul punto si veda, perspicuamente, Cass. n. 26545 del 30/09/2021 Rv. 665014 – 02).
Il sesto motivo reca censure di violazione dell ‘ art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. in quanto la sentenza d ‘ appello, e quella del Tribunale della stessa sede, avrebbero omesso di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica, nonché in relazione agli artt. 361 cod. pen. e 2700 cod. civ.
Il motivo è inammissibile, perché è meramente apodittica la contestazione della specifica motivazione sul punto della Corte territoriale, che è comunque relativa ad apprezzamenti di fatto sull ‘ insussistenza dei presupposti per la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale.
In conclusione, esclusa anche qualunque efficacia diretta di qualsiasi prospettata omissione di pronuncia da parte della Corte territoriale in ragione della definizione delle doglianze qui
esaminate, deve essere accolto parzialmente soltanto il quarto motivo, nella censura relativa al valore della controversia, con assorbimento del quinto motivo.
Il ricorso è rigettato nel resto.
La sentenza impugnata è cassata, in relazione al motivo accolto.
La causa, dovendosi procedere a rinnovati accertamenti in fatto, è rinviata alla Corte d ‘a ppello di Roma, in diversa