Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6753 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6753 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 899/2021 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Controricorrente e ricorrente incidentale nonché contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Controricorrente- sul controricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di VENEZIA n. 2835/2020 depositata il 29/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal
Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 20/5/2014 venne notificato alla società RAGIONE_SOCIALE il decreto ingiuntivo n. 2443/2014 del Tribunale di Treviso, con cui l ‘ impresa individuale RAGIONE_SOCIALE ingiungeva il pagamento della somma di euro 39.102,86, oltre interessi moratori e spese di procedura, a titolo di compenso maturato per l ‘ attività di raccolta di latte ad uso industriale effettuata nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2013 in favore dellla società RAGIONE_SOCIALE
Avverso detto decreto ingiuntivo la società RAGIONE_SOCIALE propose opposizione, contestando allo RAGIONE_SOCIALE di avere sofisticato il latte prelevato dai produttori, aggiungendovi un quantitativo di acqua e sale, di avere indicato nelle distinte di raccolta latte un quantitativo maggiore rispetto a quello effettivamente prelevato dai produttori, conseguito grazie all ‘ aggiunta di acqua e sale.
La società RAGIONE_SOCIALE sollevò pertanto eccezione di inadempimento da parte dello RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell ‘ art. 1460 c.c. e chiese, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni, in forza della circostanza che il 25/09/2013, nel corso della prestazione quotidiana di raccolta latte operata dallo RAGIONE_SOCIALE, i NAS dei Carabinieri di Treviso, effettuando un controllo, avevano accertato che il latte presente nella cisterna dell ‘ automezzo dello RAGIONE_SOCIALE, destinato a RAGIONE_SOCIALE, era stato addizionato con acqua e sale marino, disponendone il sequestro.
Poiché presso la sede della ditta dello RAGIONE_SOCIALE erano stati rinvenuti dai NAS strumenti per l ‘ alterazione del latte, la società RAGIONE_SOCIALE riteneva, quindi, che l ‘ alterazione fosse un modus operandi abituale dello COGNOME, posto in essere al fine di ottenere
maggiore profitto truffando la società destinataria dei trasporti, ragion per cui lamentava il danno economico e di immagine patito, considerato che lo RAGIONE_SOCIALE operava, per suo conto, da almeno una decina d ‘ anni.
Con sentenza n. 993/2017 il Tribunale di Treviso rigettò l ‘ opposizione ritenendo non legittima la sospensione cautelativa del pagamento delle fatture posta in essere dalla società RAGIONE_SOCIALE, evidenziando che quest ‘ ultima avrebbe dovuto piuttosto sospendere il rapporto con lo RAGIONE_SOCIALE immediatamente dopo aver appreso del sequestro del 25/9/2013.
Avverso la predetta sentenza la società RAGIONE_SOCIALE propose gravame dinanzi alla Corte d ‘ Appello di Venezia, lamentando l ‘ erroneità della decisione, in quanto il primo giudice non aveva ben valutato le risultanze istruttorie non operando in termini logici al fine di accertare l ‘ inadempimento ed il reato in capo allo RAGIONE_SOCIALE anche per il periodo oggetto della pretesa monitoria. Lamentava inoltre la mancata valutazione, operata in sentenza, in merito al danno patrimoniale e all ‘ immagine e chiedeva la rifusione delle spese e la restituzione di quanto corrisposto all ‘ esito della esecutività della prima sentenza anche nei confronti del difensore distrattario.
Si costituì NOME COGNOME chiedendo il rigetto dell ‘ appello.
Con sentenza n. 2835/2020, depositata in data 29/10/2020, oggetto di ricorso, la Corte d ‘ appello di Venezia, in parziale accoglimento dell ‘ appello, che per il resto ha respinto, e in riforma della sentenza del Tribunale di Treviso, ha accolto l ‘ opposizione e revocato il decreto ingiuntivo n. 2443/2014, dichiarando risolto per grave e colposo inadempimento dello COGNOME il contratto inter partes . Ha rigettato le domande risarcitorie della la società RAGIONE_SOCIALE; ha condannato NOME COGNOME a restituire alla RAGIONE_SOCIALE quanto ricevuto a seguito dell ‘ esecutorietà della sentenza per capitale, spesi e interessi.
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME propone ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui la società RAGIONE_SOCIALE
resiste con controricorso, spiegando altresì con ricorso incidentale sulla base di unico motivo.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ‘ art. 380bis 1 c.p.c.
La ricorrente incidentale ha depositato anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., ‘ Nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 132, 1° comma, n. 4 c.p.c. e 118 att. c.p.c. ‘ , sostenendo che la Corte territoriale è caduta in contraddizione poiché gli stessi presupposti per i quali ha accertato l ‘ inadempimento della società di trasporto e la conseguente risoluzione contrattuale non sono stati poi ravvisati idonei ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno in suo favore.
Lamenta un ‘ asserita contraddittorietà della sentenza impugnata deponente per una mera apparenza di motivazione inidonea a consentire di cogliere le ragioni giuridiche della decisione, conclusivamente deducendo: ‘ In altre parole, il rigetto della domanda risarcitoria avanzata da RAGIONE_SOCIALE non può al contempo non condurre alternativamente: alla conferma del decreto ingiuntivo n. 2443/2014 del Tribunale di Treviso, o comunque, alternativamente alla condanna della medesima RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore del Sig. COGNOME NOME NOME tutte le prestazioni di trasporto e consegna esposte nei doc.ti 1, 2, 3 e 4 allegati al ricorso per ingiunzione di pagamento, per un totale di € 39.102,86, oltre ad interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 ‘ (così a p. 21 del ricorso).
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., ‘ In subordine. Nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 132, 1° comma, n. 4 c.p.c. e 118 att. c.p.c. sotto più ristretto profilo ‘ .
Lamenta essere ius receptum che nei contratti a prestazioni continuate o periodiche la risoluzione, oltre a non esplicare i suoi
effetti sulle prestazioni già eseguite, può essere soggetta anche ad accertamento meramente parziale, sicché ‘ anche a voler ritenere accertato l ‘ inadempimento del Sig. COGNOME anteriore al 25.09.2013 (cosa che andrebbe comunque esclusa secondo quanto esposto nel motivo precedente), RAGIONE_SOCIALE doveva comunque andare condannata al pagamento delle prestazioni esposte nelle fatture n. 10 -11 e 12 del 2013 (mesi di ottobre, novembre e dicembre, doc.ti 2, 3 e 4 allegati al ricorso per ingiunzione di pagamento) per un totale di € 29.236,96 (e ciò anche tralasciando il conteggio, per semplicità di calcolo, dei 5 giorni dal 26 al 30 settembre) ‘ (così a p. 23 del ricorso).
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.
3.1 Esula dal perimetro dei vizi denunciati la censura con la quale si addebiti al giudice di merito di avere errato nella complessiva valutazione delle risultanze processuali, sottoponendo al vaglio del giudice di legittimità non altro che una propria, diversa ricostruzione del fatti di causa, in contrasto con quella adottata dal giudice di merito, poiché in tal caso la norma che viene in rilievo è l ‘ art. 116 c.p.c., in relazione alla quale questa Corte ha più volte affermato che « La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un ‘ attività riservata in via esclusiva all ‘ apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall ‘ art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il ‘ convincimento ‘ che il giudice si è formato, a norma dell ‘ art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all ‘ esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all ‘ art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza
impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito» ( ex plurimis cfr. Cass., sez. II, ord. n. 20553/2021; Cass., sez. III, sent. n. 15276/2021).
3.2 Inoltre, al di là delle norme richiamate in rubrica, entrambi i motivi tendono, sostanzialmente, ad una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34476, secondo cui « È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l ‘ apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito ») (così Cass., Sez. III, 21/09/2022, n. 27571).
Con il terzo motivo il ricorrente principale denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ In ogni caso. violazione o falsa applicazione dell ‘ art. 1458 c.c. ‘ . Lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente dichiarato la risoluzione contrattuale nonostante si dovesse dichiarare la risoluzione parziale, in quanto la società casearia ha comunque usufruito per un periodo di tempo le prestazioni senza sollevare alcuna contestazione.
Il motivo è inammissibile.
Alla stregua del compendio probatorio nell’impugnata sentenza la Corte territoriale è pervenuta a dichiarare che ‘ non può essere particolarmente valorizzato – al fine di smentire che nel periodo antecedente la scoperta lo RAGIONE_SOCIALE non avesse posto in essere condotte simili, quindi ai danni della RAGIONE_SOCIALE destinatario del latte adulterato – il fatto che prima di quell ‘ episodio, anche a seguito dell ‘ effettuazione di controlli, non fosse mai stato appurato alcun illecito ‘ (così a p. 11, 2° §, della sentenza). Trattasi di una valutazione di merito a fronte della quala quale la ricorrente
prospetta invero una rivalutazione invero inammissibile in sede legittimità, a fortiori in quanto presupponente accertamenti in fatto invero preclusi a questa Corte.
Con il quarto motivo il ricorrente principale denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ In ogni caso. Violazione o falsa applicazione dell ‘ art. 2729 c.c. in tema di presunzioni semplici ‘ . Il ricorrente censura la sentenza gravata laddove questa, dopo aver dato atto della verificazione di un episodio di sofisticazione del latte ad opera dello RAGIONE_SOCIALE (in data 25/09/2013) è pervenuta a ritenere provato che la condotta incriminata fosse stata attuata anche nel passato, ovvero anche nel periodo antecedente la verifica dei NAS.
Si duole che la corte territoriale non abbia circoscritto il periodo temporale né identificato le prestazioni, perdendo di vista la natura del contratto, sulla base della quale è stato indispensabile e irrinunciabile individuare quali prestazioni di quali giorni esattamente fossero state inadempiute, proprio sulla base del carattere giornaliero della prestazione da eseguire, pervenendo ad estendere sulla base di una presunzione priva del requisito -per lo meno- della precisione temporale l ‘ inadempimento a un tempo indefinito nel passato, relativamente a prestazioni del tutto imprecisate e imprecisabili nel periodo dal 25/09/2013 a risalire al 18/10/2006.
Lamenta che la Corte ha erroneamente ritenuto che la presunzione che conduce al fatto ignoto (reiterazione della condotta di adulterazione del latte ‘ per il passato ‘ indefinitamente a ritroso) sia idonea a fondare l ‘ inadempimento relativo all ‘ esecuzione delle prestazioni dello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ nel passato ‘ ma non anche a provare il danno per mancata individuazione di quelle stesse prestazioni.
7. Il motivo è infondato.
Come questa Corte ha avuto modo di affermare, in tema di presunzioni è incensurabile in sede di legittimità l ‘ apprezzamento del giudice di merito circa l ‘ opportunità di fondare la decisione sullo strumento di prova presuntiva e circa la ricorrenza dei requisiti di
precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare gli elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata al riguardo sia come nella specie congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni (Cass., sez. I, 18/05/2021, n. 13512; Cass., sez. III, 6/7/2018, n.17720; Cass., Sez. Un., sent. 24/01/2018, n. 1785).
Con unico motivo la ricorrente in via incidentale denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 1226 c.c. e di norme e principi sull ‘ onere della prova ex art. 2697 c.c. ai sensi dell ‘ art. 360 c.p.c., n. 3 ‘ , laddove la Corte territoriale ha ritenuto che ‘ la domanda per la liquidazione anche in via equitativa per la sua genericità non può essere accolta ‘ , nonostante nel caso di specie ricorressero entrambi i presupposti dell ‘ an e del quantum debeatur , con ciò violando l ‘ art. 1226 c.c. La ricorrente incidentale espone che nel caso di specie ricorrevano entrambi i presupposti per la liquidazione equitativa del danno, e cioè la certezza circa l ‘ esistenza dello stesso e l ‘ impossibilità di valutarlo nel suo preciso ammontare.
Quanto all ‘ an debeatur , la corte territoriale ha statuito che ‘ è del tutto verosimile ritenere che nel periodo antecedente il 25/09/2013 NOME COGNOME avesse posto in essere un meccanismo di adulterazione del latte ai danni della RAGIONE_SOCIALE ‘ . E ancora: ‘ Tale fatto , indiziariamente, comprova non solo la credibilità del testimone COGNOME ma anche che l ‘ appellato, per il passato, aveva posto in essere condotte analoghe senza essere scoperto ‘ .
A detta della ricorrente incidentale avrebbe dovuto trovare applicazione la regola di cui all ‘ art. 1226 c.c. perché, come dimostrato nei precedenti gradi di giudizio, la società RAGIONE_SOCIALE si trovava (e si trova tuttora) in una estrema difficoltà, se non nella concreta impossibilità, di dar prova precisa del danno subìto nel
corso degli anni a causa delle comprovate alterazioni del latte da parte dello RAGIONE_SOCIALE.
La stessa Corte territoriale ha invece ritenuto che ‘ il meccanismo di copertura – in termini logici e credibili – aveva certamente precluso il positivo accertamento della frode ‘ e che ‘ è ben possibile che le verifiche esterne laddove eseguite fossero state precluse dallo stesso meccanismo di cui sopra ed utilizzato per nascondere la frode ‘ (così alle pp. 11-12 sentenza). Anche dimettendo i documenti citati dalla Corte d ‘ Appello per sopperire all ‘ asserita carenza probatoria imputata alla RAGIONE_SOCIALE sarebbe stato comunque impossibile ricavare dati precisi sull ‘ entità della frode attuata dallo RAGIONE_SOCIALE: dai documenti di trasporto relativi alle consegne e dai calendari contenenti l ‘ indicazione delle date di consegna e della quantità esatta o verosimile di latte consegnato, anche il giudice non avrebbe potuto comprendere quale fosse la quantità di acqua e sale addizionata al latte e, di conseguenza, quanto grande fosse la differenza tra il latte effettivamente ricevuto e la miscela pagata. Né tale prova sarebbe stata ricavabile attraverso il ricorso ai testimoni, che, se anche presenti, non avrebbero certo potuto fornire dati precisi sul latte presente in cisterna o sulle operazioni di sofisticazione effettuate dallo RAGIONE_SOCIALE.
Lamenta apparire inconfutabile che la società RAGIONE_SOCIALE si sia trovata quantomeno nella estrema o notevole difficoltà, per non dire impossibilità, di dar prova del quantum del danno subìto nel corso degli anni, senza che fosse alla stessa possibile fornire congrui ed idonei elementi al riguardo, così come richiesto dall ‘ orientamento giurisprudenziale sopra richiamato.
Infatti, l ‘ impossibilità/estrema difficoltà di una stima esatta del danno non è dipesa da negligenza della società RAGIONE_SOCIALE nell ‘ allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l ‘ entità, ma da una oggettiva mancanza di fattori a cui ancorare il calcolo: non vi è stata, sul punto, alcuna carenza probatoria. Dalle risultanze
istruttorie è emerso che lo RAGIONE_SOCIALE ha adulterato i trasporti latte destinati alla società RAGIONE_SOCIALE con circa 200 litri di acqua al giorno e ciò ha fatto dal 2005 al 2013 (sul punto la ricorrente incidentale richiama le affermazioni del teste sig. COGNOME).
Si duole che a fronte della difficoltà di prova la corte territoriale non abbia esercitato il proprio potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva o integrativa.
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Come questa Corte ha avuto modo di precisare, l ‘ esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all ‘ art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva o integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l ‘ esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare ( ex pluribus Cass. 30/04/2010, n. 10607; Cass., 12/10/2011, n. 20990; Cass., 23/09/2015, n. 18804; Cass., 22/02/2018, n. 4310).
La liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. presuppone: (a) la certa esistenza del danno (il potere di liquidazione equitativa non potendo supplire alla mancata prova dell ‘ esistenza stessa del danno); (b) l ‘ impossibilità o rilevante difficoltà di quantificarlo, che deve essere ‘ oggettiva ‘ , cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta, e ‘ incolpevole ‘ , cioè non dipendente dall ‘ inerzia della parte gravata dall ‘ onere della prova (Cass., sez. 63, ord. 17/11/2020, n. 26051).
9.2 Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all ‘ art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta
di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l ‘ unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l ‘ impossibilità di provare l ‘ ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di ‘ non liquet ‘ , risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria. (così, di recente, Cass., sez. III, ord. 29/04/2022, n. 13515; conformi Cass., sez. III, ord. 05/02/2021, n. 2831; Cass., sez. 6-3, ord. 24/01/2020, n. 1636; Cass., sez. III, sent. 06/12/2018, n. 31546).
9.3 Nel caso in esame la Corte territoriale a questi principi non si è attenuta, poiché ha affermato che ‘ se è del tutto verosimile ritenere che nel periodo antecedente il 25 settembre 2013 NOME COGNOME avesse posto in essere un meccanismo di adulterazione del latte ai danni della RAGIONE_SOCIALE (…), è anche vero che l’ appellante, in questa fase, non ha offerto allegazioni puntuali, concrete e specifiche al fine di consentire il concreto accertamento e la successiva liquidazione del danno in via equitativa, essendo mancata ogni indicazione a comprovare: a) i trasporti effettivamente e concretamente effettuati da NOME COGNOME a suo favore dal 2005; b) i giorni specifici di riferimento (anche con documenti di trasporto); c) gli esatti o verosimili quantitativi di latte trasportato nel periodo dallo COGNOME; d) le alterazioni quantitative -come enunciazione-per ogni trasporto anche considerato che lo stesso COGNOME ha riferito che in taluni casi lo RAGIONE_SOCIALE non era riuscito nell ‘ intento criminoso o non l ‘ aveva attuato ‘ (così da ultimo § di p. 13 a 1° § di p. 14 della sentenza).
Alla fondatezza nei suindicati termini del motivo consegue l’accoglimento del ricorso incidentale e, rigettato il ricorso principale, la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale, rigetta il ricorso principale. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d ‘ Appello di Venezia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 15/11/2023.