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Liquidazione controllata ex imprenditore: la decisione

Il Tribunale di Bolzano ha esaminato il caso di un ex imprenditore individuale. Pur dichiarando improcedibile la domanda di liquidazione giudiziale, poiché l’attività era cessata da oltre un anno, ha aperto la procedura di liquidazione controllata. La decisione si fonda sulla constatazione dello stato di sovraindebitamento dell’individuo, i cui debiti residui dall’attività d’impresa superavano i 50.000 euro, rendendolo un soggetto idoneo per questa specifica procedura di risoluzione della crisi.

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Liquidazione controllata per l’ex imprenditore: un’analisi della recente sentenza

Quando un imprenditore individuale cessa la propria attività, i debiti contratti non svaniscono con la chiusura della partita IVA. Questa situazione solleva una questione cruciale: quale strumento giuridico può utilizzare per gestire un’esposizione debitoria residua? Una recente sentenza del Tribunale di Bolzano offre un chiaro orientamento, distinguendo tra liquidazione giudiziale e liquidazione controllata per l’ex imprenditore e aprendo la strada a quest’ultima come soluzione per risolvere lo stato di sovraindebitamento.

I Fatti del Caso

Il procedimento nasce dalla richiesta di alcuni creditori (ex dipendenti e altri soggetti) di aprire la liquidazione giudiziale nei confronti di un imprenditore individuale. Quest’ultimo, tuttavia, si era opposto sostenendo di aver cessato la propria attività d’impresa in data 12.10.2023 e di essersi cancellato dal Registro delle Imprese. Secondo la sua difesa, tale circostanza rendeva inammissibile la procedura di liquidazione giudiziale, che è riservata alle imprese in attività o cessate da non più di un anno. In subordine, si opponeva anche all’apertura della liquidazione controllata, asserendo che i debiti non superassero la soglia di 50.000 euro.

La Decisione del Tribunale

Il Tribunale ha accolto la tesi difensiva sulla prima parte, dichiarando improcedibile la domanda di liquidazione giudiziale. Ha però accertato la sussistenza dei presupposti per l’apertura della liquidazione controllata ex imprenditore.

La corte ha verificato che:
1. L’impresa individuale aveva effettivamente cessato la sua attività da oltre un anno, rendendo inapplicabile la liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 33 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII).
2. Il debitore, in qualità di persona fisica, versava in uno stato di sovraindebitamento, con debiti scaduti e non pagati verso ex dipendenti, un altro privato e l’Erario, per un importo complessivo ben superiore ai 50.000 euro.

Di conseguenza, il Tribunale ha disposto l’apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore, nominando un giudice delegato e un liquidatore per gestire la procedura.

Le Motivazioni: la liquidazione controllata come strumento per l’ex imprenditore

La sentenza si basa su una distinzione fondamentale tra i presupposti soggettivi e oggettivi delle diverse procedure concorsuali. Il ragionamento del Tribunale si articola su due punti chiave.

In primo luogo, dal punto di vista soggettivo, una volta decorso il termine di un anno dalla cancellazione dal Registro delle Imprese, l’imprenditore individuale non è più assoggettabile a liquidazione giudiziale. Tuttavia, egli non perde la sua qualità di debitore per le obbligazioni sorte durante l’attività. In questa nuova veste, egli rientra nella categoria di “ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale”, per cui l’ordinamento prevede lo strumento della liquidazione controllata (art. 268 CCII). Questo strumento è pensato proprio per consumatori, professionisti e, come in questo caso, ex imprenditori, consentendo loro l’accesso all’esdebitazione, ovvero la liberazione dai debiti residui.

In secondo luogo, dal punto di vista oggettivo, la procedura è stata aperta perché è stato accertato lo stato di insolvenza del debitore. Dagli atti è emerso un ammontare di debiti (verso ex dipendenti per circa 30.000 euro, verso un altro creditore per oltre 88.000 euro e verso l’Erario per più di 72.000 euro) significativamente superiore alla soglia minima richiesta e l’incapacità del debitore di farvi fronte con il proprio patrimonio.

Conclusioni: Implicazioni Pratiche

Questa pronuncia consolida un importante principio: la cessazione dell’attività d’impresa non lascia l’imprenditore individuale in un limbo giuridico rispetto ai debiti residui. Se da un lato lo sottrae alla più gravosa procedura di liquidazione giudiziale dopo un anno, dall’altro gli offre, e al contempo lo sottopone, a una procedura specifica come la liquidazione controllata dell’ex imprenditore.

Per i creditori, ciò significa avere uno strumento per agire nei confronti della persona fisica che era titolare dell’impresa. Per il debitore, rappresenta una via d’uscita ordinata dalla situazione di sovraindebitamento, con la prospettiva finale dell’esdebitazione e di un nuovo inizio. La sentenza ribadisce che la liquidazione controllata è il percorso designato per chi, conclusa l’esperienza imprenditoriale, deve ancora risolvere le passività accumulate, garantendo un equilibrio tra le ragioni dei creditori e il diritto del debitore a una seconda possibilità.

Un imprenditore individuale che ha cessato l’attività può essere soggetto a liquidazione giudiziale?
No, se è trascorso più di un anno dalla cancellazione dell’impresa dal Registro delle Imprese. L’art. 33 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) stabilisce che la liquidazione giudiziale non può essere aperta decorso tale termine.

Cosa succede ai debiti di un’impresa individuale dopo la sua cancellazione dal Registro delle Imprese?
I debiti non si estinguono. La persona fisica che era titolare dell’impresa individuale rimane personalmente responsabile per le obbligazioni sorte durante l’attività. Anche dopo la cancellazione, i creditori possono agire nei suoi confronti.

Quali sono i presupposti per aprire una liquidazione controllata nei confronti di un ex imprenditore?
Secondo la sentenza, i presupposti sono due: uno soggettivo e uno oggettivo. Il presupposto soggettivo è che il debitore non sia (o non sia più) assoggettabile a liquidazione giudiziale. Il presupposto oggettivo è che si trovi in uno stato di sovraindebitamento, con un ammontare di debiti scaduti e non pagati superiore a 50.000 euro, e non sia in grado di farvi fronte.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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