Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27635 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27635 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso 13059/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Legale Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
nonché da
RAGIONE_SOCIALE in persona del Legale Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende;
-ricorrente incidentale –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – avverso la sentenza n. 1613/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 02/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.La RAGIONE_SOCIALE (di seguito, per brevità, RAGIONE_SOCIALE) ricorre avverso la sentenza n. 1613/2019 con la quale la Corte di Appello di Genova, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto illegittima nel caso di specie la condotta del gestore telefonico, ma, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal gestore, ha dichiarato che nulla è dovuto dal gestore ad NOME ed ha condannato quest’ultima a restituire al gestore quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado.
2.Questi in sintesi in fatti.
RAGIONE_SOCIALE (di seguito, per brevità, RAGIONE_SOCIALE) era titolare di un contratto telefonico con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fino al luglio 2012.
Nel mese di maggio 2012 RAGIONE_SOCIALE, senza che fosse intervenuto un contratto con NOME, chiedeva il passaggio delle utenze telefoniche della RAGIONE_SOCIALE: sta di fatto che NOME subiva la disattivazione delle utenze della telefonia fissa in essere con RAGIONE_SOCIALE e si veniva a trovare priva delle utenze telefoniche per un periodo di circa sei mesi.
Sulla base di tale circostanza di fatto NOME conveniva RAGIONE_SOCIALE davanti al Tribunale di La Spezia chiedendo la condanna della
convenuta al risarcimento dei danni subiti per effetto del mancato utilizzo delle linee telefoniche di cui era titolare nel periodo compreso tra il 5 dicembre 2012 ed il 6 luglio 2013.
Il Tribunale di La Spezia con sentenza n. 159/2005 condannava la RAGIONE_SOCIALE a corrispondere ad NOME la somma di euro 65.135, oltre interessi legali e spese del giudizio, a titolo di risarcimento danni. Tanto sul presupposto che RAGIONE_SOCIALE aveva tenuto una condotta illecita, in quanto, senza il consenso di NOME ed in assenza della stipula di qualsivoglia contratto, aveva dato avvio alla procedura di attivazione delle utenze in RAGIONE_SOCIALE, così provocando l’interruzione del servizio telefonico.
Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello RAGIONE_SOCIALE, articolando due motivi: con il primo, lamentava la erroneità della motivazione e l’omesso esame di circostanze di fatto c he avrebbero dovuto escludere l’asserita illegittimità della sua condotta; con il secondo lamentava l’erroneità della motivazione in punto di imputabilità alla RAGIONE_SOCIALE dei presunti danni liquidati ad RAGIONE_SOCIALE e in ogni caso in punto di quantificazione del danno operata dal giudice di primo grado.
Si costituiva nel giudizio di appello NOME che chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
La corte territoriale con sentenza n. 1613/2019 respingeva il primo motivo di appello, ma accoglieva il secondo; e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda risarcitoria proposta in primo grado da NOME e condannava quest’ultima alla restituzione di quanto percepito in ragione della sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE.
Ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE, che ha proposto ricorso incidentale sulla base di unico motivo.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis.1. c.p.c.
Il difensore di parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale della RAGIONE_SOCIALE è inammissibile.
Con un unico motivo la RAGIONE_SOCIALE ricorrente censura la sentenza impugnata in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 2056 e 1226 c.c. con riferimento all’art. 2043 c.c., 112 c.p.c. e 2697 c.c.
Si duole che la corte territoriale, pur avendo riconosciuto la colpa di RAGIONE_SOCIALE, abbia lasciato la condotta illegittima senza la naturale conseguenza risarcitoria, benché nella specie il danno conseguente fosse di difficile quantificazione.
Sostiene che la corte territoriale, così operando, ha fatto erroneo governo dei principi affermati nella giurisprudenza di legittimità ( e al riguardo evoca, oltre a Cass. n. 6329/2019 -invero erroneamente indicata con il n. NUMERO_DOCUMENTO-, Cass. n. 1579/2019 ).
Orbene, giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le tante Cass. n. 127 del 2016), «l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provate l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché gr ava sulla parte interessata l’onere di provare non solo l”an debeatur” del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi ” in re ipsa “, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre
nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso».
In particolare, il danno da perdita di chance è suscettibile di liquidazione equitativa, soprattutto ove correlato ad una attività professionale o commerciale (Cass. n. 19342/17); detta liquidazione non è esclusa dalla mancanza di documentazione probatoria fiscale da cui desumere la contrazione reddituale (che, se presente, sicuramente può incedere sulla materiale quantificazione dello stesso ma, nondimeno, non può escluderne la sussistenza), sempre che della perdita di chance sia data prova in termini di apprezzabilità, serietà e consistenza (Cass. n. 14916/18)
Orbene, la corte territoriale, nella sentenza impugnata, dando applicazione ai principi di diritto sopra richiamati, ha rilevato che la RAGIONE_SOCIALE non aveva fornito alcun elemento utile ai fini della liquidazione equitativa (in particolare, non aveva prodotto dichiarazioni di redditi, né bilanci, né fatture, né dichiarazioni di terzi riguardanti la lamentata difficoltà di contattare RAGIONE_SOCIALEmente la RAGIONE_SOCIALE e neppure aveva articolato richiesta di prove orali al fine di dimostrare la sussistenza del danno lamentato). E ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per procedere alla valutazione equitativa del danno da perdita di chances in difetto di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di ragionevole probabilità che la RAGIONE_SOCIALE, in assenza della condotta illecita del gestore, avrebbe conseguito il risultato sperato (da detta condotta invece impedito) e sulla base dei quali procedere alla liquidazione equitativa del danno.
Tale articolata ratio decidendi non è stata per nulla aggredita dal ricorso, che va quindi dichiarato inammissibile.
Inammissibile è anche il ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE.
Con un unico motivo la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in r elazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale, respingendo il primo motivo di appello e confermando sul punto la sentenza di primo grado, l’ha ritenuta responsabile dell’interruzione del servizio telefonico, subita da NOME, <>.
Sostiene il gestore ricorrente in via incidentale che la Corte di appello tanto ha affermato senza tener in conto che la stessa RAGIONE_SOCIALE aveva implicitamente riconosciuto di aver perfezionato un contratto di telefonia con RAGIONE_SOCIALE nelle lettere del 6, 13 e 17 dicembre 2012, mentre nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado aveva espressamente dato atto della propria decisione di concludere un ‘contratto di telefonia a condizioni vantaggiose’.
Osserva che la corte territoriale, ove non fosse incorsa in tale errore, avrebbe senz’altro accertato che essa RAGIONE_SOCIALE aveva avviato la procedura di portabilità della linea in questione sulla scorta di un contratto concluso con RAGIONE_SOCIALE e, pertanto, non aveva nessuna responsabilità per la disattivazione lamentata, essendosi limitata ad agire in conformità dei desiderata dell’utente fina le.
Aggiunge che RAGIONE_SOCIALE (non parte in causa) aveva posto in essere la operazione di de-configurazione senza il previo materiale passaggio delle linee, così comportando l’indisponibilità di queste ultime non soltanto per NOME ma anche per la stessa RAGIONE_SOCIALE, che era stata quindi materialmente impossibilitata ad ovviare al disagio.
Una tale complessa doglianza è inammissibile, perché non risponde ai paradigmi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Infatti, per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 cod. proc. civ., che non a caso è dedicato alla valutazione delle prove; Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598).
D’altra parte (tra le ultime: Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34474, con richiami pure a Cass. 19/06/2014, n. 13960, ovvero a Cass. 20/12/2007, n. 26965), la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di
valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca (come nel caso di specie) che il giudice ha erroneamente esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014.
In definitiva, la RAGIONE_SOCIALE, ricorrente in via incidentale, attraverso le censure articolate, si è inammissibilmente spinta a prospettare la rinnovazione, in questa sede di legittimità, del riesame nel merito della vicenda oggetto di lite, come tale sottratto alle prerogative della Corte di cassazione. Invero, al di là del formale richiamo, contenuto nell’esposizione dei motivi, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, le censure sollevate in ricorso sono tutte dirette a denunciare la congruità dell’interpretazione f ornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, peraltro del tutto corrispondente a quella fornita dal giudice di primo grado.
Tenuto conto dell’inammissibilità di entrambi i ricorsi (principale e incidentale), va disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente in via principale e di quella ricorrente in via incidentale, dell’ulter iore importo a titolo di
contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2023, nella camera di consiglio della