Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20711 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20711 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12723/2024 R.G. proposto da NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso l ‘indicato indirizzo PEC dell ‘ avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
Liquidazione controllata di NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE in liquidazione
– intimati – avverso la sentenza del Corte d’Appello di Bologna n. 785/2024, depositata il 19.4.2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.5.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Su ricorso del fallimento RAGIONE_SOCIALE il Tribunale di Bologna dichiarò aperta la procedura di liquidazione
contro
llata del sovraindebitato (art. 270 del d.lgs. n. 14 del 2019, Codice della crisi e dell’insolvenza: c.c.i. i.) nei confronti di NOME COGNOME la quale propose reclamo alla Corte d’Appello della medesima città.
Nel corso del giudizio di reclamo il fallimento RAGIONE_SOCIALE dichiarò di avere raggiunto un accordo con un terzo soggetto che si era fatto carico del debito di NOME COGNOME e di rinunciare pertanto all ‘ apertura della liquidazione giudiziale, non avendo più titolo per agire nei suoi confronti.
La Corte territoriale rigettò il reclamo, considerando irrilevante la rinuncia del creditore istante intervenuta solo dopo l’apertura della liquidazione controllata e negando che fosse un impedimento a tale apertura il precedente incarico conferito dalla debitrice a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) di presentare domanda di esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 c.c.i.).
Contro la sentenza della Corte territoriale NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione articolato in due motivi.
I soggetti intimati non hanno svolto difese.
La ricorrente ha depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell ‘ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia «Violazione degli artt. 115, 116 e 132, n. 4, c.p.c. e 111 Cost., nonché dell’art. 2, comma 1, lett. c), C.C.I. , in relazione all’art. 360 , n. 4, c.p.c. Travisamento della prova. Motivazione inesistente e/o apparente».
Oggetto di censura è, in particolare, la decisione della Corte d’Appello laddove questa ha rilevato che «la debitrice non ha depositato alcuna domanda per l’esdebitazione al giudice
competente tramite l’OCC ai sensi dell’art. 283 c.p.c. » , traendone la conclusione che «quindi non sussiste alcuna questione di pregiudizialità di detta procedura o di altre procedure di esdebitazione ai sensi dell’art. 282 c.c.i.i. … , in concreto mai introdotte, rispetto alla liquidazione controllata».
In tale statuizione nel ricorso si ravvisa un «travisamento della prova … dato che in primo grado la ricorrente, ha prodotto e depositato con la memoria di costituzione del 15 giugno 2023 la domanda di apertura della procedura di OCC per l’esdebitazione attivata in data 12 giugno 2023, con la nomina dell’OCC (Organismo di composizione della Crisi da Sovraindebitamento), dell’Ordine degli Avvocati di Bologna ».
1.1. Il motivo è inammissibile, perché evidentemente non coglie il significato dell’affermazione della Corte territoriale e conseguentemente la aggredisce con una censura non pertinente, prima ancora che giuridicamente errata.
Il giudice a quo ha fatto chiaramente riferimento alla assenza di domande giudiziali volte a una soluzione alternativa della situazione di sovraindebitamento della ricorrente, perché è ovvio che solo tra procedimenti giudiziali si può porre una questione di pregiudizialità tra le rispettive trattazioni. Il procedimento di esdebitazione dell’in capiente cui fa riferimento la ricorrente, invocandone la pregiudizialità rispetto all’apertura della liquidazione controllata, inizia con la domanda, che «è presentata tramite l ‘ OCC al giudice competente» (art. 283, comma 3, c.c.i.i.). La Corte territoriale di Bologna ha innanzitutto constatato che siffatta domanda non era stata presentata. E rispetto a tale constatazione non è pertinente osservare che la «procedura di OCC per l’esdebitazione » era stata «attivata … con la nomina dell’OCC ». Infatti, la nomina
dell’OCC è un necessario passaggio propedeutico , posto che «la domanda di esdebitazione è presentata tramite l ‘ OCC»; ma, prima che questa sia presentata «al giudice competente», non vi può essere pendenza di una procedura di esdebitazione.
La censura non pertinente al decisum della Corte territoriale è abbinata alla (e, si può dire, scaturisce dalla) impropria e creativa definizione di una «procedura di OCC per l’esdebitazione », che sarebbe «attivata … con la nomina dell’OCC », ma che non trova alcun riscontro nel testo normativo.
1.2. A fronte di tale preliminare rilievo di inammissibilità diventa superflua l’ulteriore considerazione della Corte d’Appello -peraltro anch’essa fondata sulla scorta del dato testuale contenuto nell’art. 271 c.c.i.i. secondo cui, in ogni caso, la pregiudizialità rispetto all’apertura della liquidazione controllata è prevista solo per la «domanda di accesso a una procedura di cui al titolo IV, capo II» (ovverosia «ristrutturazione dei debiti del consumatore» e «concordato minore») e non anche per quella di «esdebitazione del sovraindebitato incapiente».
Con il secondo motivo, la ricorrente censura «Violazione degli artt. 112, 345, 132, n. 4, c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360 , n. 4, c.p.c., nonché autonoma ma contestuale Violazione degli artt. 2, 268, 283, 269, 270 C.C.I., in relazione all’art. 360 , n. 3, c.p.c.».
La ricorrente innanzitutto riprende il medesimo fallace argomento posto a base del motivo precedente, ribadendo l’anomalo concetto d ella «pendenza di altra procedura di composizione della crisi e dell’insolvenza. Qual è l’OCC » ( sic ). Inoltre, sostiene di non essere (e di non essere stata al momento dell’apertura della liquidazione controllat a) «in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno
in prospettiva futura» (presupposto previsto dall’art. 283 c.c.i.i. per l’ammissione alla e sdebitazione del sovraindebitato incapiente e che, ai sensi dell’art. 268, comma 3, c.c.i.i. può dare corpo a un’eccezione del debitore persona fisica che si oppone all’apertura della liquidazione giudiziale ).
2.1. Anche questo motivo è inammissibile.
2.1.1. Innanzitutto si deve ribadire che non può essere di alcuna utilità invocare la sussistenza del presupposto per l’ammissione all’esdebitazione del sovraindebitato incapiente , dato che -come rilevato dalla Corte d’Appello e non smentito dalla ricorrente, che sposta l’attenzione sulla nomina dell’OCC non era stata presentata alcuna domanda di ammissione a quella procedura.
2.1.2. Per il resto, le critiche alla valutazione, da parte del giudice, in merito alla sussistenza di risorse, anche se modeste, da destinare ai creditori attengono all’apprezzamento del fatto, insindacabile in sede di legittimità. Ciò vale tanto più in quanto la critica è svolta in temini generici e non con riferimento ai precisi parametri indicati nell’art. 283, comma 2, c.c.i.i . («assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE»).
Neppure si pone una questione di diritto con riferimento all’art. 2 68, comma 3, c.c.i.i. (testo vigente ratione temporis , ovverosia quello anteriore alla riforma introdotta dal d.lgs. n. 136 del 2024), posto che la Corte d’Appello condividendo il giudizio già espresso dal Tribunale -ha osservato che «l’OCC , in sostanza, non attesta l’impossibilità assoluta di acquisire attivo da distribuire … ai creditori …, ma compie sostanzialmente una valutazione di convenienza della procedura, non prevista dall’art. 268, comma 3 , c.c.i.i.».
In tale contesto, risulta irrilevante anche la censura relativa all’utilizzazione , ai fini d ell’apprezzamento del fatto, del programma di liquidazione, prodotto davanti al giudice del reclamo, dal quale risultava la possibilità di acquisire ulteriore attivo mediante l’esperimento di azioni giudiziarie revocatorie di atti di disposizione compiuti dalla debitrice. A prescindere dal rilievo che nel reclamo contro l’apertura della procedura concorsuale liquidatoria non operano le preclusioni previste per l’appello dall’art. 345 c.p.c. (v., con riferimento al reclamo contro la sentenza di fallimento, Cass. nn. 29817/2023; 4893/2019), rimane che la preclusione all’apertura della liquidazione controllata potrebbe insorgere solo nel caso di attestata certezza della totale assenza di risorse da destinare ai creditori, «nemmeno in prospettiva futura», e non anche nel caso di incertezza sulla possibilità che la liquidazione sia di una qualche utilità per i creditori.
Dichiarato inammissibile il ricorso, non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo svolto difese i soggetti intimati.
Si dà atto che, in base al l’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
dà atto, ai sensi dell ‘ art.13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del