SENTENZA TRIBUNALE DI MONZA N. 256 2025 – N. R.G. 1 2025 DEPOSITO MINUTA 14 11 2025 PUBBLICAZIONE 17 11 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Giudice
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per l’apertura RAGIONE_SOCIALE liquidazione controllata P.U. 258-1/2025 promosso da
(C.F.: ) , nato a Segrate il DATA_NASCITA , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F.: ) C.F. C.F.
Conclusioni nell’interesse di :
‘CHIEDE che l’Ill.mo Tribunale di Monza, ritenuto sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accesso alla procedura di composizione RAGIONE_SOCIALE crisi da sovraindebitamento, per le motivazioni di cui in narrativa voglia: – Dichiarare aperta la procedur a di liquidazione controllata ai sensi dell’art. 270 C.C.I.I.; -Nominare il Liquidatore nella persona dell’AVV_NOTAIO, già nominato Gestore RAGIONE_SOCIALE Crisi da Sovraindebitamento l’Organismo di composizione RAGIONE_SOCIALE Crisi – Segretariato Protezione RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, INDIRIZZO, – Disporre che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né che possano essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; – Stabilire idonea pubblicità alla presente domanda e all’emananda sentenza; – Ordinare la trascrizione RAGIONE_SOCIALE sentenza ad opera del
Liquidatore; Autorizzare ai sensi dell’art. 268, comma 4, C.C.I.I., l’esclusione dal programma di liquidazione, RAGIONE_SOCIALE somma mensile di € 1.550,00 derivante dal trattamento retributivo del Sig. , necessaria per il mantenimento dello stesso, da cui la devoluzione in favore RAGIONE_SOCIALE liquidazione medesima di tutte le somme eccedenti, pari a circa € 300,00 al mese per la durata dell’intero piano di liquidazione (anni 3) per fare fronte (parzialmente) ai debiti pregressi. – Per quanto riguarda il veicolo di proprietà, trattandosi di un bene strumentale essenziale per l’esercizio di un’attività economica che è necessaria per la generazione di un reddito distribuibile ai creditori, sussistendo quindi motivi seri e validi ai sensi dell’articolo 270, comma 2, lettera e) del Codice RAGIONE_SOCIALE Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), risulterebbe indispensabile permettere al debitore di mantenere temporaneamente il possesso e l’uso dell’automobile fino a quando non sarà venduta in prossimità RAGIONE_SOCIALE chiusura RAGIONE_SOCIALE procedura – Fissare nel termine di anni 3 (tre) il tempo di esecuzione del programma di liquidazione ai sensi dell’art. 272 C.C.I.I.’
Ragioni di fatto e di diritto RAGIONE_SOCIALE decisione
Premesso che:
con ricorso depositato il 5 agosto 2025, ha domandato l’apertura RAGIONE_SOCIALE procedura di liquidazione controllata dei suoi beni ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII;
al ricorso è stata allegata la documentazione di cui all’art. 39 CCII, norma applicabile alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento in forza del richiamo contenuto nell’art. 65, comma 2, CCII.
In particolare, sono state prodotte:
la relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
l’elenco dei beni e dei crediti del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo ‘ stato particolareggiato ed estimativo delle attività ‘), necessario ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché RAGIONE_SOCIALE successiva redazione dell’inventario dei beni ai sensi dell’art. 272, comma 2, CCII;
un’idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l’elenco nominativo di coloro che
vantano diritti reali e personali su cose in possesso del debitore e l’indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all’art. 94 comma 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore;
al ricorso è stata altresì allegata la relazione di cui all’art. 269, comma 2, CCII, redatta dal l’AVV_NOTAIO .C.C. AVV_NOTAIO, il quale ha:
esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità RAGIONE_SOCIALE documentazione depositata a corredo RAGIONE_SOCIALE domanda;
illustrato la situazione economico – patrimoniale e finanziaria del debitore;
indicato le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie.
con decreto del 16 settembre 2025 il Giudice delegato ha richiesto al debitore di depositare documentazione integrativa attestante la qualifica di qualifica di imprenditore commerciale, ovvero di socio illimitatamente responsabile nonché la prova RAGIONE_SOCIALE data di trasferimento del debitore;
con depositi del 25 e 30 settembre 2025 ha integrato la documentazione come richiesto;
Ritenuto che:
sussistono la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 26 e 27 CCII in quanto all’epoca dell’istanza per la nomina del Gestore RAGIONE_SOCIALE Crisi, e fino al 9 marzo 2025, risiedeva a Cologno Monzese, Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, in quanto egli riveste la qualità di debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), CCII. Dalla documentazione agli atti è infatti emerso che il ricorrente è titolare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , la quale tuttavia non supera i requisiti dimensionali previsti dall’art. 2, comma 1, lett. d), in quanto:
l’attivo patrimoniale del debitore dei tre esercizi antecedenti la data di deposito RAGIONE_SOCIALE domanda di apertura RAGIONE_SOCIALE liquidazione controllata risulta inferiore a € 300.000;
i ricavi relativi ai tre esercizi antecedenti la data di deposito RAGIONE_SOCIALE domanda di apertura RAGIONE_SOCIALE liquidazione controllata risultano inferiore a € 200.000;
l’esposizione debitoria complessiva del debitore risulta attualmente inferiore a € 500.000.
Conseguentemente, non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
r icorre, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell’insolvenza, non essendo il debitore più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Sussiste, infatti, una situazione di squilibrio tra l ‘esposizione debitoria complessiva, pari a € 139.711,5, e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, rappresentato unicamente dalla quota del reddito eccedente il fabbisogno mensile del nucleo familiare;
come attestato dall’OCC, risulta possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori. Difatti, il presumibile ricavato dall’attività di liquidazione dell’attivo, pari a € 13.575, è superiore ai crediti prededucibili già maturati ed alle presumibili spese di procedura, il cui importo è stato stimato in € 4.550;
il ricorrente deve essere autorizzato all’utilizzo dell’autovettura Fiat Panda targata TARGA_VEICOLO in quanto la stessa risulta necessaria per recarsi sul luogo di lavoro;
ricorre il requisito di cui all’art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di .
Il Tribunale nomina, quale Liquidatore, la AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME (C.F ), iscritta nell’elenco dei gestori RAGIONE_SOCIALE crisi di cui al decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 24 settembre 2014, n. 202. C.F.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l’art. 270 CCII,
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di
(NOME.COGNOME. ), nato a Segrate, il DATA_NASCITA. C.F.
NOMINA Giudice Delegato per la procedura il AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME .
NOMINA Liquidatore la dott . ssa NOME COGNOME (C.F ) con studio in Monza, INDIRIZZO CINDIRIZZOF.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201, CCII .
ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.
AUTORIZZA il debitore ad utilizzare l’autovettura Fiat Panda targata TARGA_VEICOLO. DÀ ATTO , ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione RAGIONE_SOCIALE esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155quater , 155quinquies e 155sexies disp.att. c.p.c.:
ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti.
DISPONE che il Liquidatore:
pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del RAGIONE_SOCIALE, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili del debitore;
-proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALE presente sentenza, all’aggiornamento dell’elenco dei creditori ai sensi dell’art. 272, comma 1, CCII;
-proceda, entro novanta giorni dall’apertura RAGIONE_SOCIALE liquidazione, alla redazione dell’inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell’art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità de lla liquidazione ai sensi dell’art. 272, comma 2, CCII ;
predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273, comma 1, CCII;
informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche RAGIONE_SOCIALE situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell’esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII ;
DISPONE che a cura RAGIONE_SOCIALE Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al L iquidatore e, a cura di quest’ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione Civile del 5 novembre 2025.
Il Giudice Estensore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME