SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 877 2025 – N. R.G. 00000674 2023 DEPOSITO MINUTA 06 01 2026 PUBBLICAZIONE 06 01 2026
Appello avverso sentenza Tribunale Lecce n. 2639 del 19/09/2023 Oggetto: indennità accompagnamento – spese di lite
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d’Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Presidente (relatore)
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
Giudice Ausiliario
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in materia di previdenza e assistenza, iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del RAGIONE_SOCIALE Appelli, promossa da
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO contro
in persona del legale rappresentante pro tempore
APPELLATO contumace
All’udienza del 21/11/2025 la causa è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26/05/2022, ottenuto il decreto di omologa di accertamento del requisito sanitario in data 3/01/2022, dopo aver esperito infruttuosamente la via amministrativa, adì il Tribunale di Lecce chiedendo la condanna dell’ , al pagamento dei ratei dell’indennità di accompagnamento maturati a decorrere da settembre 2020 per la complessiva somma, al momento della domanda giudiziaria, di euro 10.996,06.
APPELLANTE
Instaurato il contraddittorio, il giudice di prime cure, preso atto che, nelle more del giudizio, l’ente previdenziale resistente aveva corrisposto la predetta prestazione assistenziale, dichiarò, con sentenza n°2639/2023, cessata la materia del contendere e, condannò l’ , soccombente virtuale, alla refusione delle spese di lite quantificate in euro 854,00, oltre accessori.
La decisione è stata appellata da con riguardo alla sola statuizione relativa alle spese processuali, che sarebbero da liquidare, secondo parte appellante, in base ai parametri di cui al D.M n.55/2014 per le cause di previdenza con valore da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00.
L’appellante ha pertanto concluso per la condanna dell’ al pagamento, a tale titolo di spese relative al primo grado di giudizio, della somma di euro 3.727,00 ovvero, in subordine, della somma ridotta al 50% pari a un minimo di euro 1.863,50; con vittoria delle spese del grado.
L’ è rimasto contumace in questo grado di giudizio.
All’odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è fondato.
Il valore della controversia va fissato secondo il criterio del disputandum , ovvero l’entità della pretesa, contemperato da quello del decisum, che impone di considerare l’esito del giudizio.
Con riguardo a questo ultimo profilo, si rileva che la pretesa creditoria del ricorrente ebbe piena soddisfazione nel corso del giudizio di primo grado, stante lo spontaneo, anche se tardivo, adempimento dell’ resistente: per il conseguimento della prestazione de qua , è dovuto comunque ricorrere all’autorità giudiziaria. Tenuto conto, dunque, dell’attività difensiva resa necessaria per l’ottenimento di quanto spettante, deve riconoscersi all’appellante il diritto all’integrale ristoro spese processuali del primo grado (sul punto, cfr. Cass., ord. n. 25638/2025).
Ebbene, il credito azionato e riconosciuto, seppur virtualmente, nell’odierno procedimento è di euro 10.996,06, per cui la liquidazione delle spese di lite è da compiersi riferendosi allo scaglione per le cause di previdenza con valore da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, come riportato nell’atto di impugnazione. Tuttavia, considerando la ridotta attività difensiva svolta in primo grado, il Collegio intende accogliere la domanda spiegata, in subordine, dalla parte appellante, rideterminando i costi del giudizio in euro 1.865,00.
Anche le spese di questo grado devono essere regolate secondo il principio della soccombenza, e vanno quantificate come da dispositivo, tenuto conto che quando un giudizio prosegue nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall’impugnante costituisce il ” disputatum ” della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del ” decisum “, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado (cfr. Cass. n. 6345/2020, n. 19014/2007).
visto l’art. 437 c.p.c.;
definitivamente pronunciando sull’appello proposto con ricorso del 21/09/2023 da nei confronti di avverso la sentenza del n° 2639/2023 del Tribunale di così provvede:
accoglie l’appello e, per l’effetto, ridetermina l’importo delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in euro 1.865,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l’AVV_NOTAIO, detratto quanto eventualmente percepito. Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l’AVV_NOTAIO Così deciso in Lecce il 21/11/2025.
IL PRESIDENTE
Dott. NOME COGNOME