Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28699 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28699 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26706/2020 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME; -intimati- avverso il DECRETO del TRIBUNALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emesso nel procedimento iscritto al n. R.G. 1615/2019, depositato il 15.9.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.10.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. in data 8.2.2019, in conformità alla disciplina della L. n. 24/2017, NOME COGNOME chiedeva che fosse disposta una CTU medico -legale, che -previo esperimento del tentativo di conciliazione – venisse accertata in contraddittorio con la RAGIONE_SOCIALE la responsabilità professionale dei sanitari dell’Ospedale San Giuliano di Giugliano (NA) in ordine alle lesioni da lui riportate, causalmente ritenute collegate all’omessa diagnosi di colecistite acuta.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nominava CTU i dottori NOME COGNOME e NOME COGNOME, che depositavano la loro relazione il 9.10.2019 insieme all’istanza di liquidazione del compenso, richiesto nella misura di € 1.147,53 ciascuno, ma il Tribunale non adottava alcun provvedimento di liquidazione, neppure a seguito della richiesta del COGNOME di restituzione dell’acconto versato agli ausiliari di € 600,00 per prospettate gravi inadempienze del collegio peritale.
Il 7.1.2020 NOME COGNOME instaurava il giudizio di merito con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (procedimento n. 161/2020 RG) per ottenere la rinnovazione della CTU e l’eventuale mutamento del rito, ed il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, fissata l’udienza di comparizione per il 2.7.2020, poi rinviata al 20.7.2020, con termine per notifica, e riservatosi sulla richiesta di rinnovazione della CTU, di cambiamento del rito e di ammissione della prova testimoniale, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pubblicata e comunicata il 28.7.2020, rigettava la domanda del NOME NOME, condannandolo al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.768,00.
Il 14.9.2020, a procedimento sommario n. 161/2020 RG ormai definito, il AVV_NOTAIO depositava nuovamente a scopo di sollecito l’istanza di liquidazione del compenso, già presentata
nel procedimento ex art. 696 c.p.c. per il suddetto importo di € 1.147,53, ed il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, lo stesso giorno, emetteva decreto di liquidazione del compenso, col quale liquidava ad ambedue i c.t.u del collegio peritale la somma complessiva di € 2.451,53, detratto l’acconto di € 600,00, ponendone il pagamento a carico del ricorrente.
Avverso tale decreto, pubblicato e comunicatogli il 15.9.2020, ha proposto ricorso straordinario ex art. 111, comma 7°, della Costituzione, notificato a COGNOME NOME, NOME ed alla RAGIONE_SOCIALE il 16.10.2020, COGNOME NOME con un unico motivo, e le altre parti sono rimaste intimate.
La causa è stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 10.10.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo proposto il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la nullità dell’impugnato decreto di liquidazione del compenso del CTU per violazione e/o errata applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., avendo emesso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE tale decreto abnorme in carenza di potere, ossia quando essendo stato definito non solo il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. nell’ambito del quale la relazione dei CTU era stata espletata, ma anche il procedimento sommario conseguente n. 161/2020 RG con l’ordinanza del 28.7.2020, avente valore decisorio e contenente anche la statuizione sulle spese processuali, il giudice non aveva più il potere di provvedere alla liquidazione del compenso in favore del CTU (in tal senso la difesa del ricorrente richiama Cass. n. 22448/2018; Cass. n.20478/2017; Cass. n.28299/2009; Cass. n. 11418/2003).
Il COGNOME chiede la cassazione senza rinvio del decreto di liquidazione del compenso impugnato, ed avendo i CTU colposamente ripresentato l’istanza di liquidazione del compenso dopo la conclusione del procedimento sommario inducendo in
errore il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nell’effettuarne la liquidazione, invoca, altresì, la condanna di COGNOME NOME e COGNOME NOME al pagamento delle spese processuali, con distrazione in favore dei legali antistatari.
Il collegio premette che -poiché il decreto impugnato ha posto a carico del ricorrente il compenso liquidato in favore dei due c.t.u. del collegio peritale ed è idoneo al giudicato, incidendo su diritti di COGNOME NOME – il provvedimento deve ritenersi assoggettabile al ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7°, della Costituzione, dovendosi escludere l’appellabilità dello stesso decreto in ragione della sua abnormità, che lo colloca al di fuori del sistema e degli ordinari mezzi d’impugnazione previsti in materia.
Con le pronunce n. 20478/2017 e n. 28299/2009 questa Corte ha, infatti, stabilito che ” Il giudice, una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l’onere delle spese processuali, non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d’ufficio; ne consegue che il relativo provvedimento risulta abnorme e in relazione ad esso, trattandosi di atto idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d’ufficio ad ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c., n. 3′.
Chiarito ciò, si rileva che il ricorso è fondato.
Dalla documentazione del SICID, che è stata prodotta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c. in quanto riguarda la nullità del decreto impugnato, e che è esaminabile in quanto si fa valere un vizio processuale di carenza di potere del giudice che ha emesso il decreto, risulta che il procedimento sommario di merito del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE introdotto da COGNOME COGNOME contro la
RAGIONE_SOCIALE, n. 161/2020 RG, a seguito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. nell’ambito del quale la CTU di COGNOME NOME e COGNOME NOME era stata espletata, è stato concluso con l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pubblicata e comunicata il 28.7.2020, che ha rigettato la domanda di COGNOME NOME, condannandolo al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.768,00, mentre l’istanza di liquidazione del compenso al collegio peritale è stata depositata per il collegio peritale dal CTU COGNOME NOME il 14.9.2020 ed il decreto di liquidazione del compenso é stato emesso dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in pari data per essere poi pubblicato e comunicato il giorno successivo.
Per giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità (vedi Cass. 28.8.2017 n. 20478; Cass. 31.12.2009 n. 28299; Cass. sez. un. 8.6.1998 n. 5615), definito il giudizio e regolato con sentenza (o come nella specie con ordinanza definitiva) l’onere delle spese processuali, il giudice non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d’ufficio, cosicché questi, senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del suo diritto ad ottenere il compenso per la propria prestazione, può agire in via sussidiaria e ordinaria nei confronti delle parti dopo la conclusione del giudizio nel quale ha prestato la sua opera, ma non può pretendere la liquidazione dal giudice della causa.
Di qui discende che il decreto impugnato va cassato e – non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – il ricorso può essere deciso nel merito con l’annullamento del decreto stesso in quanto emesso dopo l’esaurimento del giudizio nell’ambito del quale era stata espletata la consulenza tecnica d’ufficio alla quale si riferisce la liquidazione e, perfino, dopo la conclusione del conseguente giudizio sommario di merito.
La circostanza che i CTU COGNOME NOME e COGNOME NOME avessero presentato tempestivamente istanza di liquidazione della CTU e che dopo la conclusione del procedimento sommario di
merito sia stata solo sollecitata la liquidazione omessa dal giudice da parte di COGNOME NOME, che la RAGIONE_SOCIALE non abbia contrastato l’iniziativa giudiziale del COGNOME, e che a dare causa al presente giudizio siano state l’omissione di una tempestiva liquidazione del compenso richiesto e, quindi, l’abnorme emissione del decreto di liquidazione solo dopo la conclusione del procedimento nel quale la CTU era stata espletata, fanno ritenere irripetibili le spese del ricorrente nei confronti degli intimati.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, lo annulla, dichiarando irripetibili le spese processuali del ricorrente nei confronti degli intimati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10.10.2023