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Liquidazione quota socio: cosa succede se muore?

La sentenza analizza il caso degli eredi di un socio di una società di persone che chiedevano la liquidazione della quota del defunto. Il Tribunale ha respinto la domanda, stabilendo che se il socio superstite, entro sei mesi dal decesso, delibera lo scioglimento della società, gli eredi non hanno diritto al pagamento immediato del valore della quota, ma devono attendere la conclusione della procedura di liquidazione della società per ricevere la loro parte del patrimonio netto residuo.

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Liquidazione Quota Socio: La Sorte degli Eredi in caso di Scioglimento della Società

La morte di un socio in una società di persone apre scenari complessi per gli eredi e per i soci superstiti. Una recente sentenza del Tribunale di Ancona chiarisce un punto fondamentale: cosa prevale tra il diritto degli eredi alla liquidazione quota socio e la decisione del socio superstite di sciogliere l’intera società? Questa pronuncia offre una guida preziosa per comprendere le dinamiche e i diritti che sorgono in queste delicate circostanze.

I Fatti di Causa

Il caso nasce dalla richiesta degli eredi di un socio, deceduto il 22 luglio 2020, che deteneva il 50% di una società semplice. Gli eredi convenivano in giudizio la società stessa e l’unico socio superstite per ottenere la condanna al pagamento di una somma a titolo di liquidazione della quota appartenuta al loro dante causa, quantificata in base a una perizia di parte in circa 168.000 euro.

La richiesta si fondava sul diritto, previsto dal codice civile, degli eredi del socio defunto a ricevere il controvalore in denaro della sua partecipazione.

La Difesa del Socio Superstite e l’impatto sulla liquidazione quota socio

Il socio superstite e la società si costituivano in giudizio opponendosi alla domanda. La loro difesa si basava su un’azione cruciale: in data 1 gennaio 2021, quindi entro sei mesi dal decesso del consocio, il socio superstite aveva deliberato la messa in liquidazione volontaria della società.

Secondo i convenuti, questa decisione rendeva la domanda degli eredi improcedibile. Essi sostenevano che, una volta avviata la liquidazione dell’intera società, gli eredi non potevano più pretendere il pagamento del valore della quota calcolato alla data del decesso, ma dovevano attendere la conclusione delle operazioni di liquidazione per partecipare, eventualmente, alla divisione dell’attivo residuo. Contestavano inoltre il valore della quota indicato dagli attori, ritenendolo eccessivo.

Le Motivazioni della Decisione

Il Tribunale ha accolto la tesi dei convenuti, rigettando la domanda degli eredi. La decisione si fonda su un’attenta analisi del combinato disposto degli articoli 2284 e 2272, n. 4, del codice civile.

L’art. 2284 c.c. offre ai soci superstiti tre alternative alla morte di un socio:
1. Liquidare la quota agli eredi.
2. Sciogliere la società.
3. Continuare la società con gli eredi, se questi vi acconsentono.

Il giudice ha sottolineato che la scelta tra queste opzioni spetta esclusivamente ai soci superstiti. Gli eredi sono in una posizione di soggezione rispetto a tale decisione.

Nel caso specifico di una società composta da due soli soci, la morte di uno di essi fa venir meno la pluralità dei soci, una causa di scioglimento prevista dall’art. 2272 n. 4 c.c., a meno che la pluralità non venga ricostituita entro sei mesi. Tuttavia, la giurisprudenza, richiamata anche nella sentenza (Cass. n. 9346/2018), ha chiarito che anche in questo scenario il socio superstite conserva il potere di scegliere tra le tre opzioni dell’art. 2284 c.c. entro il termine di sei mesi.

Se il socio superstite opta per lo scioglimento della società e avvia la liquidazione entro questo termine, il diritto degli eredi si trasforma. Essi non hanno più diritto a un credito per la liquidazione quota socio (calcolata al momento del decesso), ma acquisiscono il diritto a una quota di liquidazione, ovvero a una parte del risultato finale della liquidazione del patrimonio sociale.

Le Conclusioni

La sentenza stabilisce un principio chiaro: la deliberazione di scioglimento della società da parte del socio superstite, se adottata entro i sei mesi previsti dalla legge, prevale sul diritto degli eredi alla liquidazione immediata della quota. Gli eredi, non essendo diventati soci, devono subire questa scelta e attendere l’esito della procedura di liquidazione per vedere soddisfatte le proprie ragioni economiche.

Di conseguenza, la domanda degli attori è stata rigettata. Il loro diritto non è quello di ottenere il pagamento del valore della quota alla data della morte, ma di partecipare alla ripartizione del saldo attivo che risulterà alla chiusura della liquidazione della società. Questa decisione ha importanti implicazioni pratiche, poiché sposta nel tempo e rende incerto nell’importo il soddisfacimento delle pretese degli eredi del socio defunto.

Cosa succede agli eredi di un socio defunto se il socio superstite decide di sciogliere la società entro sei mesi?
Secondo la sentenza, se il socio superstite delibera lo scioglimento della società entro sei mesi dalla morte del consocio, il diritto degli eredi si trasforma: non possono più chiedere la liquidazione del valore della quota al momento del decesso, ma devono attendere la fine della liquidazione della società per ricevere la loro parte del patrimonio netto residuo.

Gli eredi di un socio defunto hanno sempre diritto alla liquidazione immediata della quota sociale?
No. Il loro diritto alla liquidazione della quota è subordinato alla scelta del socio superstite. Se quest’ultimo opta per lo scioglimento della società, il diritto alla liquidazione immediata viene meno e si trasforma nel diritto a partecipare al risultato finale della liquidazione societaria.

Qual è la differenza tra “liquidazione della quota” e “quota di liquidazione” in questo contesto?
La “liquidazione della quota” è il diritto di credito degli eredi a ricevere una somma di denaro pari al valore della partecipazione del socio al momento del suo decesso. La “quota di liquidazione”, invece, è il diritto a ricevere una porzione del patrimonio netto della società che residua solo dopo che sono state completate tutte le operazioni di liquidazione (vendita dei beni e pagamento dei debiti).

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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