Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6649 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 1 Num. 6649 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
SENTENZA
sul ricorso 3767-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
– intimate – avverso la SENTENZA N. 82/2024 DELLA CORTE D ‘ APPELLO DI L ‘ AQUILA, depositata il 16/1/2024;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella pubblica udienza del 24/2/2026;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica NOME COGNOME;
sentito, per la ricorrente, l ‘ AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il tribunale di Pescara, in accoglimento della domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato, con sentenza del 21/9/2023, l ‘ apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della RAGIONE_SOCIALE.
1.2. La RAGIONE_SOCIALE, unitamente al suo socio NOME COGNOME, ha proposto reclamo avverso tale sentenza.
1.3. I reclamanti, dopo aver premesso che la mancata partecipazione al procedimento era dipesa dalla circostanza che la società non si era tempestivamente avveduta della notifica del ricorso, hanno dedotto: -innanzitutto, l ‘ incompetenza territoriale del tribunale di Pescara, per essere ubicata la sede effettiva in Sulmona; – in secondo luogo, la mancanza dei presupposti soggettivi ed oggettivi della liquidazione giudiziale.
1.4. La corte d ‘ appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il reclamo.
1.5. La corte, in particolare, ha ritenuto: (a) l ‘ inammissibilità dell ‘ eccezione di incompetenza territoriale in quanto tardiva: -trova, infatti, applicazione il principio, affermato in relazione alla legge fallimentare ma valido anche con riferimento al codice della crisi d ‘ impresa e dell ‘ insolvenza, secondo cui ‘ l ‘ incompetenza per territorio ex art. 9 l.fall., ai sensi dell ‘ art. 38 c.p.c., nel testo modificato dalla l. n. 69 del 2009, applicabile anche al procedimento camerale prefallimentare, deve essere eccepita o rilevata d ‘ ufficio non oltre l ‘ udienza di comparizione delle parti, sicché l ‘ eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento è tardiva, essendosi già verificata una decadenza nel corso del giudizio di primo grado ‘ ; – l ‘ effetto devolutivo che caratterizza il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento non può, del resto, estendersi all ‘ ipotesi in cui si sia già verificata una decadenza da una eccezione nel corso del primo grado di giudizio ed, in particolare, da quella d ‘ incompetenza; (b) l ‘ infondatezza della censura tesa a sostenere la natura di ‘ impresa minore ‘ della società reclamante ai sensi dell ‘ art. 2, comma 1, lett. d) c.c.i.i.: – l ‘ art. 121 c.c.i.i., come in precedenza l ‘ art. 1, comma 2°, l.fall., addossa, infatti,
all ‘ imprenditore commerciale che ritenga di essere sottratto alla liquidazione giudiziale l ‘ onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti previsti dalla succitata norma, i quali attengono all ‘ entità dell ‘ attivo patrimoniale e dei ricavi nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale ed all ‘ ammontare di debiti anche non scaduti all ‘ epoca della decisione sulla istanza medesimo; – trova, dunque, applicazione il principio, formatosi con riguardo all ‘ art. 1 l.fall., secondo cui il debitore che eccepisca di essere esentato dalla procedura concorsuale ha l ‘ onere di allegare e dimostrare la sussistenza dei relativi requisiti dimensionali, con la conseguenza che, nel caso in cui gli elementi probatori messi a disposizione dal debitore stesso, integrati da quelli eventualmente acquisiti per iniziativa officiosa, non consentano di pervenire all ‘ accertamento rigoroso dei requisiti in parola, non potrà che farsi applicazione del criterio di giudizio ricavabile dall ‘ art. 2697 c.c. ed escludere, quindi, l ‘ operatività dell ‘ invocata esenzione; – i reclamanti, del resto, hanno omesso il deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi (che costituiscono il mezzo di prova privilegiato, ancorché non avente valore legale e suscettibile di essere supplito o integrato da mezzi di prova alternativi purché parimenti significativi), che l ‘ art. 41, comma 4, c.c.i.i., continua a prevedere come doveroso; – i diversi mezzi di prova dei quali essi hanno inteso avvalersi si rivelano, peraltro, insufficienti a dimostrare il possesso congiunto dei suddetti requisiti in capo alla società posta in liquidazione giudiziale; – il processo verbale dell ‘ accertamento della guardia di finanza espone, in effetti, il dato dell ‘ entità dei ricavi negli anni 2020 e 2021 ma, pur potendosi presumere che dalla asserita cessazione dell ‘ attività nel periodo successivo anche nel 2022 i ricavi siano rimasti inferiori alla soglia prevista dall ‘ art. 2, comma 1, lett. d), n. 2) c.c.i.i., altrettanto non può dirsi con
riferimento al requisito concernente l ‘ attivo patrimoniale, il quale comprende anche i crediti e le disponibilità liquide, oltre che le immobilizzazioni e le rimanenze (art. 2424 c.c.), vale a dire ‘ cespiti la cui entità (o la cui insussistenza) non risulta dal predetto processo verbale né è stata anche solo allegata dai reclamanti ‘; – questi ultimi, inoltre ‘ (ed il rilievo è di per sé decisivo), hanno omesso di allegare, anche solo in modo generico, l ‘ ammontare dei debiti complessivi, anche non scaduti, della società, essendosi limitati a fare riferimento a quelli emergenti dalla istruttoria svolta in prime cure, che, tuttavia, comprendono esclusivamente il debito nei confronti della creditrice ricorrente e quelli erariali scaduti, senza che da ciò sia possibile desumere, con sufficiente grado di attendibilità, l ‘ assenza di debiti ulteriori anche non scaduti o il loro complessivo ammontare, neanche indicato dai reclamanti ‘ (né risultante, quanto meno con riferimento ad epoca prossima a quella rilevante, da alcun bilancio o da scritture contabili idonee allo scopo, in questa sede non prodotte).
1.6. La RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato il 14/2/2024, ha chiesto, per due motivi, la cassazione di tale sentenza.
1.7. La Liquidazione giudiziale e la RAGIONE_SOCIALE sono rimaste intimate.
1.8. Il pubblico ministero,
2.1.
violazione o la falsa applicazione degli artt. 38 e 167 c.p.c. e dell ‘ art. 27 c.c.i.i., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha ritenuto che l ‘ eccezione d ‘ incompetenza territoriale sollevata dai reclamanti non era ammissibile perché tardiva, omettendo, tuttavia, di considerare che: – il procedimento di
verifica dei presupposti per l ‘ apertura della liquidazione giudiziale non può essere assimilato ad un ‘ azione ordinaria, avendo la struttura di un procedimento camerale, al quale non possono, dunque, applicarsi le preclusioni e le decadenze previste dagli artt. 38 e 167 c.p.c.; – la corte d ‘ appello avrebbe dovuto, pertanto, esaminare le prove che i reclamanti avevano fornito, le quali dimostrano la collocazione della sede operativa della società nel circondario del tribunale di Sulmona e, dunque, il superamento della presunzione di coincidenza del centro degli interessi principali della società con la sede legale della stessa, sita a Pescara.
2.2. Il motivo è infondato. Questa Corte, in effetti, ha già avuto modo di afferma che: -nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il difetto di competenza per territorio, così come prevista dall ‘ art. 9 l.fall., dev ‘ essere eccepito o rilevato d ‘ ufficio, ai sensi dell ‘ art. 38 c.p.c., non oltre l ‘ udienza di comparizione delle parti di cui all ‘ art. 15 l.fall. – l ‘ eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento è, pertanto, tardiva, essendosi già verificata una decadenza nel corso del giudizio di primo grado (Cass. n. 20661 del 2019; Cass. n. 28711 del 2019; Cass. n. 12131 del 2024; in precedenza, Cass. n. 5257 del 2012).
2.3. Tale principio trova senz ‘ altro applicazione anche nel procedimento, così come disciplinato dal codice della crisi d ‘ impresa e dell ‘ insolvenza, volto all ‘ apertura della liquidazione giudiziale (artt. 40 ss. c.c.i.i.), ricorrendo, rispetto alla stessa, tutte le condizioni (esposte da Cass. n. 20661 del 2019, in motiv.) che hanno imposto l ‘ affermazione del principio di diritto in precedenza esposto: – la competenza per territorio del tribunale fallimentare, come determinata ai sensi dell ‘ art. 9 l.fall., è, al pari di quella fissata dagli artt. 27 ss. c.c.i.i., “funzionale” ed “inderogabile”, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 28 e 38, comma 1°, c.p.c.; – l ‘ art. 38 c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla l. n. 69/2009, sancisce che l ‘ eccezione di incompetenza per territorio (anche inderogabile) dev ‘ essere proposta ‘ a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata ‘ (comma 1°), mentre il rilievo d ‘ ufficio può avvenire soltanto ‘ non oltre l ‘ udienza di cui all ‘articolo 183’ (o, come stabilito dal d.lgs. n. 164/2024, ‘non oltre la prima udienza ‘ ) (comma 3°); – la disposizione di cui all ‘ art. 38 c.p.c., che ha introdotto una generale barriera temporale alla possibilità di rilevare tutti i tipi di incompetenza, fissandola nella prima udienza di trattazione, è applicabile non soltanto ai processi di cognizione ordinaria, per i quali è prevista, ma anche ai procedimenti di tipo camerale, ove utilizzati dal legislatore, come il procedimento volto all ‘ apertura del fallimento o della liquidazione giudiziale, per la tutela giurisdizionale di diritti; – la questione d ‘ incompetenza territoriale ex art. 9 l.fall. dev ‘ essere, dunque, eccepita o rilevata, al pari di quella ex art. 27 c.c.i.i., non oltre l ‘ udienza di comparizione, obbligatoriamente convocata tanto nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, quanto nel procedimento per l ‘ apertura della liquidazione giudiziale, a norma, rispettivamente, dell ‘ art. 15 l.fall. e dell ‘ art. 41 c.c.i.i.; pertanto, malgrado il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione giudiziale sia caratterizzato da un effetto devolutivo pieno, tale effetto devolutivo non può, tuttavia, estendersi all ‘ ipotesi in cui si sia già verificata una decadenza da una eccezione nel corso del primo grado di giudizio e, in particolare, da quella d ‘ incompetenza ai sensi degli artt. 9 l.fall. e 27 c.c.i.i.; – tale conclusione sarebbe, del resto, contraria al principio costituzionale di celerità dei giudizi i quali, ove si ammettesse la possibilità di sollevare l ‘ eccezione d ‘ incompetenza anche in fase di gravame, sarebbero suscettibili,
se l ‘ eccezione fosse fondata, di ricominciare ex novo innanzi al giudice competente, con dispendio di tempo e attività giudiziaria.
2.4. L ‘ art. 15 l.fall., del resto, al pari dell ‘ art. 41 c.c.i.i., ha strutturato un procedimento ‘ a carattere contenzioso ed a cognizione piena con trattazione in udienza in cui viene assicurato in modo completo il contraddittorio tra le parti ed il diritto di difesa, residuando, comunque, dei poteri d ‘ accertamento ufficiosi da parte del giudice ‘ .
2.5. Tale procedimento, infatti, è incentrato, previa notifica del decreto di convocazione al resistente ed ai creditori istanti, sulla udienza di comparizione innanzi al tribunale in composizione collegiale in cui il primo deve depositare le proprie difese e tutta la documentazione necessaria ed il tribunale può espletare mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d ‘ ufficio.
2.6. Risulta, quindi, di tutta evidenza che il giudizio descritto dall ‘ art. 15 l.fall. si svolge, come quello regolato dall ‘ art. 41 c.c.i.i., con il contraddittorio pieno delle parti, e che, nell ‘ udienza di comparizione, il resistente, analogamente all ‘ udienza di cui all ‘ art. 183 c.p.c., ha la possibilità di rappresentare tutte le proprie difese e di sollevare, così, con queste ultime, ogni eccezione, ivi compresa quella di incompetenza territoriale di cui all ‘ art. 9 l.fall. o all ‘ art. 27 c.c.i.i..
2.7. Resta, naturalmente, fermo che: – in caso di nullità della notificazione del ricorso al resistente, e, conseguentemente, di nullità, per violazione del contraddittorio, della sentenza dichiarativa (di fallimento o di liquidazione giudiziale), sorge l ‘ obbligo per il giudice di appello di rimettere gli atti al primo giudice ai sensi dell ‘ art. 354 c.p.c., applicabile anche al reclamo camerale quale forma di impugnazione avverso la dichiarazione di fallimento o di liquidazione giudiziale; – il debitore rimasto contumace, ma non per sua scelta, nel
procedimento prefallimentare, può, dunque, formulare per la prima volta l ‘ eccezione di incompetenza nel giudizio riassunto innanzi al tribunale a seguito della dichiarazione di nullità della prima sentenza di fallimento da parte della corte d ‘ appello.
2.8. Quanto, infine, al rilievo ufficioso, si è osservato che: -l ‘ art. 28 c.p.c. dispone, tra l ‘ altro, che la competenza territoriale non può essere derogata per i procedimenti che, come quello in esame, si svolgono, secondo l ‘ espressa indicazione (già contenuta) nell ‘ art. 15, comma 1°, l.fall., in camera di consiglio; – da tali disposizioni si ricava che la competenza territoriale individuata in base al criterio previsto dal citato art. 9 l.fall. riveste un carattere inderogabile, rientrando in uno dei casi di esclusione della facoltà di deroga per accordo delle parti della competenza territoriale previsti dall ‘ art. 28 c.p.c.; – l ‘ art. 38 c.p.c. dispone, al comma 3°, che l ‘ incompetenza territoriale inderogabile è rilevata, anche d ‘ ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione; – il mancato rilievo entro il termine suindicato rende, pertanto, la competenza territoriale incontestabile (Cass. n. 20661 del 2019, in motiv.; sull ‘ applicazione dell ‘ art. 38 c.p.c. al procedimento per l ‘ apertura della liquidazione giudiziale, cfr., di recente, Cass. n. 9371 del 2025, ‘ in relazione al quale, … come, del resto, accaduto con riferimento al procedimento prefallimentare ex art. 15 l.fall., può ritenersi … il disposto normativo dettato dall’ art. 38 del codice di rito anche quanto al limite preclusivo per sollevare l ‘ eccezione di incompetenza, ancorato, come tale, alla celebrazione dell ‘ udienza di comparizione delle parti ex art. 41 CCII innanzi al tribunale …’ ).
2.9.
violazione o la falsa applicazione degli artt. 2, 41 e 121 c.c.i.i., degli art. 132 n. 4 e 156, comma 2°, c.p.c. e dell ‘ art. 111 Cost., in relazione all ‘ art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza
impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha ritenuto che la società reclamante non aveva adempiuto all ‘ onere di provare la sussistenza dei presupposti dell ‘ esenzione dalla liquidazione giudiziale che la stessa aveva invocato, a norma dell ‘ art. 2, comma 1, lett. d) c.c.i.i., quale impresa minore, omettendo, per contro, di considerare che: – la RAGIONE_SOCIALE, nell ‘ atto di reclamo, aveva inteso fornire, innanzitutto, una descrizione completa ed esauriente dei cespiti componenti ‘ l ‘ attivo patrimoniale ‘ , senza nessuna riserva o reticenza, e non aveva addotto, né dato modo ai giudici di ravvisare l ‘ esistenza di beni ulteriori, non rendicontati, per quanto astrattamente assumibili nell ‘ attivo; la corte di appello, a fronte di tale allegazione, non ha speso una sola parola che faccia comprendere perché siano da ritenere, a suo modo di vedere, insufficienti gli elementi di prova che la reclamante aveva all ‘ uopo offerto e ritenuto esaustivi, affermando, in particolare, ‘ la verosimile sussistenza di beni posseduti, quantunque non risultanti dalle fatture di acquisto prodotte, di giacenze bancarie ulteriori a quelle indicate con la produzione dell ‘ estratto conto, di rimanenze che neppure si è in grado di immaginare quali possano essere in un piccolo bar a gestione familiare, se non prodotti alimentari a più o meno breve scadenza destinati al macero, o altro ancora; il tutto, peraltro, per un valore complessivo presumibilmente superiore alla soglia di 300.000,00 euro ‘; – la RAGIONE_SOCIALE, nell ‘ atto di reclamo, aveva, inoltre, dedotto che, come poteva desumersi dall ‘ istruttoria svolta dal tribunale, la stessa era gravata esclusivamente dai debiti di natura fiscale e previdenziale, per complessivi €. 80.518,76, analiticamente indicati nel rapporto dell ‘ agenzia delle entrate riscossione, nonché dal debito verso la ricorrente NOME, per €. 17.095,84, in virtù di un tit olo giudiziale non impugnato; -il proprio complessivo indebitamento, come emerge dai documenti prodotti in giudizio, era, dunque, inferiore
alla soglia richiesta per l ‘ accesso alla procedura di liquidazione giudiziale, pari ad €. 500.00,00 ; -stupisce, dunque, l ‘ affermazione della corte d ‘ appello secondo la quale non era stata provata, con un sufficiente grado di attendibilità, l ‘ assenza di debiti ulteriori anche non scaduti o il loro complessivo ammontare.
2.10. Il motivo è infondato. La corte d ‘ appello, infatti, dopo aver rilevato, con statuizione rimasta incensurata, che la reclamante aveva omesso il deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi, ha ritenuto che la società reclamante non aveva dimostrato in giudizio, pur avendone l ‘ onere, la sussistenza congiunta dei fatti impeditivi al suo assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale, così come previsti dall ‘ art. 2, comma 1, lett. d), c.c.i.i., vale a dire: 1) di aver avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell ‘ istanza di apertura della liquidazione giudiziale, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad €. 300.000,00; 2) di aver realizzato, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell ‘ istanza di apertura della liquidazione giudiziale, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad €. 200.000,00; 3) di avere debiti (anche non scaduti) di ammontare non superiore ad €. 500.000,00.
2.11. Non v ‘ è dubbio, in effetti, che, nel procedimento per l ‘ apertura della liquidazione giudiziale, come già in quello per la dichiarazione di fallimento, il debitore può fornire la prova della sussistenza degli impedimenti soggettivi anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci (i quali non assurgono, infatti, a prova legale: Cass. n. 24138 del 2019) degli ultimi tre esercizi, previsti, rispettivamente, dall ‘ art. 41, comma 4, cit. e dall ‘ art. 15, comma 4°, l.fall., avvalendosi, in particolare, delle scritture contabili dell ‘ impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la
rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell ‘ impresa. (Cass. n. 35381 del 2022; Cass. n. 21188 del 2021; Cass. n. 25025 del 2020; più di recente, Cass. n. 7642 del 2025).
2.12. Resta, tuttavia, il fatto che: – i bilanci degli ultimi tre esercizi che l ‘ imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell ‘ art. 15, comma 4°, l.fall., senza assurgere a prova legale dei previsti impedimenti, in quanto assoggettati, per contro, alla valutazione, da parte del giudice, dell ‘ attendibilità dei dati contabili in essi contenuti, costituiscono lo strumento di prova privilegiato dell ‘ allegazione della non fallibilità, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell ‘ impresa (Cass. n. 30516 del 2018); – nel procedimento per l ‘ apertura della liquidazione giudiziale, deve, pertanto, ritenersi che l ‘ omesso deposito da parte dell ‘ imprenditore resistente dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (art. 41, comma 4, c.c.i.i.), si risolve, come già nell ‘ istruttoria prefallimentare, in danno dell ‘ imprenditore medesimo, il quale, infatti, ha l ‘ onere, come prevede l ‘ art. 121 c.c.i.i., di dimostrare, con i necessrai mezzi di prova, il mancato superamento dei limiti dimensionali che, a norma dell ‘ art. 2, comma 1, lett. d), c.c.i.i., escludono il suo assoggettamento a liquidazione giudiziale (cfr. Cass. n. 25188 del 2017; Cass. n. 625 del 2016; Cass. n. 8769 del 2012).
2.13. Ed è noto che, in materia di onere della prova, la violazione del precetto di cui all ‘ art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., è configurabile soltanto nell ‘ ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l ‘ onere della prova ad una parte diversa da quella (e cioè, nel giudizio per la dichiarazione di fallimento, il resistente) che vi è onerata: e non anche, come pretendono i ricorrenti, quando oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti ritenendo (in ipotesi erroneamente) assolto o (come
nella specie) non assolto tale onere, che è sindacabile in sede di legittimità solo a norma dell ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., e cioè per avere il giudice di merito del tutto omesso l ‘ esame di fatti storici emergenti dagli atti del giudizio e decisivi nel senso che, se esaminati, avrebbero senz ‘ altro integrato (tutti) i fatti impeditivi previsti dalla norma sopra citata.
2.14. Nel caso in esame, al contrario, la società ricorrente si è limitata ad esporre in ricorso i fatti il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice di merito (e cioè il mancato superamento degli indicati parametri patrimoniali) ma, pur avendone l ‘ onere (artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c.), non ha indicato, con la dovuta specificità, la chiara emergenza degli stessi dagli atti istruttori del giudizio di merito.
2.15. La ricorrente incorre, dunque nell ‘ equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall ‘ erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un ‘ autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi esclusivamente ove (ma non è questo il caso) il ricorrente alleghi, rispettivamente, che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d ‘ ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.
2.16. Il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera, invero, interamente sul piano dell ‘ apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito
non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all ‘ art. 360 n. 4 c.p.c., bensì un errore di fatto che va censurato nei limiti (nella specie, tuttavia, non rispettati) previsti dall ‘ art. 360 n. 5 c.p.c..
2.17. L ‘ omesso esame di elementi istruttori, però, non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360 n. 5 c.p.c., qualora (com ‘ è accaduto nel caso in esame) i fatti storici, rilevanti in causa (e cioè la misura dell ‘ attivo patrimoniale, dei ricavi lordi e dell ‘ indebitamento complessivo della società), siano stati comunque presi in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. SU n. 8053 del 2014).
2.18. Il ricorrente per cassazione, infatti, non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l ‘ apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall ‘ analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l ‘ apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell ‘ ambito di quest ‘ ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l ‘ esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all ‘ uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.
2.19. Deve, pertanto, ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un ‘ alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un
vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme.
2.20. Nel caso in esame, la corte d ‘ appello ha escluso, in fatto, che la reclamante aveva dimostrato in giudizio la sussistenza congiunta dei fatti impeditivi, come sopra esposti, e, sul fondamento di tale accertamento, ha correttamente ritenuto, in diritto, che la stessa era, di conseguenza, assoggettata alla liquidazione giudiziale.
2.21. L ‘ art. 121 c.c.i.i., infatti, prevede che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciale (come la società reclamente) che ‘ non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all ‘ rticolo 2, comma 1, lettea d) ‘.
Il ricorso dev ‘ essere, quindi, rigettato.
Nulla per le spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto alcuna attività difensiva.
La Corte dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 24 febbraio 2026.
Il Consigliere est. Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME