SENTENZA TRIBUNALE DI BRESCIA N. 425 2025 – N. R.G. 1 2025 DEPOSITO MINUTA 06 11 2025 PUBBLICAZIONE 06 11 2025
N. 539-1/2025 p.u.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione IV Civile procedure concorsuali ed esecutive
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Presidente
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME Giudice rel.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per l’apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata da
, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO con studio in Brescia, Via
Corfù 106 presso cui ha eletto domicilio come da procura in atti;
Parte ricorrente
–=o0o=–
Il Tribunale,
esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;
rilevato in fatto che:
ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni;
al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall’O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV C.C.I.I.; osserva quanto segue:
sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell’art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principali del ricorrente è situato in Brescia, INDIRIZZO e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all’art. 2, c. I, lett. c), C.C.I.I. posto che:
-da un punto di vista soggettivo, il debitore riveste la qualità di consumatore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
-da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall’RAGIONE_SOCIALE. per mezzo della propria relazione.
Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,
DICHIARA aperta la liquidazione controllata di (c.f. , residente in Brescia, INDIRIZZO, per la durata minima di tre anni (salvo ricorrano le circostanze di cui all’art. 233, lett. a) e b) CCII); C.F.
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa NOME COGNOME;
NOMINA liquidatore il dott. , già nominato ORAGIONE_SOCIALE.;
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell’elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell’art. 201 C.C.I.I.;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore/AUTORIZZA, in presenza di gravi e specifiche ragioni, il debitore o il terzo ad utilizzare i seguenti beni:
MANDA al Liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l’indicazione dei limiti di cui all’art. 268, c. IV , lett. b), (a tal fine il liquidatore provvederà a depositare una relazione relativa alle capacità reddituali dell’intero nucleo familiare);
DISPONE l’inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
DISPONE la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Brescia, il 30/10/2025
Giudice estensore
NOME
Il Presidente NOME COGNOME