SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 569 2025 – N. R.G. 1 2025 DEPOSITO MINUTA 25 07 2025  PUBBLICAZIONE 25 07 2025
SI PRENOTI A DEBITO
(artt. 146 d.p.r.
115/2002 e 59
d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME – presidente rel.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME   – giudice
AVV_NOTAIO NOME COGNOME – giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel P.U. n 884-1/2025 R.G. iscritto  in  data  8.7.2025 avente ad oggetto l’apertura della liquidazione giudiziale richiesta con ricorso depositato in proprio
DA
Parte_1
c.f.
)
P.IVA_1
Il Tribunale esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Delegato
rilevato in fatto che:
con  ricorso  ritualmente  depositato  in  data  8.7 .2025  parte  ricorrente  ha  chiesto  l’apertura  della liquidazione giudiziale in proprio; in data 18.7. 2025 sono state depositate le integrazioni documentali richieste dal giudice relatore , sulla scorta del disposto dell’art . 38 CCII, osserva quanto segue:
· sussiste, la competenza internazionale di questo Tribunale ai sensi degli artt. 3 e 4 Reg. UE 848/2015 dal momento che il COMI si trova in Italia; precisamente, la sede legale, principale ed effettiva della
società è situata a INDIRIZZO, INDIRIZZO, non ricorrendo elementi per localizzarla in luogo diverso; sussiste, per le medesime ragioni, la competenza territoriale ex art. 27 CCII di questo Tribunale;
· per ciò che attiene ai parametri previsti dall’art. 121 del codice della crisi, da l bilanci o dell’esercizio 2022 nonché dalla situazione economico-patrimoniale al 30.6 .2025 si evince l’intervenuto superamento  delle  soglie  di  cui  all’art.  2  lett.  d)  CCII ;  la  ricorrente  ha  dichiarato  di  non  aver provveduto al deposito del bilancio negli esercizi 2023 e 2024;
· ricorre il requisito di procedibilità di cui all’art. 49 u.c. CCII, dal momento che i debiti scaduti sono largamente superiori a 30.000 euro;
· Quanto al requisito dell’insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d’insolvenza del debitore, quale presupposto ex art. 121 codice della crisi per l’apertura della liquidazione giudiziale, è definito dall’art. 2  co.  1  lett. b)  codice  della  crisi  quale  lo  stato  del  debitore  che  si  manifesta  con inadempimenti  od  altri  fattori  esteriori,  i  quali  dimostrino  che  il  debitore  non  è  più  in  grado  di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
· È da opinarsi che nella specie ricorra una situazione di insolvenza dell’impresa, desumibile dalle stesse dichiarazioni confessorie contenute nel ricorso, emergendo in particolare l ‘aggravio dell esposizione debitoria e il calo di fatturato registratosi dal 2020, cui sono seguite una serie di ‘ iniziative infruttuose volte a preservare il valore aziendale , l’avviamento e il mantenimento dei livelli occupazionali; la società, pur recedendo da un oneroso contatto di locazione e agevolando il ricorso allo smart-working, ha registrato il permanere di elevati costi fissi e per personale dipendente e l ‘ insuccesso di un allegato tentativo di affittare l ‘azienda ; vi sono debiti erariali scaduti e non rateizzati per un totale di € 390.485,89;
P.Q.M.
1) DICHIARA l’apertura della liquidazione giudiziale di RAGIONE_SOCIALE , con sede a INDIRIZZO  INDIRIZZO  quale  procedura  principale  di  insolvenza  ex  art.  3  comma  1  Reg.  UE  n. 848/15; Parte_1 P.IVA_1
2) NOMINA Giudice Delegato la AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME;
3) NOMINA Curatore AVV_NOTAIO.ssa professionista  iscritto  all’elenco  di  cui  all’art.  356 CCII e in possesso dei requisiti di cui all’art. 358 CCII; Persona_1
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione  della  presente  sentenza,  i  bilanci  e  le  scritture  contabili  e  fiscali  obbligatorie,  in
formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell’articolo 2215 -bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonch é́ dell’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro domicilio digitale;
5) FISSA  l’adunanza  per  l’esame  dello  stato  passivo  in  data 14  gennaio  2026  ore  10,30  davanti  al giudice  delegato,  nel  suo  ufficio  ubicato  nel  Palazzo  di  Giustizia  di  Milano,  sezione  II  civile, avvertendo  il  debitore  che  può  chiedere  di  essere  sentito  ai  sensi  dell’art.  203  CCII  e  che  può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell’udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell’art. 201 CCII;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all’art. 200 CCII;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d)  ad  acquisire  la  documentazione  contabile  in  possesso  delle  banche  e  degli  altri  intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti;
e)  ad  acquisire  le  schede  contabili  dei  fornitori  e  dei  clienti  relative  ai  rapporti  con  l’impresa debitrice.
9) ORDINA al curatore  di  procedere  immediatamente -utilizzando  i  più  opportuni  strumenti,  anche fotografici -alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell’art. 193 CCII;
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell’art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento  di  inventariazione  dei  predetti  beni,  omettendo  l’apposizione  dei  sigilli,  salvo  che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della
natura e dello stato dei beni; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell’art. 758 cpc;
11) ORDINA ai  sensi  dell’art.  45  CCII,  che  la  presente  sentenza  sia comunicata  in  copia  integrale  al curatore, al debitore istante ed al pubblico ministero;
12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell’art. 45 e 49 co. 4 CCII all’ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, da quella effettiva anche all’Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l’annotazione.
Così deciso in Milano, il 24/07/2025.
Il presidente est. NOME COGNOME
Bozza del provvedimento redatta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO