Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16718 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 16718 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23493-2019 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato ope legis in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEA CORTE DI CASSAZIONE, con diritto di ricevere le comunicazioni all’ indirizzo PEC degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 159/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 19/07/2019 R.G.N. 46/2018;
Oggetto
Personale docente
assunto a tempo
determinato
Principio di non discriminazione
Liquidazione spese di lite
R.G.N. 23493/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/04/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
la Corte d’Appello di Trieste, adita da NOME COGNOME, nel contraddittorio con il RAGIONE_SOCIALE ( ora RAGIONE_SOCIALE), ha riformato solo parzialmente la sentenza del Tribunale di Gorizia che aveva accolto in parte il ricorso del COGNOME e, sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa parità di trattamento tra personale in ruolo e personale assunto a tempo determinato, aveva riconosciuto il diritto del ricorrente alla progressione economica in ragione RAGIONE_SOCIALEa anzianità di servizio maturata come supplente nei limiti RAGIONE_SOCIALEa prescrizione quinquennale, respingendo le ulteriori domande;
la Corte distrettuale ha accolto il terzo motivo di appello inerente al dies a quo per il calcolo a ritroso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione e lo ha individuato nel 7 dicembre 2014, data in cui la prescrizione medesima era stata interrotta con la richiesta inviata a mezzo PEC all’amministrazione RAGIONE_SOCIALEe differenze retributive;
ha parimenti accolto il quarto motivo di gravame, concernente i permessi goduti in pendenza di rapporti a termine, e ha ritenuto non giustificata da ragioni oggettive la disciplina contrattuale che solo in favore degli assunti a tempo indeterminato prevede che il permesso debba essere retribuito; infine il giudice d’appello ha accolto anche il sesto ed il settimo motivo, con i quali era stata censurata la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di primo grado, ed ha condannato il RAGIONE_SOCIALE
«a rifondere all ‘ appellante le spese di primo grado che riliquida secondo tariffa in € 2.200,00 nonché un quarto di quelle d’appello che liquida in € 500,00 oltre spese generali forfettarie nella misura massima di tariffa IVA e Cpa di legge e compensa i residui tre quarti»;
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME sulla base di sei motivi ai quali il RAGIONE_SOCIALE ha replicato con controricorso;
successivamente con istanza depositata in data 26 marzo 2024 unitamente alla memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia sui primi tre motivi di ricorso e a tal fine ha richiamato l’avve nuta emissione in data 23 aprile 2020 del decreto di ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera nonché la formazione di giudicato esterno «rappresentato dalle sentenze nn. 16/2020 e 12/2023 RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Trieste».
CONSIDERATO CHE
1. preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse dei primi tre motivi di ricorso, riguardanti il diritto del COGNOME alla esatta ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera ed al riconoscimento degli effetti giuridici ed economici conseguenti;
la dichiarazione di rinuncia ad uno o più motivi di ricorso per il venir meno RAGIONE_SOCIALE‘interesse alla pronuncia rende superflua la decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure ed è efficace anche in mancanza RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione RAGIONE_SOCIALEa parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità
del difensore stesso, e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all’art. 390 cod. proc. civ. (in tal senso fra le più recenti Cass. n. 414/2021 e Cass. n. 17893/2020);
2. con il quarto motivo, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente denuncia «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132 -II co. n. 4 c.p.c.; 91 c.p.c., 75 disp. att. c.p.c., 36 Cost. e 2233 c.c. anche in relazione alla legge 7 novembre 1957 n. 1051, agli articoli da 57 a 64 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 ed all’art. 24 legge 13 giugno 1942 n. 794in relazione al d.m. n. 55/2014 ( artt. 2 -4- 5 e tabb. 3 e/o 12) » e censura il capo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata relativo alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del primo grado di giudizio e RAGIONE_SOCIALE‘appello;
trascrive le note spese depositate, non valutate dalla Corte territoriale, e richiama i minimi previsti dal d.m. n. 55/2014, tabelle 3 e 12, per le cause di valore indeterminato, alle quali si applica lo scaglione da € 26.000,01 a € 52,000, e sostiene che non poteva il giudice d’appello, senza una specifica e adeguata motivazione, discostarsi dai valori minimi, indicati per il giudizio di primo grado in € 3 . 512,50 e per l’appello in un eguale importo, in caso di ritenuta applicabilità RAGIONE_SOCIALEa tabella 3, o, in subordine, in € 3.307,50 sulla base dei valori indicati dalla tabella 12;
la quinta censura, sviluppando considerazioni analoghe a quelle già illustrate nel quarto motivo, eccepisce la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza «ex art. 111 Cost. e/o 132 n. 4 c.p.c. e/o 118 disp. att. c.p.c. in punto di liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di primo e secondo grado per carenza di motivazione o per motivazione apparente»;
infine con il sesto motivo, che riporta la medesima rubrica del quinto, la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per carenza di motivazione
è eccepita «in punto identificazione RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente» ed il ricorrente sostiene che la Corte territoriale non ha chiarito le ragioni per le quali, a fronte di un appello articolato in sette motivi e di una pronuncia di accoglimento di quattro censure proposte, la condanna del RAGIONE_SOCIALE è stata limitata solo ad un quarto RAGIONE_SOCIALEe spese di lite;
5. il quarto ed il quinto motivo, da trattare unitariamente in ragione RAGIONE_SOCIALEa loro connessione logica e giuridica, sono fondati; in premessa occorre richiamare l’orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali successiva all’entrata in vigore del d.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo RAGIONE_SOCIALEa tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l’esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall’altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni RAGIONE_SOCIALEo scostamento dalla tariffa e RAGIONE_SOCIALEa quantificazione operata (cfr. fra le tante Cass. n. 89/2021 e Cass. 19989/2021);
nella specie la Corte distrettuale si è discostata dai parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminabile, senza indicare le ragioni RAGIONE_SOCIALEa liquidazione effettuata al di sotto dei valori minimi ed anzi affermando, erroneamente, di essersi attenuta alla tariffa professionale;
in realtà per il giudizio di primo grado, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe tre fasi indicate nel motivo di ricorso e dei valori indicati nella tabella 3 allegata al d.m. n. 55/2014 (studio RAGIONE_SOCIALEa controversia euro 1.545,00; fase introduttiva euro 572,50; fase decisionale euro 1395,00) andava liquidata la complessiva somma di euro 3512,50 e per il giudizio di appello la quota posta a carico del RAGIONE_SOCIALE (pari ad un quarto) doveva essere quantificata in relazione all’importo totale di euro 3.307,50, ( fase di studio euro 980,00; fase introduttiva euro 675,00; fase decisionale euro 1652,50) risultante dall’applicazione dei minimi tariffari stabiliti dalla tabella 12, applicabile a tutti i giudizi di appello, ivi comprese le controversie in materia di lavoro e previdenza; il quarto ed il quinto motivo vanno, di conseguenza, accolti;
6. è, invece, inammissibile il sesto motivo, giacché occorre qui dare continuità all’orientamento, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «la valutazione RAGIONE_SOCIALEe proporzioni RAGIONE_SOCIALEa soccombenza reciproca e la determinazione RAGIONE_SOCIALEe quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 92, comma 2, cod. proc. civ. rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura RAGIONE_SOCIALEe spese poste a carico del soccombente» ( Cass. n. 30592/2017 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione; cfr. anche Cass. n. 14459/2021);
7. in via conclusiva meritano accoglimento il quarto ed il quinto motivo sicché la sentenza impugnata va cassata limitatamente al regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con
la condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese liquidate come da dispositivo;
questa Corte ha già affermato ( cfr. Cass. n. 14199/2021) che l’art. 384 cod. proc. civ. deve essere interpretato alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., che impone di non trasferire una causa dall’uno all’altro giudice, quando il giudice rinviante potrebbe da sé solo svolgere le attività richieste al giudice cui la causa è rinviata;
inoltre in tema di spese processuali l’art. 385, secondo comma, cod. proc. civ. accorda ampi poteri alla Corte e le consente di accertare e liquidare non solo le spese del giudizio di legittimità, ma anche quelle dei gradi di merito, quando la sentenza impugnata sia cassata senza rinvio, sicché sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità ( Cass. n. 1761/2014 e Cass. n. 211/2016);
8. le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno poste a carico del RAGIONE_SOCIALE nella misura indicata in dispositivo, liquidata tenendo conto del valore RAGIONE_SOCIALE‘unico capo RAGIONE_SOCIALEa sentenza ( quello inerente al regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite) ancora in discussione;
8. non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i primi tre motivi di ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; accoglie il quarto ed il
quinto motivo e dichiara inammissibile il sesto. Decidendo nel merito in relazione alla statuizione cassata, liquida in euro 3.512,50 le spese del giudizio di primo grado ed in euro 3.307,50 quelle totali del giudizio di appello, importo quest’ultimo da prendere a base di calcolo RAGIONE_SOCIALEa quota di un quarto posta a carico del RAGIONE_SOCIALE, il tutto oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge.
Condanna il RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.200,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione