Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5221 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5221 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14472/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio digitale ex lege;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio digitale ex lege;
– controricorrente- avverso l’ordinanza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 7157/2022 depositata il 08/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, avendo svolto l’attività di difensore d’ufficio di NOME nel procedimento penale n. 5596/20, depositava il 14.06.2022 istanza di liquidazione, ex art. 117 DPR 115 del 2002, al giudice penale del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, dichiarando l’irreperi bilità del proprio assistito, senza documenti e fissa dimora.
Con ordinanza del 28.09.2022, il giudice rigettava l’ istanza di liquidazione non avendo il difensore esperito tentativo di notifica della richiesta di pagamento dei propri compensi al proprio assistito, presso la RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, dove questi risultava domiciliato.
Avverso tale provvedimento l’AVV_NOTAIO proponeva opposizione, sostenendo che NOME risultava già al tempo irreperibile e al fine allegava la mail del 12.09.2022 inviata alla RAGIONE_SOCIALE, a cui l’anzidetto ente rispondeva dichiarando che NOME non aveva mai alloggiato presso la loro struttura.
Il Tribunale civile di RAGIONE_SOCIALE rigettava il ricorso proposto dal difensore, ritenendo che quest’ultimo non avesse indicato né documentato di aver svolto infruttuosamente le ricerche in ordine al possibile stato di detenzione del suo assistito o del precedente domicilio presso la RAGIONE_SOCIALE, dal medesimo indicato alle autorità di polizia, come riportato nella comunicazione della notizia di reato del 21.11.2020, agli atti del giudizio penale. Pertanto, secondo il Tribunale ‘i n assenza di tali accertamenti, non era possibile apprezzare la sussistenza della condizione di irreperibilità di fatto del patrocinato, ostativa a qualunque procedura di recupero del credito professionale ‘ .
Contro tale provvedimento, l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso fondato su un unico motivo. Il RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
Con ordinanza interlocutoria del 15 maggio 2025, il collegio, rilevato che la notifica del ricorso era stata effettuata presso l’RAGIONE_SOCIALE Distrettuale dello RAGIONE_SOCIALE, invece che presso quella RAGIONE_SOCIALE, ne disponeva la rinnovazione presso quest’ultima, a cura del ricorrente.
Effettuata la stessa nel termine perentorio assegnato nell’ordinanza, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente censura la sentenza del T ribunale per violazione dell’art. 82 e 117 DPR 115/02, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ.
Si assume che il g iudice dell’opposizione, nel rigettare la richiesta di liquidazione dei compensi, non avesse tenuto in alcun conto delle deduzioni contenute nella richiesta di liquidazione, nonché della documentazione allegata al ricorso in opposizione, con la quale si era data prova di come NOME non fosse mai stato domiciliato presso la RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE ed inoltre come, in base ai verbali del processo penale del 10.05.2022 e del 7.06.2022 (depositati in atti), lo stesso non risultasse più ‘non comparso, assente’ (verbale del 21.12.2021), ma ‘ l ibero, assente’ , in quanto non più detenuto presso la Casa Circondariale di RAGIONE_SOCIALE.
2. Il motivo è fondato
L’art. 117 T.U. spese di giustizia prevede che: ‘l ‘onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell’imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall’articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84. Lo RAGIONE_SOCIALE ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile ‘ .
Dunque, n el caso di irreperibilità dell’assistito, il difensore ha diritto alla liquidazione a spese dell’ Erario, il quale ha comunque facoltà, ove sia possibile, di ripetere le somme anticipate da chi sia successivamente risultato reperibile
Nel caso in cui l’autorità giudiziaria abbia formalmente dichiarato l’irreperibilità dell’indagato dell’imputato o del condannato il difensore d’ufficio, che intenda richiedere la liquidazione dei compensi per l’attività professionale svolta, ex art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha l’onere di provare la persistenza della condizione di irreperibilità, né di essersi attivato in via giudiziale per ottenere il pagamento delle spettanze (Cass. n. 20967/2017). Diversamente dovrà dare prova di avere infruttuosamente dato luogo alle procedure per il recupero del proprio credito professionale (in tema di art. 116 cit., Cass. n. 33762/2025 e Cass. n. 1963 del 29/01/2026, in motivazione).
Tuttavia, l’onere di attivarsi preventivamente per il recupero del credito, viene meno laddove l’assistito non sia “di fatto” reperibile, essendo ogni ulteriore attività vanificata a monte dall’impossibilità di rintracciare l’interessato (Cass. n. 4888 del 17/11/2021).
È compito, pertanto, del giudice di merito verificare se gli elementi addotti dal ricorrente consentano di ravvisare l’ irreperibilità, quale situazione sostanziale di fatto che, rendendo irrintracciabile il debitore, impedendo di effettuare qualsivoglia procedura per il recupero del credito professionale, sollevi il difensore dall’onere di intraprendere le iniziative di recupero del credito professionale (Cass. 28253/2024).
Dunque, a tal fine, il giudice della liquidazione (in questo caso il giudice investito dell’opposizione) deve accertare se il difensore abbia adempiuto all’onere su di lui incombente, di provare, anche nello stesso giudizio di opposizione, l’irreperibilità del proprio assistito.
Nel giudizio di opposizione, come si è anticipato, il ricorrente aveva depositato i verbali dell’udienza penale da cui desumere lo stato di non detenzione (successivo alla notizia di reato) di NOME, nonché la non rintracciabilità dello stesso, non avendo mai risieduto nel luogo da lui indicato, alle autorità di Polizia.
Il Giudice dell’opposizione ha omesso l’esame delle allegazioni e produzioni del ricorrente, da cui, se del caso, inferire l’irreperibilità dello stesso, elemento decisivo ai fini dell’accoglimento della richiesta di liquidazione, ai sensi dell’art. 117 TUB.
In conseguenza delle argomentazioni esposte il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio al Presidente del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, che provvederà a nuovo esame dell’istanza di liquidazione, nonché al regolamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, al Presidente del
Tribunale di RAGIONE_SOCIALE o a magistrato da lui delegato, purché diverso dal decidente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.
Il Presidente NOME COGNOME