Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5292 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5292 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/03/2026
liquidazione
– intimata – avverso la sentenza n. 2131/2025 del la Corte d’Appello di Venezia, depositata il 14.6.2025;
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14834/2025 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE liquidazione e NOME COGNOME , elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende – ricorrenti – contro
, che la rappresenta e difende ope legis
contro
ricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE in
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.1.2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Vicenza dichiarò aperta la liquidazione giudiziale di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, su istanza del l’RAGIONE_SOCIALE ; istanza originariamente presentata al Tribunale di Roma, che si era però dichiarato incompetente, trasmettendo gli atti al tribunale veneto.
RAGIONE_SOCIALE -società cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese meno di un anno prima dell’apertura della liquidazione giudiziale -e il suo ultimo legale rappresentante, NOME COGNOME, proposero reclamo contro la sentenza del tribunale, contestando la nullità RAGIONE_SOCIALE procure alle liti rilasciate dall’RAGIONE_SOCIALE ad avvocati del libero foro ed eccependo la carenza di interesse ad agire della medesima RAGIONE_SOCIALE.
La C orte d’ Appello di Venezia rigettò il reclamo.
Contro la sentenza della corte territoriale, RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME hanno presentato ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso, mentre la liquidazione giudiziale è rimasta intimata.
I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è proposto « ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.» e denuncia «nullità della sentenza (e/o del procedimento) ai sensi dell’art. 161 e ss. c.p.c. per vizio di omessa pronuncia della Corte d’Appello ai sensi dell’art. 112 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli
artt. 112 e 161 c.p.c., nonché dell’art. 24 Cost. Omesso esame circa un fatto decisivo».
I ricorrenti si dolgono che la corte territoriale non si sia pronunciata sul motivo di gravame con cui si era denunciata la nullità della sentenza del tribunale per omessa pronuncia sull’eccezione di carenza di interess e ad agire della creditrice istante RAGIONE_SOCIALE.
Il secondo motivo , anch’esso cumulativamente proposto « ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.», denuncia «nullità della sentenza ai sensi dell’art. 161 e ss. c.p.c. per vizio di omessa pronuncia della Corte d’Appello ai sensi dell’art. 112 c.p.c. Omesso esame di un fatto decisivo, anche in ragione dell’omessa motivazione o della motivazione solo apparente sulla decisione di rigetto dell’eccezione relativa alla nullità/invalidità RAGIONE_SOCIALE procure alle liti. Violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 161 c.p.c., nonché dell’art. 24 Cost.».
Analogamente a quanto fatto col primo motivo, i ricorrenti si lamentano che la corte d’appello non si sia pronunciata sulla censura di nullità della sentenza del tribunale, questa volta con riguardo all’eccezione di nullità RAGIONE_SOCIALE procure alle liti rilasciate dall’RAGIONE_SOCIALE ad avvocati del libero foro, anziché all’Avvocatura dello Stato.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto presentano i medesimi profili di inammissibilità.
3.1. Si constata innanzitutto una mescolanza di mezzi eterogenei (violazione di norme di diritto, error in procedendo e omesso esame di fatti decisivi), che implica l’intenzione di rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole
censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c. e dare forma e contenuto giuridici alle ondivaghe lagnanze dei ricorrenti (v. Cass. nn. 3397/2024; 26874/2018).
3.2. In secondo luogo, si deve osservare che la corte d’appello non aveva alcuna necessità di pronunciarsi sulla nullità della sentenza del tribunale, dovendo comunque decidere nel merito il reclamo, come in effetti avvenuto, posto che quelli prospettati non erano vizi tali da comportare la rimessione del processo al giudice di primo grado.
Ciò rende i primi due motivi inammissibili per carenza di interesse della parte a proporli (Cass. nn. 5644/2025; 28744/2023; 18578/2015).
Il terzo motivo è proposto « ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.» e denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 113 e 115 c.p.c., dell’art. 1, in particolare, ma non solo, dei suoi commi 5 e 8, del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225 del 1° dicembre 2016, dell’art. 4 -novies del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e dell’articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al R.D. n. 1611 del 1933, degli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016, nonché, per quanto rileva, del Protocollo tra AdER e Avvocatura di Stato del 25.6.2024. Omesso esame di un fatto decisivo, derivante dalla motivazione illogica, incoerente e criptica. L’errata e viziata motivazione relativa all’assunzione della difesa tecnica con avvocato del libero foro e l’impossibilità ab ori gine di rilasciare la procura all’avvocato del libero foro. Nullità/invalidità RAGIONE_SOCIALE
procure ad litem rilasciate dall’RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE e difetto di legittimazione dei difensori e difetto di legittimazione processuale. Nullità/invalidità degli atti compiuti dai difensori dell’RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE e inammissibilità/ improcedibilità del procedimento».
I ricorrenti ripropongono, con questo motivo, la questione della asserita nullità della procura alle liti rilasciata dall’RAGIONE_SOCIALE ad avvocati del libero foro, invece di avvalersi dell’assistenza dell’Avvocatura dello Stato.
4.1. Il motivo non può essere accolto , ai sensi dell’art. 360 -bis , n. 1, c.p.c., in forza del quale il ricorso è inammissibile «quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l ‘ esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l ‘ orientamento della stessa».
Infatti, secondo l’insegnamento RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite (sentenza n. 30008/2019), « quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità » (conf. Cass. n. 16314/2021).
Pertanto, la scelta dell’RAGIONE_SOCIALE di avvalersi, nel presente processo, per il solo patrocinio davanti ai giudici del merito, di avvocati del libero foro « postula
necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo ».
L’inammissibilità del terzo motivo porta con sé anche quella del quarto, che prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., un’ipotesi di motivazione «mancante» con riguardo a un ulteriore argomento utilizzato dalla corte d’appello per escludere la nullità della procura alle liti rilasciata dall’RAGIONE_SOCIALE ( il giudice a quo ha ritenuto che il procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale non possa essere assimilato a una «Controversia civile non afferente alla riscossione»).
Tale argomento si rileva del tutto superfluo nella economia della motivazione della sentenza impugnata, una volta affermato il principio che la scelta dell’RAGIONE_SOCIALE di rivolgersi ad un avvocato del libero foro non richiede né allegazione, né prova della sussistenza dei relativi presupposti.
Infine, il quinto motivo di ricorso denuncia, «ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 28, in particolare del comma 4, del Decreto Legislativo del 21.11.2014, n. 175».
I ricorrenti ripropongono qui la tesi secondo cui l’RAGIONE_SOCIALE non avrebbe avuto alcun interesse a chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale entro l’anno dalla cancellazione della società, perché l’A mministrazione finanziaria beneficia della tutela rafforzata consistente nella possibilità di fare accertamenti e notificare atti impositivi e di esazione entro il più lungo termine di cinque anni dalla cancellazione della società.
6.1. Il motivo è palesemente infondato, perché l’efficacia differita di un quinquennio dell’estinzione della società «ai fini della validità e dell ‘ efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi» (art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014) non comporta l ‘ assoggettamento del patrimonio della società estinta all’espropriazione forzata concorsuale, né tanto meno permette l’esercizio RAGIONE_SOCIALE azioni recuperatorie esperibili dal curatore della liquidazione giudiziale. Pertanto, l’RAGIONE_SOCIALE aveva un evidente interesse a chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale di RAGIONE_SOCIALE, entro un anno dalla sua cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, a tutela dei già accertati crediti erariali, a prescindere dalla possibilità di notificare altri atti di imposizione anche in un momento successivo.
Ciò fermo restando che la legittimazione a chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale del debitore spetta a qualsiasi creditore (o suo legittimo rappresentante), che risulti tale anche in base a un accertamento sommario e incidentale ( ex multis , Cass. n. 30827/2018), senza alcuna necessità di andare alla ricerca di un interesse specifico e ulteriore, diverso dal semplice fatto di essere creditore insoddisfatto di un soggetto insolvente e assoggettabile a quella procedura concorsuale.
Rigettato il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 8.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito;
dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.1.2026.
Il Presidente