SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 140 2025 – N. R.G. 1 2025 DEPOSITO MINUTA 03 08 2025 PUBBLICAZIONE 04 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei giudici
DOTT. NOME COGNOME
PRESIDENTE
DOTT. NOME COGNOME
COGNOME
DOTT. NOME COGNOME
GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato da (C.F. , con l’ausilio dell’OCC Dott. NOME COGNOME per la apertura della liquidazione ai sensi degli artt. 268 e ss. cci; ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza dell’istante in Musile di Piave (VE); rilevato che non risultano pendere procedure disciplinate al Titolo IV ccii; C.F.
ritenuto che possano ritenersi soddisfatti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 cci, in quanto il sig. versa in stato di sovraindebitamento e non è soggetto alle procedure concorsuali maggiori;
osservato, sul punto, che il debitore deve provvedere al proprio mantenimento ed a quello del nucleo familiare, composto da moglie disoccupata e due figli minori, con un reddito mensile pari ad € 1700,00 circa e, al contempo, fare fronte a debiti per € 245.705,56
rilevato che l’istante è proprietario unicamente di una autovettura Fiat 500 anno 2022 del valore di circa 12.500,00;
letta la relazione redatta dall’OCC, in cui si dà conto della completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
rilevato, con riferimento al fabbisogno mensile dell’istante, che ogni decisione circa la parte del reddito da apprendere alla presente procedura, ai sensi dell’art. 268 co. 4 lett. b) cci, verrà presa dal nominando G.D., previa apposita istanza, da presentarsi a cura del Liquidatore, contenente la specifica indicazione della somma mensile percepita dal debitore, oltre che delle eventuali ulteriori somme percepite a titolo di tredicesima e quattordicesima, e delle spese documentate mensili che l’istante (e, se del caso, il suo nucleo familiare) sostiene; rilevato, infine, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ‘Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia’, nella parte in cui non prevedono l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata; visto l’art. 270 ccii;
P.Q.M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di
(C.F.
, nato in Romania il 21.08.1987 e residente a
C.F.
Musile di Piave (VE);
nomina Giudice delegato la dott.ssa NOME COGNOME
nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell’art. 269 co. 2 cci, il dott. NOME COGNOME ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell’elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, con le modalità di cui all’art. 270 lett. d) cci, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art.201 cci;
ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione;
dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi degli artt. 144 e 146 DPR 30.05.02 n. 115;
avvisa che, ai sensi dell’art. 275 co. 3 ccii, come modificato dal D. Lgs. 136/2024, di immediata applicazione, laddove il compito di Liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all’OCC verrà liquidato un unico compenso per l’attività svolta dal professionista in entrambe le fasi; detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore, senza che comunque det to accordo sia vincolante per il giudice; l’OCC non dovrà, quindi, presentare istanza di ammissione al passivo per il suo compenso.
Si comunichi anche al dott. NOME COGNOME.
Venezia, 23.07.2025
Il Giudice rel.
Dott. NOME COGNOME
Il Presidente Dott. NOME COGNOME