SENTENZA TRIBUNALE DI BRESCIA N. 426 2025 – N. R.G. 1 2025 DEPOSITO MINUTA 06 11 2025 PUBBLICAZIONE 06 11 2025
N. 496NUMERO_DOCUMENTO1NUMERO_DOCUMENTO P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME – Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME – giudice
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME – giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata
da
on l’AVV_NOTAIO NOME
nei confronti di
*
Il tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;
rilevato che il contraddittorio si è regolarmente instaurato con la notifica ex art. 40 CCII;
osserva quanto segue:
sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell’art. 27 CCII dato che il centro degli interessi principali del debitore è situato in Borgo San Giacomo (INDIRIZZO), INDIRIZZO ;
la società resistente è stata cancellata dal registro delle imprese in data 2.7.2025 e non è quindi ancora decorso il termine annuale di cui all ‘ art. 33 CCII;
il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 121 CCII (cfr. visura camerale in atti);
il debitore non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all’art. 2, primo comma lett. d) CCII;
ricorre il requisito di procedibilità di cui all’art. 49, ultimo comma, CCII in quanto i debiti scaduti sono superiori a d € 30.000,00= (cfr. già l ‘ ammontare dell ‘ esposizione debitoria gravante su parte resistente nei confronti dell ‘erario, pari ad € 89.293,45=);
ricorre una situazione d’insolvenza, come definita dall’art. 2, primo comma lett. b) CCII, desumibile dalla circostanza per cui la società resistente, già in liquidazione, è stata cancellata dal registro delle imprese pur in presenza di debiti residui per olt re € 350.000,00=.
Ritiene, pertanto, il collegio che debba disporsi l’apertura della liquidazione giudiziale .
P.Q.M.
Il tribunale, visto l’art. 49 CCII,
DICHIARA l’apertura della liquidazione giudiziale a carico
di
(c.f. P.
), con sede legale in Borgo San Giacomo INDIRIZZO),
INDIRIZZO;
NOMINA giudice delegato il AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
NOMINA curatore il AVV_NOTAIO. con studio in Brescia, soggetto che ha i requisiti di cui all’ articolo 358 CCII;
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell’articolo 2215 -bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonch é dell’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell’articolo 39 CCII;
FISSA l’ udienza per l’esame dello stato passivo in data 03/03/2026 ore 09:15 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Brescia, sezione IV civile;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data d ell’udienza come sopra fissata per la presentazione delle domande d’insinuazione ;
SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155quater , 155quinquies e 155sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice;
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell’art. 45 CCII.
Così deciso in Brescia, il 06/11/2025.
Il giudice estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME