Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19282 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19282 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27626/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso ORDINANZA di TRIBUNALE TARANTO n. 441/2014 depositata il 20/02/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
1.l’AVV_NOTAIO ricorre, con tre motivi, per la cassazione della ordinanza in epigrafe con cui dal Tribunale di Taranto è stata ritenuta tempestiva e parzialmente fondata l’opposizione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da esso ricorrente per crediti professionali inerenti ad una pluralità di cause di opposizione all’esecuzione esattoriale presso terzi, promossi contro la predetta RAGIONE_SOCIALE, in qualità di esattrice, dal debitore RAGIONE_SOCIALE Case Popolari di Taranto.
Il Tribunale ha distinto le cause in quattro insiemi indicati con le lettere A, B, C, D: cause, svolte nella vigenza del d.m. 127/2004, sulla istanza di sospensione dell’esecuzione; cause, svolte nella vigenza del d.m. 127/2004, di reclamo contro il provvedimento reiettivo dell’istanza di sospensione; cause, svolte nella vigenza del d.m. 127/2004, sul merito dell’opposizione; cause, svolte nella vigenza d.m. 140/2012, sul merito dell’opposizione. Ha calcolato, per le cause di cui agli insiemi A, B e C, onorari e diritti ai sensi del d.m. 127/2004, in un solo importo per onorari e un solo importo per diritti, con la maggiorazione, su ciascun importo, del 20% per le cause oltre la prima e fino alla decima e dell’ulteriore 5% per le cause oltre la decima. Ha calcolato, per le otto cause di cui all’insieme D, i compensi, ai sensi del d.m. 140/2012, per ciascuna fase di una sola causa con aumento del 20% per le sette cause successive alla prima . Tutti gli importi, per onorari, diritti e compensi, sono stati calcolati sulla base del valore cumulato dei crediti dello IACP verso i terzi (€965428,00). A questo valore base
il Tribunale ha affermato di volere apportare una riduzione. Non ha poi precisato la riduzione apportata;
2.la RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione o falsa applicazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, e degli artt. 641 e 643 c.p.c. , dell’art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile e degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma n, 4 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto tempestiva l’opposizione, proposta dalla odierna controricorrente, con citazione notificata l’11 gennaio 2014, avverso il decreto ingiuntivo notificato il 2 dicembre 2013. Sostiene il ricorrente che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l’opposizione tardiva rispetto al termine di cui all’art. 641 c.p.c. e perciò inammissibile, in quanto il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, regolato dall’art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 deve essere introdotto con ricorso e, ove sia stato erroneamente introdotto, come nel caso di specie, con citazione, ai fini del rispetto del termine predetto, occorre avere riferimento non, come ritenuto dal Tribunale, alla data della notificazione della citazione ma alla data -nel caso di specie successiva alla scadenza del termine- del deposito della citazione in cancelleria;
il motivo è infondato.
2.1. Va ricordato, in premessa, l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte secondo cui, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 14 del dec. Igs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all’art. 28 della legge n. 794 del 1942, come sostituito dal dec. lgs. cit., può essere introdotta: a) con un ricorso ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ., che dà luogo ad un procedimento sommario “speciale” disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato dec. lgs.; oppure: b) ai sensi degli artt. 633 segg. cod. proc. civ., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell’art. 702 bis segg. cod. proc. civ., integrato dalla sopraindicata
disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648, 649, 653 e 654 cod. proc. civ.; è, invece, esclusa la possibilità di introdurre l’azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702 bis e segg. cod. proc. civ. (cfr. Cass. sez. un. 23.2.2018, n. 4485).
L’art. 4 del d.lgs. n. 150/2011, con riferimento alle controversie di cui al medesimo decreto legislativo e quindi anche alle “controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di AVV_NOTAIO“, dispone, al 1° co., che, “quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza”. Ai sensi dell’art. 4, secondo comma, del d.lgs. n. 150/2011, nella versione vigente ratione temporis, l’ordinanza di mutamento del rito è pronunciata dal giudice, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti. E, ai sensi del 5° co., “gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento’.
Va ribadita la statuizione per cui ‘L’opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso l’ingiunzione ottenuta dall’AVV_NOTAIO nei confronti del proprio cliente ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 della l. n. 794 del 1942, 633 c.p.c. e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, proposta con atto di citazione, anziché con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. e dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, è da reputare utilmente esperita qualora la citazione sia stata comunque notificata entro il termine di quaranta giorni – di cui all’art. 641 c.p.c. – dal dì della notificazione dell’ingiunzione di pagamento. In tale evenienza, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione
dell’opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato, ancorché erroneamente prescelto, per cui il giudice adito deve disporre con ordinanza il mutamento del rito, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011′ (Cass. Sez. 2, Sentenza n.24069 del 26/09/2019; Cass. Sez. 2, ordinanza n.8045 del 21/03/2023;
Sez. 2, ordinanza n.12796 del 14/05/2019).
Pertanto, una volta rilevata la tempestività della notifica della citazione ai fini dell’instaurazione del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, il Tribunale di Taranto, disposta la conversione del rito, da ordinario a speciale, ha correttamente dichiarato l’ammissibilità dell’opposizione.
Trattandosi, infatti, di procedimento speciale regolato dalla normativa sulla semplificazione dei riti civili, gli effetti processuali della domanda si sono prodotti secondo le norme del rito seguito prima del mutamento (ossia secondo le norme del rito ordinario di cognizione), rispetto al quale non era maturata alcuna decadenza.
Né ha pregio la tesi del ricorrente per cui il ricordato quinto comma dell’art. 4 del d.lgs. 150/2011 non sarebbe applicabile al caso di specie in quanto lo stesso fa riferimento alla ‘domanda’ mentre ‘l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce l’atto introduttivo del giudizio di primo grado e non contiene la domanda sottoposta al vaglio del giudice’.
Ed invero, trattandosi degli effetti processuali dell’opposizione, per domanda giudiziale deve intendersi non la domanda proposta dal ricorrente per decreto ingiuntivo ma la domanda di opposizione al decreto. Effetti questi che si producono, ai sensi del citato quinto comma, ‘secondo le forme del rito seguito prima del mutamento’ e dunque, trattandosi di rito ordinario di cognizione, si producono dalla notifica della citazione;
3. con il secondo motivo di ricorso vengono lamentate ‘falsa applicazione dell’art. 5 del d.m. 392/1990, violazione dell’art. 5
d.m.127/2004 e degli artt. 1 e 4 del d.m. 140/2012′, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente riconosciuto al ricorrente, in relazione all’assistenza prestata alla controricorrente nei giudizi di cui agli insiemi A, B e C, non onorari e diritti ai sensi del d.m. 127/2004 per ogni singolo giudizio, ma un solo importo per onorari e un solo importo per diritti, con la maggiorazione, su ciascun importo, del 20% per le cause, oltre la prima e fino alla decima e dell’ulteriore 5% per le cause oltre la decima; e per avere il Tribunale, del pari erroneamente, liquidato al ricorrente, in relazione all’assistenza prestata alla controricorrente negli otto giudizi di cui all’insieme D, non i compensi per ciascuna fase di ogni giudizio ai sensi del d.m. 140/2012 ma i compensi per ciascuna fase di un unico giudizio con aumento del 20% per i sette giudizi successivi al primo. Il ricorrente ha ulteriormente rilevato che la liquidazione unitaria, ove mai avesse potuto riguardare gli onorari, di certo non avrebbe potuto riguardare i diritti;
4.il motivo è fondato.
Il decreto ministeriale 8 aprile 2004 n. 127 (Regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestRAGIONE_SOCIALE giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria penale e stragiudiziale), stabiliva all’art. 5, comma 4 (comma che qui unicamente interessa), che: ‘Qualora in una causa l’AVV_NOTAIO assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale l’onorario unico può essere aumentato per ogni parte oltre la prima del 20% fino ad un massimo di dieci e, ove le parti siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione, ove più cause vengano riunite, dal momento dell’avvenuta riunione e nel caso in cui l’AVV_NOTAIO assista e difenda una parte contro più parti quando la prestazione comporti l’esame di particolari situRAGIONE_SOCIALE di fatto o di diritto’.
Il decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificRAGIONE_SOCIALE, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27′), prevedeva all’art. 4, comma 2, che ‘Nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell’importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause …’ e all’art. 4, comma 4, che ‘Qualora l’AVV_NOTAIO difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l’AVV_NOTAIO difende una parte contro più parti. Nel caso di controversie a norma dell’articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005 n.206, il compenso può essere aumentato fino al triplo, rispetto a quello liquidabile a norma dell’articolo 11′.
Il Tribunale di Taranto ha ritenuto di applicare ‘in via analogica’ questa disposizione regolamentare ai giudizi di cui agli insiemi A, B e C, trattandosi di giudizi vertenti, tutti, su una questione giuridica identica (la assoggettabilità dell’IACP ‘ai normali mezzi di esecuzione’), in cui l’odierno ricorrente aveva presentato ‘atti con il medesimo contenuto’ e che si erano svolti ‘nelle stesse udienze’. I giudizi non sono mai stati riuniti.
Il Tribunale, non liquidando onorari, diritti e compensi in relazione al singolo procedimento, si è discostato dall’orientamento della Corte (v. Cass. 21829/2017; Cass. 20375/2023) per cui, alla luce del chiaro tenore letterale dell’art. 5, comma 4, del d.m.127/2004, ‘non v’è dubbio che presupposto necessario affinché l’onorario possa essere aumentato in misura percentuale, in ragione del numero delle parti assistite o del numero delle controparti, è che vi
sia da liquidare un unico compenso, relativo o al medesimo processo o a più processi che, benché separatamente introdotti, sono stati successivamente riuniti. Nel diverso caso, verificatosi nella specie, in cui l’AVV_NOTAIO assista o difenda la stessa parte in una pluralità di cause, che, pur se aventi ad oggetto identiche questioni di fatto e di diritto, non siano state riunite, la liquidazione degli onorari, invece, non può che essere effettuata separatamente, in relazione a ciascun procedimento; né, in tal caso, l’onorario relativo alla seconda causa (ed a quelle eventualmente successive) può essere determinato nella misura del 20% di quello già liquidato per la prima di esse che sia stata definita (o nella quale il giudice abbia casualmente provveduto ad emettere il primo provvedimento di liquidazione): il chiarissimo tenore testuale del secondo periodo della disposizione (dal quale si ricava, al contrario, che la stessa non può trovare applicazione prima della riunione) esclude infatti che la sua operatività possa essere estesa, in via di interpretazione analogica, anche all’ipotesi in cui la riunione non sia stata disposta. L’assunto del tribunale trova, peraltro, smentita anche in un argomento di carattere sistematico, atteso che l’art. 5, 4°comma, delle tariffe approvate con d.m. n. 392/90 prevedeva la possibilità di liquidare un unico onorario nel caso di procedimenti distinti relativi a pluralità di parti aventi identica posizione processuale, pur in mancanza di un provvedimento formale di riunione, e che tale previsione non è più contenuta né nelle tariffe approvate col DM n. 127/04, né in quelle precedenti, approvate col d.m. n. 585/94, che hanno significativamente introdotto la regola opposta (cfr. in motivazione, con riferimento al DM n. 585/94, Cass. nn. 26089/05, 17354/02)’;
5.con il terzo motivo di ricorso vengono lamentate ‘mancanza assoluta di motivazione e, comunque, incoerenza motivazionale tale, sul punto, da determinare l’impossibilità logica di sorreggere il decisum. Violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost’, in relazione
all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., per avere il Tribunale preso a base del calcolo di onorari, diritti e compensi, il valore cumulato delle varie cause di esecuzione, per aver affermato di voler ridurre tale valore perché sproporzionato rispetto all’ ‘effettivo valore della controversia’ e per avere poi indicato gli importi di onorati, diritti e compensi senza aver prima precisato il quantum della riduzione apportata al valore base né tantomeno le ragioni della riduzione apportata;
in relazione al secondo motivo è stata dichiarata la illegittimità dell’ordinanza impugnata per aver il Tribunale liquidato in modo unitario le spettanze del ricorrente laddove invece il Tribunale avrebbe dovuto liquidare le spettanze su ogni singola causa. Il terzo motivo con cui si evidenzia, in sostanza, la indeterminatezza della riduzione apportata dal Tribunale al valore cumulato delle varie cause, resta assorbito;
in conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere rigettato, il secondo deve essere accolto, il terzo resta assorbito. In relazione al motivo accolto l’ordinanza deve essere cassata e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Taranto, in diversa composizione, anche per le spese;
PQM
la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo e dichiara assorbito il terzo, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Taranto in diversa composizione.
Roma 2 luglio 2024.
Il Presidente
NOME COGNOME