Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 468 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 468 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 24404-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE NOME, in qualità di titolare e legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
Contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
-contro ricorrente –
avverso la sentenza n. 506/2021 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 03/09/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Corte di cassazione
Sesta sezione civile – sottosezione Terza
Considerato che
NOME COGNOME ricorre, sulla base di tre motivi, corredati da mem per la cassazione della sentenza n. 506 del 2021 della Corte di appello Perugia, esponendo che:
-aveva convenuto RAGIONE_SOCIALE, in uno a NOME COGNOME NOME COGNOME, suo fratello e sua cognata, per ottenere la condanna in solido alla rifusione dei danni indicati come causati dalla manc consegna di due raccomandate inviate dall’Ufficio Provincial Motorizzazione di Perugia, contenenti richiesi:e di adempimenti amministrativi in difetto dei quali, quattro anni dopo, era segui cancellazione della propria RAGIONE_SOCIALE di trasporto per conto terzi relativo Albo, e dunque la perdita della sua unica fonte di redd peraltro in prossimità dell’età pensionabile, con esclusione dalla soci RAGIONE_SOCIALE di cui era socio;
-il Tribunale aveva rigettato la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, per quanto qui ancora importa, andava esclusa la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE che aveva recapil:ato le raccomandate consegnandole presso il domicilio del destinatario a componenti del nucleo familiare lì rinvenuti, mentre andava affermata, nelran diversamente da quanto fatto in prime cure, la responsabilità NOME COGNOME e NOME COGNOME per la mancata prova della consegna delle raccomandate ricevute, e ciò nondimeno andava rigettata la domanda per carenza di doverosa prova dello specifico danno conseguenza;
resistononontroricorso RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME c NOME COGNOME;
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Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis proc. civ.;
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell 1228 cod. civ., poiché dall’istruttoria era emerso che il postino conoscev qualifica d’imprenditore del destinatario, sicché, in assenza di formale de pertanto doverosa ai sensi della normativa regolamentare, non avrebbe potuto lasciare le raccomandate ai coniugi convenuti e corresponsabili in solido;
con il secondo e terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazi degli artt. 1223, 1226 cod. civ., e per altro verso degli artt. 115, 11 proc. civ., poiché la Corte territoriale avrebbe errato non procedendo liquidazione equitativa del danno di cui pur era stata accertata la sussistenz
Rilevato che
il secondo e terzo motivo di ricorso sono infondati, e tale ragione liq risulta assorbente;
in primo luogo, è stato reiteratamente ribadito (cfr. Cass., 10/09/20 n. 22525, Cass., 07/11/2019, n. 28619, Ca:ss., 18/02/2021, n. 4304) che, i tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, pos fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera sul pia dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicch questa chiave, la denuncia della violazione delle predette regole da parte giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazion norme processuali, bensì un errore di fatto, che dev’essere censurat attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunq nei limiti consentiti dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. 12/10/2017, n. 23940), fermo, pertanto, il limite dell’art. 348-ter, comma, cod. proc. civ.;
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orreca
ciò posto, se la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è idonea per verso a integrare il vizio di cui all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., solo giudice di merito disattenda il sopra ricordato principio in assenza d deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta a un diverso regime; viceversa, la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., può e dedotta come analogo vizio solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il me nel valutare le prove proposte dalle parti, ha finito – senza, logicam manifesti travisamenti delle risultanze obiettive (Cass., 06/09/2022, n. 26 pagg. 9 e seguenti, Cass., 03/05/2022, n. 13918, pagg. 13 e seguenti) – pe attribuire maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre ( Cass., 10/06/2016, n. 11892, Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 33);
ne deriva che, nel caso, non vi è alcuno spazio per ipotizzare le violazi delle norme denunciate;
quanto alla liquidazione equitativa, questa Corte ha chiarito che l’att oltre ad allegare una condotta almeno astrattamente idonea a porsi come causa del danno lamentato, deve indicare le ragioni che gli hanno impedit l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili condotta medesima (cfr., Cass., 07/05/2021, n. 13220, con cui è stata cassata con rinvio la decisione impugnata che aveva liquidato in via equitativa il da ascritto all’organo di amministrazione di una società di capitali, poi fall in presenza di specifiche circostanze che, ove provate, avrebbero consentit l’esatta quantificazione del danno patito dalla società, senza necessit ricorrere alla liquidazione equitativa);
dal ricorso, sul punto, risulta solo che era stata allegata la fo reddito perduta, mentre la Corte di appello ha correttamente osservato ch non era stato attestato il reddito percepito con l’attività non più prose tale circostanza, cioè, chiaramente suscettibile di prova da parte dell’at
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avrebbe permesso l’apprezzamento del “quantum” senza sopperire arbitrariamente alle carenze istruttorie della parte;
spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione COGNOME,t 5ùte (4>”t spese del giudizio di legittimità di ciascuRillparte controricorrenték liquidate in euro 2.500,00, oltre a 200,00 euro per es.;COGNOME, 15% di spese forfettari accessori legali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Co dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto e ne misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di cont unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma il giorno 23 novembre 2022,
Il Presidente