SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 66 2026 – N. R.G. 1 2026 DEPOSITO MINUTA 04 02 2026 PUBBLICAZIONE 05 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SECONDA CIVILE CRISI D’IMPRESA
riunito in camera di consiglio in data 29.01.2026 nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa NOME COGNOME dott. NOME COGNOME dott.ssa NOME COGNOME
Presidente
Giudice rel. ed est.
Giudice
nel procedimento n. 50-1/2026 Ruolo PU per l’apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
(CF: , nata a Bucaramanga (Colombia), residente in INDIRIZZO, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. , con domicilio eletto presso il suo studio in INDIRIZZO, INDIRIZZO, PEC giusta procura in atti; RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.F.
RICORRENTE
AVV_NOTAIO – OCC ‘
OGGETTO: apertura della liquidazione controllata del patrimonio
ha emesso la seguente
SENTENZA
Premesso che
il ricorso è stato depositato in data 16.01.2026;
ritenuta la competenza dell’intestato Tribunale ex art. 27 co. 3 lett. b CCII, atteso che la parte debitrice ha il centro degli interessi principali in Milano, ove risulta risiedere, in INDIRIZZO, pertanto comune ricompreso nel circondario del Tribunale adito;
evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui agli artt. 39 e 269 CCII;
rilevato che :
la parte ricorrente svolge attività di lavoro dipendente, con contratto a tempo indeterminato con retribuzione indicata nel ricorso in circa euro 1.750,00 al mese e percepisce la pensione di
-reversibilità del marito per circa euro 290,00 al mese;
non risulta essere titolare di alcuna impresa individuale o essere socia ill. resp. di società di persone e, come evidenziato nel ricorso, la precedente impresa individuale ‘
‘ (P.IV A ) risulta , infatti, cancellata dal R.I. dall ‘anno 2022 (Cfr. doc. 8 visura e cancellazione, fasc. ricorrente) e i relativi incarichi cessati; P.
-il nucleo familiare risulta composto dalla sola ricorrente secondo quanto esposto nell’atto introduttivo (Cfr. certificati sub doc.ti 2 e 16, fasc. ricorso), considerato che il marito è deceduto e i due figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti; si invita sin d’ora il Liquidatore, anche ai fini della determinazione ex art. 268 CCII di verificare il permanere di tale circostanza;
-il passivo viene indicato nell’atto introduttivo e nella relazione del Gestore in ‘ euro 302.469,66 ‘, derivante principalmente da finanziamenti concessi dalle banche all’impresa individuale sopra menzionata e da debiti verso (per contravvenzioni del Codice della Strada, bollo auto per gli anni 2011 e 2012, diritti annuali della RAGIONE_SOCIALE per gli anni 2012, 2013 e 2018, imposta IRPEF per gli anni 2013-2019, imposta IVA per gli anni 20152021, imposta IRAP per gli anni 2015 e 2017 e contributi per gli anni 2018-2021);
-l’attivo patrimoniale è costituito solo dall’attività da lavoro dipendente della ricorrente e dalla pensione di reversibilità del marito, risultando la medesima titolare di un’autovettura di scarso valore, immatricolata nel 2003, che utilizza per le esigenze di vita e non risultando titolare di alcun bene immobile;
-considerato che dall’esame della relazione e come sopra riferito sussiste attivo da distribuire ai creditori, rappresentato dalle entrate mensili a titolo di retribuzione, una volta dedotte le spese di sostentamento e il canone di locazione, per un importo esposto in euro 1.750,00 al mese (rapportato su 12 mensilità), cui va sommato l’importo percepito a titolo di pensione di reversibilità del marito, pari ad euro 290,00 (rapportato su 12 mensilità), quindi per un totale complessivo pari a euro 2.040,00 al mese;
-l’apporto mensile da destinare ai creditori è stato, quindi, quantificato in euro 290,00 mensili , quale differenza tra le entrate e le uscite mensili (Cfr. pag. 12 della relazione del Gestore); in ogni caso, si rimette al Liquidatore ogni ulteriore approfondimento in tema di redditi da lavoro, con conseguente deposito di espressa richiesta ex art. 268 co. 4 CCII da parte del Liquidatore designato, con allegate le evidenze documentali di interesse aggiornati e prospetti di calcolo, conformemente al Protocollo Operativo per le Procedure di Sovraindebitamento-Tribunale di Milano del 15.10.2024;
ritenuto , quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;
evidenziato sin d’ora che ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. a) CCII il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall’OCC, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore;
il liquidatore nominato, come da dispositivo, ex art. 270, co. 2 lett. b) CCII dovrà anche ai fini della predisposizione del PdL e per una compiuta ricostruzione dell’attivo e per la esposizione degli atti di cui all’art. 39 co. 2 CCII fornire chiarimenti in ordine alle periodiche uscite mensili;
P.Q.M.
v isto l’art. 270 CCII,
DICHIARA aperta la procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO di (CF: , residente in Milano, INDIRIZZO,
C.F.
nomina Giudice Delegato il dott. NOME COGNOME;
nomina liquidatore l ‘ AVV_NOTAIO , Gestore della Crisi RAGIONE_SOCIALE del Comune di
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCII;
ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, salvo autonoma istanza da sottoporre al Giudice;
autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti;
riserva, ut supra , al giudice delegato la determinazione in via definitiva della quota di reddito da sottrarre alla liquidazione ex art. 268 comma 4 lett. b) CCII, su istanza depositata dal Liquidatore, disponendo medio tempore che venga destinato ai creditori l’importo mensile indicato nella relazione a corredo del ricorso, come in narrativa (euro 290,00 mensili);
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;
si autorizza l ‘uso dell’autovettura, prevedendosi la liquidazio ne solo al termine della procedura;
dispone che il liquidatore:
-entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
-entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
-provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all’art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII;
-provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, co. 3 CCII;
-provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII;
dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell’art. 280 CCII. Il
rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Milano, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti coinvolti e non coinvolti, senza che ciò comporti minore informazione per i creditori quanto ai dati fondamentali.
Manda alla cancelleria per la notificazione alla ricorrente e per la comunicazione al liquidatore-COGNOME .
Milano, così deciso nella RAGIONE_SOCIALE di Consiglio della Sezione Seconda Civile del 29.01.2026.
Il Presidente dott.ssa NOME COGNOME