SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 569 2025 – N. R.G. 1 2025 DEPOSITO MINUTA 25 07 2025 PUBBLICAZIONE 25 07 2025
SI PRENOTI A DEBITO
(artt. 146 d.p.r.
115/2002 e 59
d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici:
dott. NOME COGNOME presidente rel.
dott. NOME COGNOME giudice
dott. NOME COGNOME giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel P.U. n 884-1/2025 R.G. iscritto in data 8.7.2025 avente ad oggetto l’apertura della liquidazione giudiziale richiesta con ricorso depositato in proprio
DA
c.f.
)
P.
Il Tribunale esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Delegato
rilevato in fatto che:
con ricorso ritualmente depositato in data 8.7 .2025 parte ricorrente ha chiesto l’apertura della liquidazione giudiziale in proprio; in data 18.7. 2025 sono state depositate le integrazioni documentali richieste dal giudice relatore , sulla scorta del disposto dell’art . 38 CCII, osserva quanto segue:
· sussiste, la competenza internazionale di questo Tribunale ai sensi degli artt. 3 e 4 Reg. UE 848/2015 dal momento che il COMI si trova in Italia; precisamente, la sede legale, principale ed effettiva della
società è situata a Milano, INDIRIZZO non ricorrendo elementi per localizzarla in luogo diverso; sussiste, per le medesime ragioni, la competenza territoriale ex art. 27 CCII di questo Tribunale;
· per ciò che attiene ai parametri previsti dall’art. 121 del codice della crisi, da l bilanci o dell’esercizio 2022 nonché dalla situazione economico-patrimoniale al 30.6 .2025 si evince l’intervenuto superamento delle soglie di cui all’art. 2 lett. d) CCII ; la ricorrente ha dichiarato di non aver provveduto al deposito del bilancio negli esercizi 2023 e 2024;
· ricorre il requisito di procedibilità di cui all’art. 49 u.c. CCII, dal momento che i debiti scaduti sono largamente superiori a 30.000 euro;
· Quanto al requisito dell’insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d’insolvenza del debitore, quale presupposto ex art. 121 codice della crisi per l’apertura della liquidazione giudiziale, è definito dall’art. 2 co. 1 lett. b) codice della crisi quale lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
· È da opinarsi che nella specie ricorra una situazione di insolvenza dell’impresa, desumibile dalle stesse dichiarazioni confessorie contenute nel ricorso, emergendo in particolare l ‘aggravio dell esposizione debitoria e il calo di fatturato registratosi dal 2020, cui sono seguite una serie di ‘ iniziative infruttuose volte a preservare il valore aziendale , l’avviamento e il mantenimento dei livelli occupazionali; la società, pur recedendo da un oneroso contatto di locazione e agevolando il ricorso allo smart-working, ha registrato il permanere di elevati costi fissi e per personale dipendente e l ‘ insuccesso di un allegato tentativo di affittare l ‘azienda ; vi sono debiti erariali scaduti e non rateizzati per un totale di € 390.485,89;
P.Q.M.
1) DICHIARA l’apertura della liquidazione giudiziale di RAGIONE_SOCIALE con sede a Milano, INDIRIZZO quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15; P.
2) NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa NOME COGNOME
3) NOMINA Curatore dott.ssa professionista iscritto all’elenco di cui all’art. 356 CCII e in possesso dei requisiti di cui all’art. 358 CCII;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in
formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell’articolo 2215 -bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonch é́ dell’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro domicilio digitale;
5) FISSA l’adunanza per l’esame dello stato passivo in data 14 gennaio 2026 ore 10,30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Milano, sezione II civile, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell’art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell’udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell’art. 201 CCII;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all’art. 200 CCII;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice.
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente -utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici -alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell’art. 193 CCII;
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell’art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l’apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della
natura e dello stato dei beni; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell’art. 758 cpc;
11) ORDINA ai sensi dell’art. 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore istante ed al pubblico ministero;
12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell’art. 45 e 49 co. 4 CCII all’ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, da quella effettiva anche all’Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l’annotazione.
Così deciso in Milano, il 24/07/2025.
Il presidente est. NOME COGNOME
Bozza del provvedimento redatta dal MOT dott.ssa NOME COGNOME