Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3528 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 3528 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 18311/2018 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e elettivamente domiciliata presso di lui in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Catania, n. 605/2017, pubblicata il 9 giugno 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME, medico pediatra di libera scelta, ha adito il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, esponendo che:
sino all’ottobre del 2001 non aveva mai superato le 266 scelte;
aveva esposto all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE interessata di essere nelle condizioni per ricevere gli incarichi di sostituzione nell’ambito della continuità assistenziale (Guardia medica), senza, però, ottenere riscontro;
aveva chiesto il risarcimento del danno per il mancato incarico di sostituzione per il 1996 e sino a giugno 1997;
la domanda era stata rigettata e la sentenza era stata confermata in appello e in Cassazione per mancata prova del non superamento delle 266 scelte;
nel 2001 aveva ottenuto l’incarico a tempo indeterminato dell’attività di continuità assistenziale;
nelle more del primo giudizio, aveva chiesto all’RAGIONE_SOCIALE il risarcimento del danno per la mancata attribuzione degli incarichi in questione negli anni dal 1996 al 2001.
Egli ha chiesto, quindi, il risarcimento del danno subito.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 802/2013, ha accolto in parte il ricorso.
NOME COGNOME ha proposto appello.
L’ASP di RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello incidentale.
La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 605/2017, ha accolto in parte l’appello principale e rigettato quello incidentale.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso e ha proposto ricorso incidentale sulla base di tre motivi.
NOME COGNOME ha depositato controricorso e memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 49, 50 e 55 del d.P.R. n. 484 del 1996 e degli artt. 1226 e 2056 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in quanto la corte territoriale, nel quantificare il danno patrimoniale a lui spettante, non avrebbe considerato che egli avrebbe avuto pieno diritto ad assolvere agli incarichi richiesti e che avrebbe dovuto essere richiamato, a condizione che la deliberazione di sostituzione fosse stata emessa almeno trenta giorni dopo la scadenza del suo incarico trimestrale. In particolare, l ‘elenco dei medici da lui indicato come quelli a lui preferiti, benché vantassero un punteggio inferiore in graduatoria, avrebbe avuto una funzione esemplificativa e non esaustiva.
Con il secondo motivo il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio atteso che il giudice di appello non avrebbe considerato la dichiarazione di valore indiziario e di natura confessoria contenuta a pagina 10 delle note autorizzate del 6 settembre 2013. Peraltro, egli ben avrebbe potuto ricevere più di un incarico l’anno.
Con il terzo motivo il ricorrente espone l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio perché la sentenza impugnata avrebbe individuato la decorrenza degli accessori dall’inizio dei singoli incarichi di sostituzione che avrebbero dovuto essergli attribuiti e non dal luglio 1997 in termini generali.
Le doglianze sono tutte inammissibili.
Innanzitutto, il risarcimento del danno è stato liquidato in via equitativa, come rilevato dal giudice di appello a pagina cinque del provvedimento impugnato.
Per costante giurisprudenza, l’esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell’uso di tale facoltà, i ndicando il processo logico e valutativo seguito (Cass., Sez. 3, 24070 del 13 ottobre 2017).
Nella specie, la corte territoriale ha esposto con completezza detto processo a pagina cinque del provvedimento impugnato, con la conseguenza che la sua valutazione non è più censurabile in questa sede.
In aggiunta a ciò, si osserva che la Corte d’appello di Catania ha dato rilievo all’elenco dei colleghi del ricorrente presente nel ricorso di primo grado e che avevano ottenuto un incarico di sostituzione nei vari anni, pur possedendo un punteggio inferiore in graduatoria, come si evinceva dalla documentazione agli atti. Pertanto, il giudice di secondo grado ha ritenuto in concreto che, essendo solo questi medici quelli la posizione dei quali era oggetto del contendere, NOME COGNOME non avrebbe avuto diritto ad un numero di incarichi superiore a quello riconosciuto dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Si tratta di un accertamento di merito che si fonda su uno specifico e argomentato apprezzamento della documentazione agli atti e su una motivata interpretazione dei ricorsi di primo e secondo grado di NOME COGNOME ad opera della Corte di appello di Catania che, in quanto tale, non può essere riesaminato dalla Corte di legittimità.
In particolare, del tutto priva di pregio è la deduzione del ricorrente in ordine al carattere esemplificativo e non esaustivo dell’elenco presente nell’atto di impugnazione di primo grado, venendo prospettata un’inammissibile richiesta di rivalutazione di un accertamento della corte territoriale.
Per le ragioni esposte, non può ritenersi rilevante e decisiva la censura concernente le considerazioni svolte da controparte nelle note del 6 settembre 2013.
Peraltro, il ricorrente non ha neppure riportato l’intero testo delle dette note e non considera che, nella singola frase riportata nel ricorso per cassazione, la sua pretesa è espressamente indicata come ‹‹ infondata ›› .
Si evidenzia, poi, che, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere sollevata per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente
apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (Cass., Sez. 1, n. 6774 del 1° marzo 2022).
Nella specie, il ricorrente si è limitato a criticare proprio la menzionata valutazione.
Infine, inammissibile è la contestazione concernente l’omesso esame della circostanza che la condotta illegittima sarebbe stata realizzata già nel luglio del 1997.
Infatti, la quantificazione del danno e dei suoi accessori è avvenuta, comunque, in via equitativa e, in ogni caso, la Corte d’appello di Catania ha scrutinato specificamente la questione, ritenendo che, ai fini della decorrenza dei detti accessori, occorresse tenere conto dei singoli incarichi di sostituzione.
2) Occorre esaminare, quindi, il ricorso incidentale.
Al riguardo, si osserva che, in tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, comma 2, ovvero 327, comma 1, c.p.c., è inefficace, qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario, rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all’art. 371, comma 2, c.p.c. (Cass., Sez. 5, n. 17707 del 22 giugno 2021).
Nella specie, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 9 giugno 2017, mentre il ricorso incidentale è stato notificato il 26 giugno 2018. Pertanto, il ricorso incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE è inefficace.
3) Il ricorso principale è dichiarato inammissibile, quello incidentale inefficace.
Le spese di lite sono poste a carico del ricorrente principale ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del principio per cui, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace, ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede
all’esame dell’ impugnazione incidentale e, dunque, l’applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass., Sez. 3, n. 33733 del 4 dicembre 2023).
Sussistono i presupposti per porre a carico del ricorrente principale, se dovuto, il c.d. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace quello incidentale;
pone le spese di lite a carico del ricorrente principale e le liquida in complessivi € 5.000,00 , oltre € 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;
dichiara che sussistono i presupposti per porre a carico del ricorrente principale il c.d. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, l’11