Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31406 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 31406 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 7545-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME , domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 16/2022 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 02/02/2022 R.G.N. 36/2021;
Oggetto
Rapporto lavoro
privato
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 04/10/2023
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Caltanissetta, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato la RAGIONE_SOCIALE a pagare a NOME COGNOME, per emolumenti a titolo di lavoro straordinario prestato, la somma, al lordo delle ritenute di legge, di € 60.000 ,00, oltre rivalutazione ed interessi, da calcolarsi sulla suddetta somma riconosciuta a titolo di sorte ed annualmente rivalutata dalla data della pronuncia della sentenza sino all’effettivo soddisfo;
la Corte territoriale, in sintesi e per quanto qui ancora rileva, ha rilevato che ‘la complessiva convergenza delle deposizioni testimoniali sul significativo e costante svolgimento di lavoro straordinario e l’assenza di prove contrarie inducono a ritener e provato l’ an dell’obbligazione retributiva in esame’;
tuttavia, secondo la Corte, ‘l’impossibilità di determinazione puntuale del credito in presenza della certezza della sua esistenza nell’ an ne impone la quantificazione in via equitativa ai sensi dell’art. 432 c.p.c.’, concludendo che ‘la somma lorda di € 60.000,00, comprensiva di interessi e rivalutazione medio tempore maturati, costituisca equo compenso per il lavoro straordinario prestato dal COGNOME‘;
avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; ha resistito con controricorso l’intimato, depositando anche memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
1. col primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., ‘in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.’, deducendo la ‘assoluta assenza di prova in ordine allo svolgimento del lavoro straordinario’;
col secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ‘sotto il profilo della motivazione apparente e illogica’; si critica la sentenza impugnata per avere ritenuto l’inattendibilità dei testi rispetto alla domanda del COGNOME circa l’unicità del rapporto di lavoro e, invece, avere ritenuto che dette ragioni di inattendibilità non sussistono per la domanda relativa allo straordinario;
il terzo mezzo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 432 c.p.c., lamentando che l’iter logico e motivazionale che ha portato alla quantificazione della somma riconosciuta a titolo di lavoro straordinario sarebbe ‘incongruo, illegittimo e sproporzionato’, perché il giudice d’appello avrebbe dovuto avvalersi dello strumento della consulenza tecnica e avrebbe dovuto valutare i periodi di ferie, di cassa integrazione e di malattia;
2. il primo motivo Ł inammissibile;
la violazione dell’art. 2697 c.c. Ł censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n.
13395 del 2018), mentre nella specie parte ricorrente critica l’apprezzamento operato dai giudici del merito circa la prova del lavoro straordinario, opponendo una diversa valutazione;
come poi ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020), la violazione dell’art. 116 c.p.c. Ł riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonchØ, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014;
3. il secondo motivo Ł infondato;
la sentenza impugnata Ł, infatti, sul punto conforme al principio, peraltro esplicitamente richiamato, secondo cui ben può il giudice di merito ritenere attendibile e affidabile un teste riguardo a determinati contenuti narrativi e non anche in ordine ad altri provenienti dal medesimo dichiarante; l’unico limite alla c.d. valutazione frazionata di una prova dichiarativa Ł che non vi siano interferenze fattuali e logiche fra la parte del narrato ritenuta falsa o comunque non attendibile o non affidabile e le rimanenti parti reputate, invece, meritevoli di credito, interferenze che si verificano solo quando – ma non Ł questo il caso in esame – fra la prima parte e le
altre esista un rapporto di causalità necessaria ovvero quando l’una sia imprescindibile antecedente logico dell’altra (cfr. Cass. n. 10347 del 2016);
4. il terzo motivo Ł inammissibile;
premesso che non costituisce un obbligo per il giudice disporre una consulenza tecnica d’ufficio, rientrando nei suoi poteri discrezionali (Cass. n. 15219 del 2007; Cass. n. 4185 del 2015; Cass. n. 3717 del 2019), parimenti, nel caso in cui sia certo il diritto alla prestazione spettante al lavoratore, ma non sia possibile determinare la somma dovuta, sicchØ il giudice la liquida equitativamente ai sensi dell’art. 432 c.p.c., l’esercizio di tale potere discrezionale non Ł suscettibile di sindacato in sede di legittimità, purchØ la motivazione della decisione dia adeguatamente conto del processo logico attraverso il quale si Ł pervenuti alla liquidazione, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo (Cass. n. 4047 del 2013; Cass. n. 50 del 2009) e nella specie la Corte territoriale ha argomentato il suo convincimento alle pagine 15 e 16 della sentenza impugnata con una motivazione che Ł certamente sufficiente ad integrare quel minimum costituzionale che la sottrae al sindacato di legittimità;
in conclusione il ricorso deve essere respinto nel suo complesso; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;
invece, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 ottobre