SENTENZA TRIBUNALE DI BERGAMO N. 159 2025 – N. R.G. 1 2025 DEPOSITO MINUTA 04 07 2025 PUBBLICAZIONE 04 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. NOME COGNOME
– Presidente
dr. NOME COGNOME
– Giudice
d.ssa NOME COGNOME
– Giudice Estensore
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 205/2025
promosso da
RICORRENTE
nei confronti di
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
letto il ricorso proposto per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di
considerato che il debitore resistente non si è costituito, nonostante la regolarità della notificazione nei suoi confronti;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell’apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla entità del credito dell’istante (€ 124.757,57 ), dalla presenza di debiti nei confronti di erario e enti previdenziali ( € 1.745.711,00), dalla presenza di rilevanti
esposizioni debitorie che emergono dai bilanci in atti (€ 337. 695,00 al 31/12/2020), senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, stante la esegua entità dell’attivo circolante liquido ( € 71.615,00), dall’infruttuosità dell’esecuzione intrapresa ;
considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell’art. 27 CCII, poiché il debitore, esercente attività d’impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal registro delle imprese, in Urgnano (BG);
valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell’art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di commercio di prodotti alimentari e in particolare di soft drink, e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell’art. 2, comma 1 lettera D del CCII;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell’istruttoria è riscontrabile che l’impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all’art. 49 ul.co. CCII;
ritenuto di indicare come curatore la d.ssa iscritta dell’Albo dei soggetti incaricati dall’autorità̀ giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza previsto dall’art. 356 CCII
considerato che lo stesso ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell’art. 358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
*
P.Q.M.
Visto ed applicato l’art. 49 CCII.,
1) Dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale di (C.F./P.IVA ), con sede legale in Urgnano (BG), in persona del legale rappresentante (C.F. ); Nomina Giudice Delegato la d.ssa NOME COGNOME Nomina Curatore la d.ssa C.F. ); P. C.F. C.F.
2) Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell’art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi
precedenti, nonché l’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro domicilio digitale e con l’indicazione dei rispettivi crediti , ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell’art. 39 CCII ;
3) Stabilisce che l’udienza, in cui si procederà all’esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato il giorno 10/10/2025 ore 09:00 , nel suo ufficio presso il Tribunale oppure in via telematica ai sensi dell’art. 203, 3° comma, CCII, secondo le indicazioni dello stesso Giudice Delegato;
4) Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell’udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell’art . 201, comma 2, CCII all’indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell’art. 208 CC II;
5) Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater , 155 quinques e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice civile:
a) ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori di cui all’articolo 21 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice.
6) Ordina, ai sensi dell’art. 45 e 49, comma 4, CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per
estratto all’Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi il giorno successivo.
Bergamo, 02/07/2025
Il Giudice Estensore
Il Presidente
D.ssa NOME COGNOME
Dr. NOME COGNOME