SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BARI N. 1209 2025 – N. R.G. 00000999 2025 DEPOSITO MINUTA 01 08 2025 PUBBLICAZIONE 01 08 2025
N. R.G. 999/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
dr. NOME COGNOME
dr. NOME COGNOME consigliere
Dr. NOME COGNOME consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 999/2025 R.G.,avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 49/2025, depositata il 13/05/2025
TRA
,
quali eredi di
liquidatore della RAGIONE_SOCIALE soc.
coop (avv.to COGNOME NOMECOGNOME
Contro
RAGIONE_SOCIALE in Liquidazione Giudiziale in persona del curatore
PG in sede
All’udienza del 15.07.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 49/2025, depositata il 13/05/2025, il Tribunale di Foggia dichiarava l’apertura della Liquidazione Giudiziale in danno della società RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede in Carapelle alla RAGIONE_SOCIALE Orta RAGIONE_SOCIALE.
Accoglieva il ricorso presentato da titolare di un credito di € 10.068,54, a titolo di tfr ed ulteriori emolumenti e spese legali, in forza di decreto ingiuntivo n. 26/2024 emesso dalla sezione lavoro del Tribunale di Como il 5.01.2024.
Prendeva atto dei pagamenti parziali documentati dai figli del liquidatore nelle more deceduto, residuando, tuttavia, l’importo di € 1.841,37 ancora da corrispondere.
Argomentava, altresì, che la società, non essendosi costituita, non aveva provato il possesso congiunto dei requisiti ex art. 2 co. 1 lett. d) CCII.
Ravvisava, infine, lo stato di insolvenza atteso che i debiti scaduti e non pagati superavano l’importo di € 30.000,00 di cui all’art. 49, 5° comma, CCII in considerazione del credito erariale di €1.529.559,63, della pendenza di una procedura esecutiva, dell’omesso deposito dei bilanci da parte della società che era stata cancellata dal registro delle imprese il 23.05.2024, dopo essere stata posta in liquidazione il 9.10.2023.
Avverso detta pronuncia hanno proposto reclamo e , quali eredi del legale rappresentante nonché liquidatore deceduto, deducendo l’insussistenza della legittimazione e dei presupposti per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale.
Documentavano, in primo luogo, di aver provveduto ad effettuare i seguenti pagamenti:
1) € 6.328,10 netti per il dipendente ;
€ 1.898,99 per spese e competenze legali avv. COGNOME
€ 600,08 per il nominato Curatore Speciale, avv. COGNOME
Precisavano, al riguardo, che il , nonostante l’impegno assunto, non aveva sottoscritto l’istanza di rinuncia o di desistenza alla procedura attivata ed il suo legale, avv. COGNOME aveva in seguito comunicato la rinuncia al mandato professionale.
Eccepivano, altresì, la violazione dell’art. 38 comma II CCII atteso che, a fronte del predetto debito erariale, il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi a segnalare l’insolvenza al pubblico ministero che solo può avere l’iniziativa a richiedere la liquidazione giudiziale della società.
Instavano per la riforma della sentenza reclamata con revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Il PG in sede si è espresso per il rigetto.
La Liquidazione Giudiziale della RAGIONE_SOCIALE pur regolarmente citata, non si è costituita e deve essere dichiarata contumace.
Il reclamo non è fondato e le censure possono essere esaminate unitariamente.
Ed infatti, i pagamenti documentati dai reclamanti hanno carattere parziale e non coprono integralmente l’importo del credito portato dal decreto ingiuntivo n. 26/2024 emesso dalla sezione lavoro del Tribunale di Como il 5.01.2024.
Né ricorre alcuna violazione del disposto di cui all’art. 38 co 2 CCII che prevede un mero obbligo di segnalazione da parte dell’autorità giudiziaria al pubblico ministero in caso di emersione di uno stato di insolvenza durante un procedimento; ipotesi, questa, non ricorrente nella specie.
Di contro ricorrono plurimi indici univocamente sintomatici dello stato di insolvenza della società quali l’ammontare dei debiti ed in particolare di quello verso l’Erario (pari ad €1.529.559,63) nonché la pendenza di una procedura esecutiva.
Né i reclamanti hanno indicato risorse attive o altre modalità attraverso cui far fronte a detta ingente debitoria.
Il reclamo va, quindi, rigettato.
Nulla per le spese in assenza di parti costituite.
Il reclamo va, pertanto, rigettato.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte rigetta il reclamo;
nulla per le spese.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari, del 15.07.2025
Il presidente dr. NOME COGNOME
Il consigliere est.
dr. NOME COGNOME