Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 22899 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 22899 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 492/2021 R.G. proposto da
L.N. , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, come da procura speciale in calce al ricorso, domiciliata elettivamente in INDIRIZZO, presso il suo studio (PEC EMAIL );
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, come da procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo
RAGIONE_SOCIALE
CC 16.02.2024 RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 558,2024
Numero di raccolta generale 22899,2024
Data pubblicazione 19/08/202L1
Ric. n. 492/2021
Pres A, Scrima
RAGIONE_SOCIALE
studio dell’AVV_NOTAIO, domiciliazione telematica come in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 4979/2020 depositata il 15/10/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2024
dalla Consigliera DottAVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
1. Il Tribunale di Cassino ha accolto per quanto di ragione la domanda risarcitoria proposta da RAGIONE_SOCIALE LRAGIONE_SOCIALE. in proprio e quale genitore della figlia minore NOME NOME.P. RAGIONE_SOCIALE e da D.M.
ha riconosciuto la responsabilità dei medici dell’RAGIONE_SOCIALE Pontecorvo, gestito dall’RAGIONE_SOCIALE, ha condannato l’azienda convenuta al pagamento in favore dell’attrice della somma di euro 80.000,00, già decurtata della somma riconosciutale a titolo di provvisionale dal Tribunale penale di Cassino, nonché al pagamento in favore delle predette figlie D.P. D.M. della somma di euro 15.000,00, ciascuna, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa della morte intrauterina di COGNOME NOME COGNOME figlio di COGNOME NOMERAGIONE_SOCIALE e loro fratello, nato morto il 13 luglio 2000 presso detto ospedale a causa della mancata esecuzione del taglio cesa reo.
Ha proposto appello avverso la sentenza di prime cure, la sola originaria attrice dinanzi alla Corte d’appello di Roma, chiedendo la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento del maggior importo dovutele per la perdita del rapporto parentale con il nascituro da liquidarsi, almeno nel minimo dei parametri previsti dalle Tabelle Milanesi (forbice da euro 163.990 a 327.990) e nella misura di euro 40.000,00 per il danno al nascituro o nel diverso importo ritenuto di giustizia.
RAGIONE_SOCIALE
CC 1.6.02.2024 RAGIONE_SOCIALE
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Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 558,2024
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Pres A, Scrima
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Nel giudizio d’appello, si costituiva l’RAGIONE_SOCIALE appellata chiedendo, oltre al rigetto del gravame, la declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione alle statuizioni favorevoli in favore delle figlie, a seguito della dichiarazione di rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza da parte di COGNOME COGNOMERAGIONE_SOCIALEM. COGNOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE I quale genitore della figlia minore.
La Corte d’appello di Roma, in via preliminare, in ordine all’istanza formulata dall’RAGIONE_SOCIALE ha osservato che, non essendo state impugnate tali statuizioni, «le conseguenze della rinuncia potranno essere fatte valere in sede esecutiva nel caso di azionamento del titolo»; nel merito, ha accolto il gravame e in riforma parziale della sentenza di prime cure, ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE appellata al pagamento in favore della appellante della somma di euro 140.000,00, detratto da detto importo quanto eventualmente già corrisposto, oltre interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza, con condanna dell’RAGIONE_SOCIALE appellata alle spese dell’intero giudizio, con distrazione.
Avverso la sentenza d’appello, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione. Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camera le ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c. .
La parte ricorrente ha depositato memoria.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la “Violazione di legge ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. in relazione alla liquidazione del danno da perdita della genitorialità per violazione degli artt. 1223, 1226, 2056, 2059 cod.civ. – mancata indicazione dei criteri e parametri utilizzati – Violazione dell’art. 13 co. 2, n. 4 cod. proc. civ. per motivazione apparente e contrasto tra
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le affermazioni contenute nella motivazione e la decisione emessa”; in particolare, sottolinea che la liquidazione effettuata dalla Cort d’appello sia inadeguata, non consenta il ristoro integrale del danno non patrimoniale, non Indichi i parametri e i criteri utilizzati, sostanzialmente confermi la sentenza del primo grado, applicando la decurtazione rispetto agli eventuali importi già percepiti.
2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la “Violazione di legge ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. per violazione degl artt. 1223, 2056 c.c.”, per non aver la Corte d’appello “statuito che gli interessi compensativi dovevano essere calcolati sull’inter capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell’illecito al pagamento degli acconti e poi, a seguire, sulla somm che residua dopo la detrazione dell’acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva”.
3. Il primo motivo è fondato e merita accoglimento.
La Corte d’appello è pervenuta alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale subito dalla danneggiata in modo apodittico, senza dare conto del percorso logico giuridico seguito con particolare riferimento ai parametri e ai criteri utilizzati per giungere ad indicar il complessivo importo liquidato a tale titolo.
Ebbene, è pur vero che la Corte territoriale ha ritenuto di condividere «il metodo risarcitorio adottato dal Tribunale con applicazione non automatica delle Tabelle milanesi per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale», richiamando correttamente, sul punto, i principi espressi da questa Corte in materia di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, secondo cui, in particolare, la lesione va calcolata in ragione della qualità e quanti della relazione affettiva con la persona perduta che, nella peculiarità del caso in esame, trattandosi di un figlio nato morto, tale relazion è solo potenziale (Cass. Sez. 3, 19/06/2015 n. 12717) e affermando,
Oscuramento dispostogat6.02.2024
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altailiffione 19’98/2024
pertanto, che tra la madre e il figlio ancora in grembo a comunque un rapporto affettivo che si rafforza nel corso della gravidanza, ragion per cui i criteri tabellari possono costituire ad ogn modo un punto di partenza per la liquidazione, pur sempre equitativa, del danno non patrimoniale subito dalla madre. Al momento della liquidazione, però, la medesima Corte territoriale, pur accennando alle peculiari circostanze della vicenda come «altamente drammatiche» (essendo avvenuta la morte intrauterina del feto quando la odierna ricorrente era giunta alla 36ma settimana di gravidanza e per le modalità attraverso cui la gestante apprese la notizia) e considerando la composizione ridotta del nucleo familiare della danneggiata (un marito e una figlia), ha concluso affermando che «appare congruo liquidare complessivamente la somma di euro 140.000,00 che tiene conto di ogni pregiudizio subito sino ad oggi dalla danneggiata anche della ritardata liquidazione» (pag. 4 della sentenza impugnata), mancando del tutto di dare conto dei parametri e dei criteri utilizzati per giungere ad indicare l’indicat complessivo importo; aggiungendo apoditticamente, inoltre, nel dispositivo della pronuncia impugnata che dovesse essere «detratto da detto importo quanto eventualmente già corrisposto, oltre interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza» (pag. della sentenza impugnata). 4. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso discende l’assorbimento del secondo motivo. Corte di Cassazione – copia non ufficiale 3
In definitiva, il ricorso è accolto in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Va disposto che, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 d 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano
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Est, NOME COGNOME
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ubldézionelM8/2024
omesse le generalità e gli altri dati identificativi della ricorre NOME NOME figli.
Per questi motivi
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Dispone che, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi della ricorrente e dei NOME
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 febbraio 2024