SENTENZA TRIBUNALE DI BRESCIA N. 375 2024 – N. R.G. 1 2024 DEL 08 11 2024 PUBBLICATA IL 08 11 2024
N. 529/2024 p.u.
SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione IV Civile, procedure concorsuali ed esecutive
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
Dott.ssa NOME COGNOME
Presidente rel.
Dott. NOME COGNOME
Giudice
Dott.ssa NOME COGNOME
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per l’apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata
da
in persona dell’amministratore unico
Parte ricorrente
–=o0o=–
Il Tribunale,
esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;
rilevato in fatto che:
•
in persona dell’amministratore unico
ha chiesto
dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni;
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al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall’O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV C.C.I.I.; osserva quanto segue:
sussiste, in primo luogo, la competenza di questo Tribunale ai sensi dell’art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principali del ricorrente è situato in INDIRIZZO Montichiari (BS) e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all’art. 2, c. I, lett. c), C.C.I.I. posto che:
da un punto di vista soggettivo, il debitore riveste la qualità di start-up innovativa di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 come risulta dall’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese di Brescia;
che, comunque, sempre da un punto di vista soggettivo, il debitore, ex art. 2, c. I, lett. c), C.C.I.I riveste la qualità di ‘impresa minore’, impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall’O.C.C. per mezzo della propria relazione. Ritenuto opportuno precisare che: ai sensi del nuovo testo dell’art 275, c. 3 CCII nel caso in cui (come nella fattispecie) al compito di liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato gestore della crisi, all’OCC dovrà essere liquidato un compenso unico per l’attività svolta dal professionista in entrambi le fasi, compenso
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che dovrà essere liquidato dal Giudice a fine procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell’importo eventualmente concordato tra debitore e l’OCC, senza che questo sia vincolante per il Giudice; conseguentemente, l’OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso, Il tutto con la precisazione che nel corso della procedura su istanza dell’OCC potranno essere liquidati acconti sul compenso da parte del Giudice e che ciò, in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale, potrà avvenire solo a seguito dell’esecuzione di un riparto parziale ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto.
Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.
La procedura avrà durata minima di tre anni in conformità a quanto indicato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2024, salvo le eccezioni ivi contemplate.
P.Q.M.
Il Tribunale,
visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,
DICHIARA aperta la liquidazione controllata di RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in INDIRIZZO Montichiari (BS), per la durata minima di tre anni (salvo ricorrano le circostanze di cui all’art. 233, lett. a) e b) CCII); P.
NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. NOME COGNOME
NOMINA liquidatore il dott. con studio in INDIRIZZO Brescia, già nominato O.C.C.;
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell’elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine di giorni 90 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell’art. 201 C.C.I.I.;
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ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all’articolo 216, c. II, C.C.I.I.;
MANDA al Liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l’indicazione dei limiti di cui all’art. 268, c. IV, lett. b), (a tal fine il liquidatore provvederà a depositare una relazione relativa alle capacità reddituali dell’intero nucleo familiare);
DISPONE l’inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
DISPONE la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Brescia, il 06/11/2024
Il Presidente estensore NOME COGNOME