SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 1389 2025 – N. R.G. 00001103 2024 DEPOSITO MINUTA 17 12 2025 PUBBLICAZIONE 17 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 1103 / 2024
La Corte di appello di Genova, Sezione seconda civile, in persona dei magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado avverso la sentenza n.806/2024 emessa dal Tribunale di Savona in data 8.11.2024
tra
C.F. ) in persona della AVV_NOTAIOssa procuratore speciale p.t., elettivamente domiciliata in Milano, INDIRIZZO presso lo studio dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME che la rappresentano e P.
difendono giusta procura in calce all’atto di appello
appellante
e
(C.F.
) elettivamente domiciliata in Loano
C.F.
(INDIRIZZO), INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
Appellato causa nella quale all ‘ udienza del 18.11.2015, sostituita dal deposito di note scritte, sono state confermate le conclusioni già assunte nei termini anticipati di legge
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante :
‘… Accogliere l’appello proposto da e per l’effetto riformare in parte qua la Sentenza n. 806/2024 resa dal Tribunale di Savona e per l’effetto accertare che l’indennizzo per l’invalidità permanente residuata alla sig,ra è liquidabile facendo applicazione della TABELLA RAGIONE_SOCIALE nella misura individuata dal CTU del 10-10,5%. – Conseguentemente, disporre la immediata restituzione oltre interessi dal dì del pagamento, di tutto quanto corrisposto da in esecuzione del provvedimento impugnato. – Con vittoria di spese competenze ed onorari, oltre IVA e CPA e rimborso spese …’
Per parte appellata:
‘… dichiarare tenuta e per l’effetto condannare ad indennizzare la signora dei danni patiti in conseguenza del sinistro del 26 aprile 2021, nell’ambito delle garanzie prestate dalla polizza infortuni assicurativa ‘ n. 111231315, e più precisamente: -dell’invalidi tà permanente pari a 12 punti percentuali, mediante applicazione delle corrispondenti percentuali per scaglione previste dalla tabella dell’art. 71 delle condizioni di assicurazione sulla somma assicurata di euro 200.000,00, per un ammontare di euro 17.000,00; dell’invalidità temporanea per gessatura, mediante riconoscimento della diaria pari ad euro 100,00 giornalieri nel numero massimo di 20 giorni per l’immobilizzazione delle dita, per un ammontare di euro 2.000,00; – oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori ex art 1284 comma IV cod. civ.; – Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, compresa la fase di mediazione, ed altresì comprese le spese di consulenza tecnica d’ufficio e di consulenza tecnica di parte …’
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Oggetto della controversia
Il presente giudizio origina dal sinistro occorso in data 26.4.2021 a allorché la stessa, camminando in un sentiero boschivo in Ubaghetta INDIRIZZO Borghetto d’Arroscia INDIRIZZO -inciampava e rovinava a terra riportando lesioni alla mano sinistra, proiettata durante la caduta in avanti al fine di attutire l’urto.
Denunciato il sinistro a quale impresa assicurativa con la quale in data 17.2.2021 (figlio della danneggiata) aveva stipulato la polizza ‘ PluriAttiva
infortuni ‘ n.NUMERO_DOCUMENTO anche nell’interesse di quest’ultima veniva sottoposta a visita medicolegale all’esito della quale l’assicurazione formulava proposta transattiva di € 13.000,00 complessivi; posposta che, ritenuta insoddisfacente da parte della danneggiata, giustificava il ricorso all’Autorità Giudiziaria.
Costituendosi in giudizio preliminarmente contestando il fatto storico, domandava in via di subordine procedersi alla liquidazione dell’indennizzo applicando le condizioni di polizza e, quindi, i criteri di cui alle condizioni generali di assicurazione.
2) La sentenza di primo grado
Istruita la causa attraverso l’escussione di testi e l’espletamento di CTU medico -legale sulla persona di con sentenza n.806/2024 il Tribunale di Savona, ritenendo provato il sinistro per come descritto dall’attrice e confermato dai tes ti -e ritenuta altresì accertata la copertura assicurativa della polizza infortuni posta dall’attrice a fondamento della sua pretesa indennitaria, faceva proprie le conclusioni espresse dal CTU.
Precisando, in particolare che ‘ le condizioni generali di contratto proAVV_NOTAIOe dalla convenuta non contengono alcun rinvio alle tabelle RAGIONE_SOCIALE ‘, il Giudice di prime cure affermava ‘ non vi è quindi motivo per disattendere la quantificazione operata dal CTU AVV_NOTAIO sulla base degli artt. 24 e 71 delle condizioni generali ridette, con applicazione analogica i criteri ivi indicati alla presente fattispecie, in quanto ad essi non perfettamente sovrapponibile ‘. Accertata, dunque, una invalidità permanente del 12% ed il periodo di ingessatura massima di 20 giorni, concludeva condannando ad indennizzare dei danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 26.4.2021 ssivi € 19.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi
la signora mediante il pagamento di comple moratori ex art 1284 comma IV c.c. fino al saldo.
3) L’appello
Incontestate la dinamica del sinistro, la causalità materiale della caduta rispetto alle lesioni riportate ed individuate a mezzo di CTU medico legale (sublussazione dorsale della telefalange del IV dito della mano sinistra con incidenza sulla funzionalità del 3° e 5° dito della mano omolaterale mediante il meccanismo patogenetico della così detta ‘ sindrome neuro-algo-distrofica ‘), nonché l’operatività nel caso de quo della polizza assicurativa n.111231315 stipulata in data 17.2.2021 da (figlio dell’odierna appellata) con
con unico motivo di appello liquidazione del danno-conseguenza operata dal Tribunale.
Maggiormente in dettaglio, muovendo dalle considerazioni svolte dal CTU in data 30.5.2024 sulle osservazioni del CTP di del 25.1.2024 (vds. ‘… si confermano le precedenti conclusioni circa l’invalidità permanente nella misura del 12% Tab. mentre l’invalidità permanente secondo la Tab. RAGIONE_SOCIALE è invece stimata nel 10-10.5% …’), l’appellante riteneva erronea l’applicazione delle tabelle ai fini della liquidazione del danno indennizzabile, instando per l’applicazione dell e tabelle RAGIONE_SOCIALE per espressa previsione contrattuale. Richiamandosi, pertanto, a quanto affermato dal CTU AVV_NOTAIO domandava di quantificare l’invalidità permanente nella misura del 1010,5% e, per l’effetto, di procedere a rideterminazione dell’indennizzo spettante all’appellata.
Costituendosi, preliminarmente eccependo la tardività delle osservazioni svolte dal CTP dell’appellata in data 25.1.2024 e, quindi, l’impossibilità di prenderle in considerazione, confutava le doglianze avversarie chiedendo la conferma di quanto statuito dal Giudice di primo grado.
Con ordinanza in data 28.3.2025 il consigliere relatore, considerata la causa matura per la decisione, fissava l’udienza ex art. 352 c.p.c. per il 18.11.2025 disponendone la trattazione nelle forme di cui all’art. 127 -ter c.p.c. all’esito della quale veniva riservata alla decisione del Collegio.
4) Motivi in fatto ed in diritto della decisione attuale
Osserva preliminarmente il Collegio come la genesi dell’odierno giudizio sia da individuar e nelle osservazioni svolte dal CTP AVV_NOTAIO rispetto alle conclusioni rassegnate dal CTU nella sua relazione. Presa contezza di tali osservazioni (‘… personalmente ritengo che il quadro clinico attuale, in riferimento alle lesioni, agli attuali esiti e considerando le conseguenze dirette ed esclusive, possa comportare una percentuale secondo le tabelle nella misura del 10%. I successivi pareri, con particolare riferimento ad eventuale diaria da gessatura, appaiono essere corretti. Richiedo gentilmente all’ CTU di formulare anche un giudizio valutativo applicando le tabelle RAGIONE_SOCIALE, in quanto sarà l’Ill.mo Sig. Giudice a formulare un giudizio definitivo in considerazione della polizza …’), infatti, il Giudice di prime cure, all’esito dell’udienza del 30.5.2024, invitava formalmente il CTU a prendere posizione in merito; ciò che avveniva mediante nota di precisazione del 30.5.2024 nella quale veniva per la prima volta fatto riferimento a differenti sistemi tabellari, in precedenza mai menzionati.
Orbene, svolta la superiore premessa e dato conto della piena ritualità delle precisazioni svolte dal CTU e, ancor prima, delle osservazioni -seppur tardive -svolte dal CTP, poiché dirette ad integrare la conoscenza tecnica del Giudice (vds. Cass. S.U., Sent. 21.2.2022, n.5624), il motivo di appello avanzato da e diretto a conseguire una rideterminazione a ribasso della liquidazione dell’indennizzo operata dal Giudice di primo grado è infondato, seppur per motivazioni in parte differenti da quelle poste a fondamento della pronuncia impugnata.
Richiamando le conclusioni espresse dal CTU in data 30.5.2024 di cui si è già dato conto viene, infatti, immediatamente in rilievo la distonia tra quanto dal medesimo affermato in detta sede e quanto, invece, precisato nell’ambito della consulenza. Se, inf atti, nella relazione peritale il AVV_NOTAIO
individua i punti di invalidità permanente riferendosi alle tabelle di cui all’art. 24 delle condizioni generali del contratto di assicurazione (vds. ‘… le stesse determinano una invalidità permanen te valutabile, in via analogica, nella misura del 12% secondo la tabella di cui all’art. 24 del vigente contratto di assicurazione …’), con la nota integrativa lo stesso riconduce tale quantificazione ad un differente sistema tabellare e, precisamente, a quello , contestualmente affermando che, applicando le differenti tabelle RAGIONE_SOCIALE l’invalidità sarebbe da stimarsi attorno al 10/1 0,5%.
Orbene, premesso in materia come debba ritenersi pacifica -non essendo neppure oggetto di doglianza -l’applicabilità al caso di specie dei parametri di cui agli artt. dal 24 al 28 delle condizioni generali di polizza (i quali specificano i criteri di qua ntificazione dell’invalidità permanente, dell’inabilità temporanea, le regole di rimborso delle spese di cura e le indennità da ricovero e da gessatura), declinati nel rispetto dei criteri di liquidazione di cui all’art. 71 (rubricato ‘ Criteri di liquidazione invalidità permanente: opzione base – franchigia del 3% sul primo scaglione di somma assicurata ‘ i quali specificano la misura forfettaria della prestazione contrattuale gravante sull’assicurazione), è del tutto evidente come nessuno spazio residui al Giudice nella scelta del criterio di liquidazione.
Invero, mentre nell’ambito della responsabilità civile ed ai fini della liquidazione del danno biologico l’Autorità giudiziaria si confronta, di fatto, con diversi sistemi tabellari, la cui elaborazione nasce con l’obiettivo di garantire una tutela risarci toria effettiva al danneggiato , nel caso de quo viene in rilievo una prestazione di natura non risarcitoria, bensì indennitaria, la quale trova appunto regolamentazione positiva nelle condizioni negoziali. E guardando all’elaborato peritale, non vi è dubbio sul fatto che il AVV_NOTAIO si sia attenuto ai parametri contrattuali al fine del calcolo dell’indennizzo spettante all’appellata.
Dopo aver specificamente individuato il tipo di patologia riportata da lo stesso risulta avere correttamente fatto riferimento all’art. 24 delle condizioni generali di contratto per individuare i punti percentuali di invalidità; punti individuati nella misura del 12% per mezzo dell’interpretazione analogica delle tabelle contrattuali, le quali non contemplano tutte le patologie esistenti, ma solamente alcune. Anche l’operazione di quantificazione dell’indennizzo risulta, poi, svolta in ma niera corretta, dal momento che applicando la franchigia al 3% l’importo liquidabile viene individuato in € 17.000,00; somma alla quale vengono sommati ulteriori € 2.000,00 per l’ingessatura (massima) di 20 giorni.
Distonico rispetto a tale attività, pertanto, si presenta quanto successivamente precisato dal medesimo CTU in data 30.5.2024. Affermando ‘ si confermano le precedenti conclusioni circa l’invalidità permanente nella misura del 12% Tab. mentre l’invalidità permanente secondo la Tab. RAGIONE_SOCIALE è invece stimata nel 1010.5%’ il AVV_NOTAIO infatti, pur richiamandosi alle conclusioni già espresse in precedenza introduce per la prima volta il riferimento alle due differenti tabelle e RAGIONE_SOCIALE, finendo così per contraddirsi: vizio ricaduto immediatamente nella parte motiva della sentenza impugnata.
Questo Collegio, tuttavia, non può non rilevare che, se da un lato l’operazione quantificatoria operata dal CTU nell’ambito dell’attività peritale risulta esente da vizi, essendosi il medesimo riferito alle condizioni contrattuali correttamente applicabili nel caso de quo , dall’altro sono le successive precisazioni ad essere inconferenti, posto che l’art. 24 delle condizioni generali di polizza esplicita proprio le cd. Tabelle RAGIONE_SOCIALE, ossia le tabelle elaborate dall’RAGIONE_SOCIALE Assicuratrici e non certo quelle , aventi conformazioni totalmente differente.
E’, pertanto, sulla scorta delle superiori considerazioni che deve concludersi per la corretta quantificazione dell’indennizzo spettante a effettuata dal CTU e poi richiamata in sentenza, pur risultando fuorviante il riferimento operato dal Tribunale all’assenza di riferimenti alle Tabelle RAGIONE_SOCIALE (vds. ‘… In senso contrario deve rilevarsi come -salvo errori -le condizioni generali di contratto proAVV_NOTAIOe dalla convenuta non contengono alcun rinvio alle tabelle RAGIONE_SOCIALE. Non vi è quindi motivo per disattendere la quantificazione operata dal CTU AVV_NOTAIO. sulla base degli artt. 24 e 71 delle condizioni generali ridette …’) .
5) Esiti-
Quanto precede, rendendo evidente che la doglianza svolta in appallo, ove delibata come fondata, quale in effetti astrattamente è, condurrebbe al medesimo esisto già proprio del giudizio, determina l ‘ina mmissibilità dell ‘appello per carenza di interesse.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conferma di quanto statuito in primo grado e liquidazione di quelle del presente grado di giudizio nel limite della nota spese depositata dall’appellata (vds. Cass. sez. VI, Ord. 26.10.2021, n.30087 : ‘… la nota spese ex art. 75 disp. att. c.p.c., funge anche da limite al potere del giudice di liquidazione dei compensi alla parte vittoriosa, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo il quale, quando la parte presenta la nota delle spese, secondo quanto è previsto dall’art. 75 disp. att. c.p.c., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore …’).
Il rigetto dell’appello, inoltre, giustifica la condanna al pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte di Appello
definitivamente pronunciando,
DICHIARA INAMMISSIBILE l’appello avanzato da
CONDANNA a rifondere a controparte le spese di lite del primo grado, come già liquidata a suo vantaggio e comprensive delle spese di CTU, oltre alle spese del secondo grado che si liquidano in euro € 2.915,00 per oneri di dife sa oltre agli esborsi non imponibili per ambo i gradi, rimborso forfetario al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Si dà atto, in ragione del rigetto dell’appello, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Genova alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME