SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO N. 51 2025 – N. R.G. 1 2024 DEL 11 02 2025 PUBBLICATA IL 12 02 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SESTA SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in composizione Collegiale in persona dei Magistrati
dott.
NOME COGNOME Presidente
dott.ssa
NOME COGNOME
Giudice
dott.
NOME COGNOME Giudice est.
riunito in camera di consiglio per la definizione del procedimento unitario n. 492/2024 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE
, nato a Moncalieri (TO) il 19/5/1986, C.F.
residente in Trofarello (TO), INDIRIZZO
*
Letti il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio di , depositato in data 20/9/2024 dalla , in qualità di creditrice del convenuto;
ritenuta sussistente la legittimazione della parte ricorrente, che risulta titolare di un credito che, in assenza di un titolo esecutivo, è accertato incidenter tantum come esistente da questo Tribunale alla luce dei documenti prodotti dalla parte ricorrente in allegato al ricorso e del principio di non contestazione stabilito dall’art. 115 c.p.c.;
letta la comparsa di costituzione depositata in data 13/12/2024 con la quale la parte convenuta ha dichiarato di aderi re all’istanza di apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio;
dato atto che all’udienza fissata per la comparizione delle parti innanzi al Giudice Relatore la parte convenuta ha ulteriormente insistito per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
ascoltato il Giudice Relatore nella camera di consiglio del 30/1/2025;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che il debitore risulta avere la residenza nel circondario del Tribunale di Torino;
rilevato c he l’impresa individuale di cui il debitore è stato titolare risulta cancellata dal Registro delle imprese in data 14/10/2022, a seguito della chiusura in data 30/11/2021 della procedura fallimentare che l’ha interessata (fall. n. 282/2017);
ritenuto che, in ogni caso, il patrimonio di sia sottoponibile alla procedura di liquidazione controllata, in applicazione dell’art. 33, comma 1 bis, CCII avendo il
C.F.
,
debitore fatto propria l’istanza di apertura della procedura, aderendo alla domanda del ricorrente;
ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 270 CCI in quanto:
-non risultano domande di accesso del debitore alle procedure di cui al titolo IV CCII;
-il debitore risulta effettivamente trovarsi in stato di sovraindebitamento e di insolvenza (come definito dall’art. 2, co. 1, lett. b) e c), CCII), non risultando in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come emerge dal raffronto tra l’ ammontare dei debiti indicati nel ricorso e nella memoria di costituzione, da un lato, e la consistenza dell’attivo che si ipotizza ripartibile tra i creditori, d’altro lato, e come confermato dallo stesso debitore, che ha aderito all’istanza proposta dal ricorrente senza nulla obiettare;
considerato
-che nell’ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio del debitore utilmente liquidabile, ad eccezione dei crediti e d ei beni indicati all’art. 268, comma 4, CCII;
-che, come si evince dalla comparsa di costituzione depositata dalla parte convenuta, il nucleo familiare del debitore è composto dallo stesso, dalla moglie e da due figli minori;
-che il debitore percepisce un reddito mensile medio di € 1.469;
-che la moglie del debitore, estranea alla procedura, può contribuire alle spese per il mantenimento del nucleo familiare, percependo un reddito mensile pari ad € 1.500;
-che nella comparsa di costituzione le spese mensili necessarie per il mantenimento del nucleo familiare del debitore sono quantificate in € 2.466;
-che, malgrado le spese del nucleo familiare indicate nella comparsa di costituzione non siano puntualmente documentate dal debitore, la quantificazione proposta dalla parte convenuta appare congrua, risultando inferiore alla spesa mediana indicata dall’ISTAT per un nucleo familiare analogo a quello del debitore (cfr. rilevazioni ISTAT 2023);
-che i redditi medi mensili percepiti dal debitore incidono sul totale dei redditi del nucleo familiare per una quota pari al 50% circa;
-che appare, pertanto, congruo determinare la quota di reddito del debitore necessaria al mantenimento del nucleo familiare, la quale non sarà compresa nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 4, lett. b), CCII, in € 1.233 mensili, mentre la differenza sarà a carico della moglie del debitore, estranea alla procedura, quale contributo al mantenimento familiare;
-che il nominando Liquidatore valuterà, previa redazione dell’inventario, se i beni del debitore abbiano o meno un valore di mercato tale da renderne opportuna l’acquisizione all’attivo della procedura ed economica la vendita, esponendo le sue valutazioni nel programma di liquidazione che sarà depositato e sottoposto all’approvazione del Giudice delegato;
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI,
dichiara l’apertura della liquidazione controllata del patrimonio di , nato a Moncalieri (TO) il 19/5/1986, C.F. , residente in Trofarello (TO), INDIRIZZO C.F.
nomina Giudice Delegato il dott. NOME COGNOME
nomina
Liquidatore il dott. ;
invita il Liquidatore ad accettare l’incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
invita altresì, ai sensi dell’art. 275, comma 1, CCCII, il Liquidatore a riferire semestralmente al G.D. circa l’esecuzione del programma di liquidazione, con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione; dispone , ai sensi dell’art. 268, comma 4, lett. b), CCII, che il debitore può trattenere le somme di denaro percepite a qualsiasi titolo nel limite mensile di € 1.233 ;
invita il debitore a inviare al Liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto (tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro (c.d. C.U.);
dispone che il Liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio della C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
dispone che il Liquidatore
-inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
-qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;
-notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Torino, 10/2/2025
Il Giudice estensore (dott. NOME COGNOME
Il Presidente (dott. NOME COGNOME