SENTENZA TRIBUNALE DI MONZA N. 259 2025 – N. R.G. 1 2025 DEPOSITO MINUTA 14 11 2025 PUBBLICAZIONE 19 11 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Giudice
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento P.U. n. 325-1/2025
promosso da
(C.F.:
) nato a Saronno (VA) il
3 luglio
DATA_NASCITA, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F.:
) ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del
legale: pec
nei confronti di
(C.F.:
)
, con sede legale
in Bovisio-Masciago INDIRIZZO, INDIRIZZO *
Il Tribunale,
esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore,
premesso che:
con ricorso depositato in data 2 ottobre 2025 ha chiesto l’apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti della società ;
fissata l’udienza al 4 novembre 2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito atteso che il ricorso ed il decreto di convocazione sono stati notificati, a cura dell’ufficio, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal RAGIONE_SOCIALE delle Imprese in data 3 ottobre 2025;
C.F.
C.F.
P.
la società non si è costituita, non ha provveduto al deposito della documentazione ex art. 41 comma 4 del CCII, nonostante la regolarità della notificazione né è comparsa, mentre il procuratore del creditore , all’udienza , ha insistito nell’accoglimento del proprio ricorso ;
sono stati acquisiti i dati e i documenti indicati dall’art. 367 del CCII, in particolare:
visura storica della società estratta dal RAGIONE_SOCIALE delle Imprese;
modello IVA per il periodo di imposta 2022;
modello redditi SC per il periodo di imposta 2022;
-modello 770 per i periodi d’imposta 2024, 2023, 2022;
modello IRAP per il periodo di imposta 2023;
certificato dei carichi pendenti;
certificazione dei debiti contributivi;
visura protesti;
e ntro la data dell’udienza la società non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza;
Ritenuto che:
sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell’art. 3, paragraf o 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell’art. 27 CCI I, atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata in Bovisio-Masciago (MB), Comune rientrante nel circondario dell’Ufficio ;
sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, creditore della somma complessiva di € 6.336,04 in forza di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 463/2024 pubblicato il 7 ottobre 2024 emesso dal Tribunale di Monza- sez. lavoro;
la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di ‘ ristorazione con somministrazione ‘ e non r isultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all’art. 2 comma 1 lett. d).
In particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all’art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell’entrata in vigore del Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti.
Nel caso di specie la società debitrice non si è costituita in giudizio e non ha conseguentemente assolto all’onere della prova su di essa incombente.
Inoltre, alcun elemento in ordine al mancato superamento delle soglie può trarsi dalla documentazione acquisita d’ufficio, posto che non risulta siano stati mai depositati i bilanci (la società risulta costituita nel 2022),
r icorre altresì il requisito di procedibilità di cui all’art. 49 comma 5, CCII, il debito contributivo risultante dalla certificazione trasmessa da RAGIONE_SOCIALE è pari a € 39.780.39;
q uanto all’insolvenza, va premesso in diritto che l’art. 2 , comma 1, CCII non ha innovato la definizione di stato d’insolvenza contenuta nell’art. 5 l.fall.
Deve dunque preliminarmente richiamarsi l’orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: ‘ l’insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all’impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell’esperienza economica, nell’incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l’estinzione dei debiti), nonché nell’impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371). L’accertamento di una simile condizione si avvale dell’esistenza di fatti esteriori – quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso – idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027) ‘ (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11 -03-2019, n. 6978).
Può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all’anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione; la pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo.
È, inoltre, principio consolidato in giurisprudenza quello per cui quando la società è in liquidazione, come nel caso in esame, la valutazione del giudice in merito alla sussistenza dello stato d’insolvenza richiesto ai fini dell’apertura della procedura d i liquidazione giudiziale (così come in precedenza per la pronuncia dichiarativa del fallimento) ‘ deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto non proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass. n. 13644 del 2013). Ciò posto in tema di società in liquidazione, occorre ulteriormente chiarire che, secondo il generale principio di ripartizione degli oneri della prova disciplinato dall’articolo 2697 del codice civile, spetta al creditore istante ovvero al p.m. fornire la prova del presupposto oggettivo per la declaratoria di fallimento, e cioè dello stato di insolvenza dell’impresa debitrice (costituendo lo stesso il fatto costitutivo principale posto a sostegno della domanda di fallimento), mentre spetta al debitore l’onere di allegazione e di prova dei fatti impedienti il fallimento. Deriva da quanto precede, pertanto , che nell’ipotesi di società poste in liquidazione, dovrà essere il creditore istante a dimostrare lo stato di squilibrio patrimoniale secondo una valutazione statica volta a dimostrare che gli elementi attivi del patrimonio sociale non consentano di assi curare l’eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali. Ne consegue che, secondo tale schema ripartitivo dell’onere della prova, nell’ipotesi di società poste in liquidazione (e secondo i principi già affermati da questa Corte e sopra ricordati), dovrà essere il creditore istante a dimostrare lo stato di squilibrio patrimoniale secondo una valutazione statica volta a dimostrare che gli elementi attivi del patrimonio sociale non consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali ‘ (cfr. Cass. Civ. 5 maggio 2022, n.14183).
Nella specie, a fronte dell ‘ assenza delle scritture contabili, la situazione di insolvenza si può desumere da diversi indici, tra cui il mancato deposito dei bilanci fin dalla data della costituzione della società (2022) e dalla natura del debito nei confronti del ricorrente riconducibile ai crediti da lavoro, i quali vengono tendenzialmente onorati anche nelle situazioni di difficoltà dell’impresa . Vi è, inoltre, da considerare che tale debito non è stato saldato neppure a seguito dei diversi tentativi di pignoramento che si sono rivelati infruttuosi.
Come può desumersi dagli elementi sopra indicati,
versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell’organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo,
dichiara
l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
(C.F.: ) , con sede in Bovisio-Masciago INDIRIZZO), INDIRIZZO
dichiara
la presente procedura ‘ principale ‘ ai sensi dell’art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848)
nomina
il AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME Giudice Delegato per la procedura
nomina
il dott. (C.F.: ) con studio in Seregno, C.F.
INDIRIZZO, Curatore , che alla luce dell’organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all’art. 213 CCI, con invito ad accettare l’incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater , 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori di cui all’art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice,
ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell’art. 2215 bis c.c. – i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell’art. 39 CCI;
stabilisce
il giorno 3 marzo 2026 ore 9.15, per procedere all’esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell’adunanza per l’esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all’art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all’indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell’art. art.10, co. 3, CCI;
segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al RAGIONE_SOCIALE delle Imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell’art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l’Ufficio del RAGIONE_SOCIALE delle imprese, ai sensi dell’art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 5 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME dott.ssa NOME COGNOME