Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19478 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19478 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3499/2024 R.G. proposto da : COGNOME, elettivamente domiciliato in FERRARA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso ORDINANZA di TRIBUNALE FOGGIA n. 6352/2022 depositata il 04/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Presidente dr. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME si oppose al decreto di rigetto dell’istanza di liquidazione del gratuito patrocinio, emesso dal Tribunale di Foggia il 7 ottobre 2022, ma lo stesso Tribunale rigettò l’opposizione il 4 gennaio 2024.
Sostenne il giudice dell’opposizione che il decreto di pagamento sarebbe dovuto intervenire contemporaneamente alla pronunzia del provvedimento definitivo, a seguito di rituale istanza del difensore, sicché l’inoltro a procedimento concluso avrebbe determi nato una ‘equipollenza tra il comportamento del difensore che non presenti istanza di liquidazione al momento del passaggio in decisione della causa e una implicita rinunzia al compenso’.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione NOME COGNOME affidandosi ad un unico motivo.
Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 83 comma 3 bis D.P.R. n. 115/2002 e 12 e 14 preleggi ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe rigettato l’istanza , perché proposta dopo la conclusione del giudizio.
La censura è fondata.
L’ordinanza impugnata si è discostata dall’ormai pacifico principio, al quale questo Collegio intende dare continuità, secondo cui in tema di patrocinio a spese dello Stato, l’art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia
depositato l’istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo aver pronunciato definitivamente sul merito, avendo tale norma la finalità, in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente al provvedimento che chiude il giudizio (Sez. 2, n. 32743 del 24 novembre 2023; Sez. 2, n. 22448 del 9 settembre 2019).
In definitiva, il ricorso va accolto, nei limiti di cui in motivazione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.
Il giudice del rinvio, che si designa nel Tribunale di Foggia in diversa composizione unipersonale, dovrà provvedere sulla istanza, attenendosi ai principi esposti ed occupandosi altresì del governo delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, anche per le spese del grado di legittimità.
Così deciso in Roma il 9 luglio 2025, nella pubblica udienza della 2