Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17372 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17372 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27183/2021 proposto da: NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
INGUSCIO (EMAIL);
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (EMAIL);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 481/2021 della CORTE D’APPELLO DI BARI, depositata il 16/03/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/05/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 16/03/2021, la Corte d’appello di Bari, pronunciando quale giudice del rinvio a seguito di cassazione in sede di legittimità (sentenza n. 7268/2015), in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto da NOME COGNOME e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato NOME COGNOME a restituire a NOME COGNOME le somme dal primo percepite a titolo di compensi in relazione a talune attività professionali di AVV_NOTAIO prestate dal COGNOME in favore del COGNOME, nonché a risarcire i danni subiti da quest’ultimo in conseguenza dell’attività professionale infedelmente svolta dal COGNOME;
a fondamento della decisione assunta, il giudice del rinvio ha rilevato come il COGNOME avesse diritto a conseguire il rimborso delle sole somme riferite ai compensi per l’attività inutilmente prestata dal professionista in favore del committente, nonché il solo risarcimento dei danni causalmente riconducibili all’inadempimento dell’AVV_NOTAIO COGNOME, con esclusione pertanto dei pretesi danni subiti dal COGNOME per l’esclusiva colpa di quest’ultimo, nella specie concretizzatasi nel proseguire autonomamente un giudizio senz’altro fondamento che la finalità di spuntare condizioni economiche più favorevoli con la controparte;
avverso la sentenza del giudice del rinvio, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione;
NOME COGNOME resiste con controricorso proponendo, a sua volta, ricorso incidentale sulla base di due motivi d’impugnazione; entrambe le parti hanno depositato memoria;
considerato che,
con il primo motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla domanda proposta dal COGNOME avente ad oggetto la restituzione, da parte del COGNOME, degli acconti, per complessive lire 3.500.000, corrisposti al professionista prima della revoca del mandato: domanda avanzata sin dal giudizio di prime cure unitamente alla domanda di restituzione di quanto dallo stesso COGNOME corrisposto in virtù della precettazione, da parte dell’AVV_NOTAIO COGNOME, dell’ordinanza della Corte d’appello ex art. 28 legge n. 794/42;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come la corte territoriale non abbia affatto omesso di pronunciarsi sulla domanda proposta dal COGNOME per la restituzione, in proprio favore, di quanto complessivamente corrisposto dal COGNOME in favore del COGNOME;
al riguardo, l’odierno ricorrente principale contesta la motivazione del giudice del rinvio in cui si afferma: ‘ Fondata è l’eccezione, formulata dall’AVV_NOTAIO, concernente l’irripetibilità delle somme precettate e da esso incassate, a seguito dell’ordinanza, emessa dalla Corte d’Appello di Bari ex L. 742/1942, pari a £. 5.852.670, trattandosi di importi riscossi per effetto di un provvedimento definitivo ed inoppugnabile ‘ (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata);
tuttavia, al di là di questa particolare considerazione, la corte territoriale ha comunque proseguito nell’accertamento delle somme complessivamente percepite dal COGNOME che sarebbero state destinate ad essere restituite, finendo per calcolare quanto infine dovuto dal COGNOME (cfr., al riguardo, la pag. 7 della sentenza impugnata nella parte in cui afferma: ‘ La Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza n.7268/2015 che ha rimesso gli atti dinanzi a questo
giudice di secondo grado, ha stabilito che, in caso di accertata inutilità dell’opera professionale, quest’ultima non è suscettibile di liquidazione, con conseguente erroneità del passo motivazionale con il quale la sentenza cassata aveva compensato il danno subito dal COGNOME, con gli onorari spettanti al Professionista.
‘ L’AVV_NOTAIO, quindi, nel caso in cui le abbia effettivamente incassate, va condannato a restituire al COGNOME le somme di cui alla sentenza del Tribunale di Bari, n. 262/2001, pari a £. 9.372.730, oltre agli accessori ivi indicati, nonché alle spese liquidate in quel grado di giudizio, con gli accessori di legge ‘) ;
alla luce di tali argomentazioni, conseguentemente, la censura con la quale il ricorrente principale contesta la mancata considerazione, da parte della corte territoriale, delle ulteriori e diverse somme corrisposte all’AVV_NOTAIO COGNOME a titolo di acconto prima della revoca del mandato si risolve, all’evidenza, nella contestazione di un errore (di fatto o di diritto) in cui il giudice a quo sarebbe incorso nella determinazione dell’entità complessiva del credito restitutorio vantato dal COGNOME: un errore che avrebbe dovuto essere censurato in forme e modalità diverse dalla contestazione dell’omessa pronuncia per violazione dell’art. 112 c.p.c.;
non, dunque, di un’omessa pronuncia da parte del giudice a quo si tratterebbe nel caso di specie, quanto, in ipotesi, dell’erronea determinazione dell’entità complessiva del credito restitutorio asseritamente spettante all’odierno ricorrente principale;
con il secondo motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione dell’art.112 c.p.c. e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1218 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 e 3 c.c.), per avere la corte territoriale omesso di considerare gli importi documentati dal COGNOME a titolo di risarcimento del danno, dettando una motivazione
del tutto indeterminata sul punto, e per avere altresì liquidato, a titolo risarcitorio, il solo valore nominale del danno subito dal COGNOME senza procedere alla rivalutazione monetaria e al riconoscimento degli interessi costituenti una componente essenziale dell’obbligazione risarcitoria;
il motivo è fondato;
osserva il Collegio come la corte territoriale, nel l’adempiere al dovere di liquidazione delle somme dovute dal COGNOME a titolo di risarcimento del danno, si sia significativamente sottratta al proprio compito;
varrà al riguardo evidenziare i passaggi motivazionali elaborati dalla corte territoriale in cui si afferma che ‘ L’AVV_NOTAIO va, quindi, condannato a risarcire all’appellante, unicamente i costi da questi effettivamente sostenuti a seguito della condanna subita nei soli due giudizi di primo grado, conclusi con le sentenze nn. 286/1991 e 2757/1992, e che siano diretta conseguenza delle medesime (a titolo esemplificativo: condanna alle spese, costi di registrazione delle sentenze, etc.). Deve concludersi, dunque, che vi fu, effettivamente, negligenza dell’appellato che ha comportato, quale diretta conseguenza, la necessità di stipulare un apposito rogito notarile, al fine di perfezionare il trasferimento del bene tra il COGNOME e la Sparacimino, con tutti i relativi costi che ne sono conseguiti, in termini di imposte e spese notarili. L’AVV_NOTAIO va, quindi, condannato al risarcimento di tali somme, nei limiti in cui siano state effettivamente sostenute dall’appellante’ (cfr. pagg. 8-9 della sentenza impugnata);
di seguito, nel dispositivo, la corte d’appello ha così sancito: ‘ condanna l’appellato al risarcimento del danno, in favore di COGNOME NOME, consistente nella necessità di stipulare un apposito rogito
notarile, al fine di perfezionare il trasferimento del bene tra il COGNOME e la Sparacimino, con tutti i relativi costi che ne sono conseguiti, in termini di imposte e spese notarili; il tutto con gli accessori di legge ‘ (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata);
orbene, seppure mediante l’espressione ‘accessori di legge’ sia in astratto possibile ritenere ricompreso, nella considerazione della corte territoriale, il riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi dovuti, è certo che la liquidazione (in senso monetario) del l’entità capitale del danno è del tutto mancata, essendosi il giudice d’appello limitato al richiamo di parametri di riferimento caratterizzati da una genericità tale da impedire in assoluto l’esatta identificazione dell’importo creditorio riconosciuto in favore del RAGIONE_SOCIALE;
la sostanziale sottrazione del giudice a quo al dovere di procedere alla liquidazione del danno risarcibile pur riconosciuto in favore del COGNOME, traducendosi nella violazione dei parametri normativi richiamati in questa sede dal ricorrente principale, impone la cassazione sul punto della sentenza impugnata, con la conseguente attribuzione al giudice del rinvio del compito di procedere alla ridetta liquidazione;
con il terzo motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1223 e 1227 c.c. e 40 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente riconosciuto la sussistenza di una partecipazione causale del COGNOME nella provocazione dei danni dallo stesso complessivamente subiti in conseguenza dello svolgimento dei giudizi originariamente patrocinati dall’AVV_NOTAIO COGNOME, fondando la propria decisione sulla base di un’errata ricostruzione degli elementi di prova complessivamente acquisiti al giudizio, e comunque per aver erroneamente ritenuto coperta da giudicato interno la circostanza
costituita dal concorso di colpa del COGNOME nella provocazione di tali danni;
il motivo è nel suo complesso infondato;
osserva il Collegio come, nel valutare l’incidenza del comportamento del COGNOME sulla determinazione del l’entità del danno dallo stesso subito, la corte territoriale non si sia affatto limitata ad affermare l’avvenuto passaggio in giudicato della circostanza di fatto consistita nel concorso di colpa del COGNOME nella provocazione dei danni dallo stesso subiti in conseguenza della comportamento contrattuale del COGNOME, avendo bensì sottolineato in termini diretti (così facendone propria la valutazione) come ‘ vi fu corresponsabilità del COGNOME nella determinazione dei danni, che lamenta di aver subito. Egli, infatti, anche dopo la rinuncia al mandato dell’AVV_NOTAIO, decise di portare avanti l’azione giudiziaria, avente ad oggetto il giudizio ex art. 2932 c.c., al fine di spuntare un minor prezzo nell’acquisto del cespite’ (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata);
tale passaggio argomentativo, nella misura in cui esprime (al di là del rilevato passaggio in giudicato) la condivisione, da parte del giudice del rinvio, della valutazione del comportamento del COGNOME rilevante ai sensi dell’art. 1227 c.c. (già fatta propria dal giudice d’appello) , vale, già di per sé, a identificare la specifica manifestazione, da parte del giudice del rinvio, del proprio apprezzamento circa il significato rappresentativo degli elementi di prova complessivamente valutati sul punto e, insieme, il riconoscimento dell’effettiva colpevole contribuzione del COGNOME all’aggravamento dei danni imputati alla responsabilità del COGNOME;
ciò posto, la valutazione critica illustrata nel ricorso principale con riguardo a tale apprezzamento del giudice del rinvio si risolve nella
sostanziale prospettazione di una rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, sulla base di un’impostazione critica non consentita in sede di legittimità;
con il quarto motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c. (in relazione all’ art. 360 c.p.c. n. 4), per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente in relazione al punto concernente l’assenza di responsabilità aggravata della controparte ai sensi dell’art. 96 c.p.c., e per aver immotivatamente escluso detta responsabilità aggravata in applicazione di un criterio estraneo alla richiamata fattispecie astratta;
il motivo è complessivamente infondato;
osserva al riguardo il Collegio come, ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum ;
infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto , poiché
intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili;
in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica conAVV_NOTAIOa sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie ( ex plurimis , Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009, Rv. 609353 – 01);
ciò posto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della decisione impugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo la corte d’appello dato conto, in termini lineari e logicamente coerenti, dell’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della responsabilità per lite temeraria in capo al COGNOME, ‘ non risultando affatto che il professionista si sia difeso con mala fede; chè, anzi, la circostanza risulta smentita proprio dalla fondatezza di alcune delle eccezioni sollevate dall’AVV_NOTAIO (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata);
l’ iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dal ricorrente principale;
dev ‘ essere infine ritenuta inammissibile ogni ulteriore prospettazione del ricorrente principale volta a sollecitare una rivalutazione nel merito dei fatti di causa, con riguardo all’effettivo ricorso dei presupposti per il riconoscimento della temerarietà della lite sostenuta dalla controparte, trattandosi dell’esercizio di attribuzioni
appartenenti in via esclusiva alla discrezionalità valutativa del giudice di merito;
con il quinto motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost. (in relazione all’art. 360 c.p.c. n 4), per avere la corte territoriale erroneamente proceduto alla regolazione delle spese del giudizio, omettendo di fondarsi esclusivamente sul principio di causalità che la fattispecie concreta oggettivamente imponeva;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, con riferimento al regolamento delle spese di lite, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite; e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017, Rv. 645187 -01; Sez. 3, Sentenza n. 406 del 11/01/2008, Rv. 601214) o delle altre cause legittimanti;
con il primo motivo del ricorso incidentale, NOME COGNOME censura la sentenza impugnata per violazione, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., degli artt. 112 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 277 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente accolto la domanda risarcitoria proposta dal COGNOME in relazione al punto concernente la liquidazione del presunto danno patrimoniale emergente conseguente alla mancata nomina dell’effettivo acquirente nel procedimento ex art. 2932 c.c., per non avere il danneggiato offerto alcuna prova documentale degli
esborsi asseritamente derivati dal preteso inadempimento del COGNOME, con la conseguente erroneità della pronuncia, da parte del giudice a quo , di una mera condanna generica, mai richiesta dalla controparte;
ritiene il Collegio come l ‘accoglimento del secondo motivo del ricorso principale valga ad assorbire la rilevanza dell’esame della presente censura;
con il secondo motivo, il ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., degli artt. 2043, 2236, 480, 1227 e 2935 c.c., per avere il giudice del rinvio erroneamente ritenuto ingiusta e fonte di responsabilità professionale la difesa del COGNOME (sostenuta dal La COGNOME) argomentata sul presupposto della sussistenza del diritto della figlia del COGNOME, NOME, ad accettare l’eredità per rappresentazione;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come, attraverso la proposizione del motivo in esame, il ricorrente incidentale -lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate -si sia limitato ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione, neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente incidentale, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente lo stesso nella
prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo , con particolare riguardo alla questione relativa alla responsabilità professionale dell’istante in relazione al punto concernente la maturazione della prescrizione del diritto di NOME COGNOME ad accettare l’eredità per rappresentazione, espressamente attestata dal giudice del rinvio (cfr. a pag. 8 della sentenza impugnata);
nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odierno ricorrente incidentale deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti e dei fatti di causa;
si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;
ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;
sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del secondo motivo del ricorso principale; l’infondatezza del primo, del terzo e del quarto motivo del ricorso principale; l’inammissibilità del quinto motivo del ricorso principale e del secondo motivo del ricorso incidentale (assorbito il primo motivo del ricorso incidentale), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo del ricorso principale; rigetta il primo, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale; dichiara inammissibile il quinto motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale; dichiara assorbito il primo motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione